5.4.20

CORONAVIRUS IN ITALIA: 60 MILIONI AI DOMICILIARI ED OLTRE 6 MILA DELINQUENTI SCARCERATI!

foto Gilan

Costituzione della Repubblica Italiana:

Articolo 2: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo...".

Articolo 4: "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto"..

Articolo 11: "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali...".

Articolo 13: "La libertà personale è inviolabile...".

Articolo 14: "Il domicilio è inviolabile...".

Articolo 15: "La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili...".

Articolo 16: "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche...".

Articolo 17: I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi...".

Articolo 19: "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto...".

Articolo 21: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione...".

Articolo 28: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti...".

Articolo 32: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività...". 

Articolo 52. "La tutela della Patria è sacro dovere del cittadino...". 

Articolo 54: "Tutti i cittadini hano il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge".

Articolo 90: "Il Presidene della repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione...". 

Articolo 96: "Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni alla giurisdizione ordinaria...".

Articolo 112. "Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale". 


di Gianni Lannes

Delinquenti liberi e bambini imprigionati: il mondo è stato capovolto proprio nel belpaese. Decisione politica che calpesta l'articolo 16 della Costituzione repubblicana italiana. Non è tutto. Speculano anche sui morti, dopo aver annullato con uno sgangherato decreto truffaldino non solo la domenica delle Palme, la Settimana Santa e la Santa Pasqua, ponendo di fatto agli arresti domiciliari più o meno 60 milioni di persone, ormai criminalizzate preventivamente, senza arrestare il famigerato virus. La tecnocrazia ha scalzato la democrazia (incompiuta) in Italia. Ormai è innegabile: dallo Stato di diritto si è passati al regime che ha cancellato non solo la libertà degli italiani, ma anche la funzione di controllo del Parlamento. Ecco alcuni esempi concreti. Il decreto “Cura Italia” targato Conte bis - con l'avallo dell'inquilino pro tempore del Quirinale - ha ordinato di scarcerare oltre 6 mila condannati a pene definitive, tra loro anche delinquenti incalliti.

In Svezia e in Svizzera i rispettivi governi non hanno segregato i loro cittadini. C'è voluto il virus a corona per scardinare ulteriormente lo Stato di diritto in Italia. Infatti il decreto legge 25 marzo 2020, numero 19, annunciato dal governo esattamente il 24 marzo scorso e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 marzo scorso, non è stato presentato ufficialmente al Parlamento nei tempi stabiliti costituzionalmente, in palese violazione dell'articolo 77 della Costituzione repubblicana italiana, a cui pure fa incredibilmente riferimento il “distratto” capo dello Stato che l'ha emanato. E ancora: un provvedumento provvisorio, privo di sostegno scientifico. 12 esperti internazionali criticano a ragion veduta la strategia governativa italiana.








Carta canta: il Governo tricolore  ha presentato il decreto legge il 24 marzo 2020. E solo dopo averlo pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo ha girato al Parlamento. Dunque, è un provvedmeto inficiato alla radice, quindi fuorilegge. L'articolo 77 della Costituzione italiana parla chiaro:

«Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti». 



 

Che cosa significa? La Costituzione conferisce al Governo la facoltà di emanare, esclusivamente in situazioni eccezionali, provvedimenti provvisori aventi valore di legge: i cosiddetti “decreti-legge”. Essi sono soggetti a vincoli precisi di approvazione da parte del Parlamento: il provvedimento deve essere presentato immediatamente (“il giorno stesso”) alle Camere per la conversione; le Camere si devono riunire entro cinque giorni e hanno sessanta giorni di tempo per, eventualmente, convertire il decreto-legge in legge; le Camere possono inoltre emettere un giudizio di responsabilità, attraverso il quale censurare il provvedimento se “ispirato a criteri antiliberali e antidemocratici”. Il decreto-legge è uno strumento legislativo controverso. Secondo alcuni esperti è un “valido atto normativo”, anche se limitato dalla necessità di essere “stabilizzato” attraverso la legge di conversione. Secondo altri è un “atto di per sé invalido, destinato, in caso di conversione, ad essere retroattivamente sostituito dalla legge di conversione”: si tratta dunque di un atto non valido, che diventa valido solo se convertito in legge. Ma perché? Come nel caso della delega della funzione legislativa al Governo, anche in questo caso il Parlamento sembra privarsi, sia pure in modo limitato, delle sue prerogative. 



