10.4.20

QUARANTENA? NO, ARRESTI DOMICILIARI DA ARRESTARE!

foto Gilan


di Gianni Lannes


Fine pena? Mai. Prigionieri per sempre, oppure solo per qualche anno, comunque tutti in coda come gregge? In Italia più o meno 60 milioni di persone, inclusi neonati, bambini e ragazzi (ossia minori), sono di fatto - in senso giuridico - agli arresti domiciliari dal 10 marzo 2020. Si tratta, però, di una condanna senza alcun processo e neanche appello. Il diritto alla difesa è inalienabile, se non sotto dittatura. La tecnocrazia per caso nel belpaese ha sostituito la democrazia (incompiuta)? Insomma, un abominio anche giuridico, in uno Stato di “diritto”, almeno sulla carta che viola palesemente i diritti universali di ogni essere umano. Il governo del Conte bis ha giustificato questa misura cautelare su tutta la nazione, non prevista dal Codice Penale e meno che mai dalla Costituzione repubblicana italiana, con la tutela dal virus a corona. Tuttavia, l'esecutivo tricolore non ha presentato prove scientifiche a sostegno di questa bizzarra teoria, se non gli schiamazzi deliranti dei televirologi, alcuni dei quali di scarsa preparazione accademica (Roberto Burioni non ha superato l'esame per concorso a cattedra nelle università di Camerino, Roma e Catanzaro), nonché sul libro paga delle multinazionali farmaceutiche o comunque impunemente in affari con esse. Occorre un'autentica Resistenza che dalle minoranze attive in Italia si propaghi e diventi una massa critica, con uno specifico peso politico. 







«La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino» (articolo 52 della Costituzione italiana). Esorto cittadine e cittadini italiani, in particolare, magistrati, avvocati, giuristi, costituzionalisti, giornalisti, insegnanti, medici e patrioti ad unire le energie per arrestare questa deriva totalitaria, insomma tale abuso di potere dell'esecutivo italiano, privo di qualsiasi legittimazione costituzionale e, dunque, illegale. Peraltro, il decreto legge numero 19 datato 25 marzo 2020, annunciato e presentato dal governo Conte il 24 marzo scorso, al termine del consiglio dei ministri, non è stato presentato al Parlamento nei tempi stabiliti dall'articolo 77 della nostra Costituzione (deputati e senatori non se ne sono accorti o comunque non hanno fiatato). E ancora: tutti i provvedimenti coercitivi adottati dal governo Conte, privi evidentemente di valenza scientifica e/o epidemiologica, violano quantomeno gli articoli 13 e 16 della Costituzione repubblicana, poiché sono di fatto una restrizione determinata da ragioni geopolitiche. L'articolo 112 della nostra Costituzione sancisce inequivocabilmente: "Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale". Ai Procuratori della Repubblica di Milano e Roma (dove sono stati aperti filoni investigativi), suggerisco di indagare in maniera approfondita sul ruolo del medico Walter Ricciardi (ex presidente ISS), rappresentante italiano presso l'OMS, ed al contempo consulente del ministro Speranza, nonché le eventuali interferenze straniere che stanno limitando, comprimendo o annullando la nostra sovranità nazionale.




La cosiddetta quarantena a livello mondiale, secondo i dettami dell'Organizzazione Mondiale della sanità si basa esclusivamente sul Regolamento sanitario internazionale (ultima revisione nel 2007). Proprio l'OMS ha indicato per il nuovo coronavirus (Sars CoV-2), al massimo 14 giorni di incubazione. Se l'aritmetica elementare non è una mera opinione, il calendario segna 30 giorni di pena scontata. La segregazione domestica è un fallimento epidemiologico. Per la cronaca documentata: l'ultimo virus a corona in circolazione è stato confuso dalle autorità italiane di ogni ordine e grado (inclusi ministri e viceministri), addirittura con la conseguente malattia (Covid-19),persino nei provvedimenti coercitivi pubblicati in Gazzetta Ufficiale - a partire dal capo dello Stato e dall'inquilino provvisorio di Palazzo Chigi con annesso strombazzamento dei mass media. 
 

Notoriamente, gli arresti domiciliari sono una misura cautelare personale prevista dall'articolo 284 del Codice di Procedura Penale e disposta dal giudice nei confronti dell'imputato rispetto al quale sussistono gravi indizi di colpevolezza e altre esigenze cautelari. Essi si sostanziano nel divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, da altro luogo di privata dimora, da un luogo pubblico di cura o di assistenza o da una casa famiglia protetta. Il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari deve, pertanto, permanere nel perimetro delle mura domestiche o degli altri siti di esecuzione della misura e, nel caso il giudice lo abbia espressamente disposto, non può ricevere persone, al di fuori di coloro che abitano con lui o che lo assistono.

Per la legge, il soggetto agli arresti domiciliari si considera in custodia cautelare. Particolari situazioni possono rendere necessario un allontanamento del soggetto, anche per un brevissimo tempo, dal luogo prescritto. In presenza di determinate e comprovate motivazioni e a fronte di un'istanza presentata all'autorità giudiziaria competente, l'imputato agli arresti domiciliari può fruire di permessi al fine di allontanarsi dal luogo di detenzione per il tempo strettamente necessario al compimento delle incombenze. Molto variegata è la casistica di situazioni che possono dare luogo alla concessione di permessi: si pensi al soggetto che deve fare la spesa o recarsi in farmacia o provvedere ad altre indispensabili esigenze di vita oppure alla persona che deve sottoporsi a visite mediche. I permessi durante gli arresti domiciliari possono essere concessi anche per consentire all'imputato di svolgere un'attività lavorativa o per accompagnare i figli a scuola (sempre che non vi sia nessun altro disponibile a farlo e non vi siano i mezzi economici per assumere qualcuno che vi provveda).

Il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari è privato della libertà personale allo stesso modo di un detenuto. Ad onor di cronaca: il governo italiano ne ha scarcerati oltre 6 mila dalle patrie galere. 
 
In concreto, il giudice può vietare all'imputato di ricevere persone e di comunicare con altri soggetti, salvo che con coloro che coabitano o gli prestano assistenza.

In cosa consistono le indispensabili esigenze di vita che legittimano il giudice ad autorizzare l'allontanamento dell'imputato dal luogo in cui viene eseguita la misura degli arresti domiciliari per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento di tali bisogni? In base ad un'interpretazione estensiva del comma 3 dell'articolo 284 c.p.p., la Corte di Cassazione ritiene che il riferimento alle indispensabili esigenze di vita possa includere il soddisfacimento di bisogni di natura religiosa, il mantenimento delle relazioni familiari e sociali e l'espletamento delle funzioni genitoriali e che, coerentemente con il dettato costituzionale inteso alla valorizzazione dei diritti fondamentali dell'individuo, l'autorizzazione all'allontanamento possa essere disposta non solo per assicurare la sopravvivenza fisica della persona, ma anche per soddisfare bisogni di ordine spirituale come il trascorrere del tempo al di fuori delle mura domestiche con il figlio minore.


Riferimenti:

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;

Costituzione della Repubblica Italiana;

Codice Penale e Codice di Procedura Penale (edizione gennaio 2020 - Testo aggiornato alle modifiche introdotte dal decreto legge 31 dicembre 2019 numero 161 in vigore dall'1 gennaio 20209.

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