23.3.22

OBBLIGO "VACCINALE": FUORILEGGE (INCOSTITUZIONALE)!

 



Sull'obbligo vaccinale in campo sanitario dovra' pronunciarsi la Consulta: lo ha deciso il Consiglio di giustizia amministrativa, che in Sicilia è l'equivalente del Consiglio di Stato, a fine di valutare l’eventuale profilo di legittimità costituzionale. Per i giudici siciliani infatti sarebbe in contrasto con la Costituzione, perché “il numero di eventi avversi, la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid” mettono potenzialmente a rischio la salute del vaccinato

Nell'udienza camerale del 16 marzo sono stati chiesti chiarimenti all'organo incaricato dell'istruttoria e sono intervenuti Giovanni Leonardi, segretario generale del ministero della Salute, e Franco Locatelli, presidente del consiglio superiore di Sanità. L'ordinanza è stata decisa in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati Rosanna De Nictolis, presidente, Maria Stella Boscarino, estensore, e Marco Buricelli, Giovanni Ardizzone, Antonino Caleca, consiglieri.

La corte costituzionale si dovrà pronunciare anche per le questioni di illegittimità disposte sulla sospensione dal lavoro per il personale sanitario dal Tar Lombardia e sulla mancata erogazione dell’assegno alimentare per il personale sospeso dal Tribunale di Catania, mentre la Corte di giustizia europea dovrà pronunciarsi sulla legittimità comunitaria pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Padova.

Estratto del dispositivo dell’ordinanza del CGA che rimette alla Consulta la questione di legittimità costituzionale:

«a) dell’art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44/2021 (convertito in l. n. 76/2021), nella parte in cui prevede, da un lato l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, per contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 33, 34, 97 della Costituzione, sotto il profilo che il numero di eventi avversi, la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e comunque la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid non consentono di ritenere soddisfatta, allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini antiCovid e delle evidenze scientifiche, la condizione, posta dalla Corte costituzionale, di legittimità di un vaccino obbligatorio solo se, tra l’altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiano normali e, pertanto, tollerabili;

b) dell’art.1 della l. 217/2019, nella parte in cui non prevede l’espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell’art. 4, del d.l. n. 44/2021, nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, per contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione».


Riferimenti:

https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3219910.pdf




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