La prassi si è sensibilmente discostata dalle norme contenute nell’articolo 77, in quanto ha finito per conferire ai decreti-legge un valore di legge anche in caso di mancata conversione entro il limite dei sessanta giorni; inoltre è venuto meno il carattere straordinario di necessità e urgenza, poiché i decreti-legge sono stati utilizzati “per qualunque genere di intervento normativo”. Di fronte a questa situazione, la Corte costituzionale ha approvato alcune sentenze (la n. 360 del 1996, la n. 171 del 2007, la n. 128 del 2008) che hanno ricondotto la decretazione legislativa entro i confini stabiliti dall’articolo 77. Anche in questo caso, è il contrasto tra la lentezza dei tempi parlamentari e la velocità dei mutamenti sociali ed economici a determinare l’uso di queste forme di legislazione. 







Peraltro, l'incipit del provvedimento di rango inferiore contiene un falso conclamato, ovvero l'accenno esplicito ma truffaldino ai deceduti ("elenco trasmesso all'OMS" a causa del Covid-19. Infatti, a tutt'oggi, l'Istituto Superiore di Sanità, non ha ancora accertato le reali cause dei decessi. Inoltre, in punta di diritto costituzionale, una norma come la predetta di rango inferiore, non può sospendere e neppure limitare i diritti costituzionali dei cittadini. 



Nel caso specifico, Mattarella e Conte hanno anche calpestato l'articolo 13 della Costituzione. Non a caso, i cosiddetti “motivi sanitari” sono concretamente ignoti alla popolazione italiana segregata in casa dal 10 marzo 2020. Infatti, in violazione anche del decreto legislativo numero 33 del 2013, le relazioni, i resoconti e i verbali del comitato tecnico-scientifico non sono mai stati resi di dominio pubblico, violando la suddetta norma relativa alla trasparenza amministrativa. 



E ancora: non esiste una sola prova scientifica che la strategia del contenimento domestico, ispirata dai televirologi della domenica alla Burioni (in una trasmissione del servizio pubblico RAI il 29 marzo 2020 ha sponsorizzato anche un farmaco antimalarico per curare il Covid-19), sia quella ottimale. Piuttosto, il problema cruciale è quello dell'inquinamento atmosferico, nonché delle croniche infezioni ospedaliere, ben note alle autorità. Basta compulsare i dati statistici dell'Istat e i rapporti scientifici annuali per rendersene conto.

Nel decretino “Cura Italia”, è prevista anche la limitazione, di fatto, l'esclusione, della responsabilità degli operatori sanitari in ragione del Sars Cov-2. L'emendamento è stato stato presentato da Marcucci del Piddì. Sul piano penale tale emendamento limita la punibilità del personale sanitario per gli eventi avversi verificatisi in costanza di emergenza sanitaria da “Covid-19” ai soli casi di dolo e colpa grave, quest'ultima da intendersi quale ”palese e ingiustificata violazione dei principi basilari che disciplinano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere” Tale emendamento così formulato, non copre solo la responsabilità civile e penale dei medici e degli infermieri, ma anche quella delle aziende, pubbliche e private, nei confronti, oltre che dei pazienti, anche degli stessi medici e infermieri: ad esempio, e l'esempio non è casuale, nell'ipotesi di mancanza o inidoneità dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, tute, calzari). Un caso inedito di esenzione dalla responsabilità per violazione delle norme, altrimenti rigorose, sulla sicurezza del lavoro e sulla prevenzione degli infortuni, che lascia in tal modo senza tutela le prime vittime dell'epidemia; i medici e gli infermieri. La "cura" improvvisata a base di antivirali, antibiotici e farmaci steroideii (come attestato dall'ISS) è peggiore della malattia?



Comunque, non sono mancate le critiche al provvedimento di scarcerazione generale: secondo Valter Mazzetti, segretario generale dell'Fsp Polizia di Stato, si tratterebbe di un indulto mascherato, posto che la disposizione va a beneficio anche di coloro i quali debbano scontare pene fino a 18 mesi avendo ricevuto, ab origine, pene ben più alte. Viene criticato il «messaggio devastante che passa, e cioè che basta fare una rivolta, incendiare letti, devastare carceri, sequestrare poliziotti penitenziari per ottenere un premio. Perché di certo non tutti i rivoltosi sono stati identificati, e comunque questo provvedimento giunge esattamente a seguito delle rivolte. E' inaccettabile per uno Stato che in un momento così difficile deve mantenere la propria autorevolezza più che mai».

Infine, il Consiglio superiore della magistratura ha bocciato gli interventi prevista dal decreto Cura Italia per ridurre il sovraffollamento carcerario e limitare il contagio nelle carceri. L’assemblea di Palazzo dei marescialli – riunita oggi con pochi consiglieri presenti e la gran parte da remoto – ha approvato a maggioranza una delibera nella quale si avverte: aver condizionato la detenzione domiciliare ai braccialetti elettronici, di fatto indisponibili, “contribuirà significativamente” a rendere questo istituto “inadeguato” alle sue finalità. Nino Di Matteo, annunciando il voto contrario al parere, ha definito le misure “un guscio vuoto” perché hanno eliminato tra le condizioni ostative alla concessione dei domiciliari “il pericolo di fuga e la reiterazione del reato”, creando quindi un “automatismo che potrebbe prescindere dalla valutazione del magistrato di sorveglianza”. “Senza l’assunzione della responsabilità politica di un indulto”, ha denunciato il togato, “si scarica sulla magistratura di sorveglianza la responsabilità della scarcerazione”. Di Matteo ha quindi ricordato le rivolte dei detenuti dei giorni scorsi e messo in evidenza il fatto che “la concessione di un beneficio in maniera indiscriminata rischia di apparire un cedimento dello Stato al ricatto di chi ha organizzato le rivolte nelle carceri”, dietro le quali ci sono “organizzazioni criminali”.

Il governo più sgangherato della storia italiana, poiché alcuna reazione di ribellione, sembra averci preso gusto a reprimere la libertà. Un virus libera i detenuti senza scontare le pene e arresta i cittadini. Il popolo sovrano alla pari dei delinquenti. Cosa devono ancora vietare affinché gli individui in Italia si pongano almeno due domande, iniziando a pensare che l'agente virale è un pretesto per sopprimere o comunque limitare pesantemente le libertà civili. La società civile dovrebbe insorgere come i criminali per essere scarcerata?



Riferimenti:






https://www.senato.it/1025?sezione=127&articolo_numero_articolo=77

http://sulatestagiannilannes.blogspot.com/2020/04/coronavirus-dati-falsi-sulla-mortalita.html

http://sulatestagiannilannes.blogspot.com/2020/04/nuovo-coronavirus-no-infezioni.html

http://sulatestagiannilannes.blogspot.com/2020/04/coronavirus-lantimalarico-di-burioni.html

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_2_aprile.pdf

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/2020/04/nuovo-coronavirus-no-legionella-e.html

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/2020/04/nuovo-coronavirus-no-infezioni.html

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/2020/04/coronavirus-in-italia-numeri-ufficiali.html

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=coronavirus

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=gates

http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968

https://www.ilmessaggero.it/pay/edicola/coronavirus_ricciardi_oms_quanti_italiani_infettati_anticorpi-5151135.html
   

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