10.12.20

IL TAR DEL LAZIO BOCCIA I DPCM DI CONTE!

 



di Gianni Lannes

Imporre agli alunni la mascherina a scuola è un atto coercitivo e fuorilegge. Il TAR Lazio ha appena annullato in via cautelare l'obbligo delle mascherine a scuola per gli alunni da 6 a 11 anni. Infatti, tale obbligo della mascherina non è motivato. Il DPCM è stato annullato in via cautelare dal TAR Lazio, mediante Ordinanza numero 7468/2020, depositata il 4 dicembre 2020.

Si tratta di un interessante contributo giurisprudenziale del TAR Lazio - dopo quello di un giudice di pace - relativo ad un tema sensibile per ogni genitore di minori, vale a dire quello della pericolosità relativa all’uso prolungato ed indiscriminato della mascherina in classe durante l’orario scolastico, reso obbligatorio dal DPCM 3 novembre 2020, in termini di danni alla salute psico-fisica derivanti dalla riduzione dell’ossigenazione in “apparati polmonari assai giovani”: così contestualmente definiti, dei bambini  tra i 6 e gli 11 anni di età.

Nel caso i questione, un genitore di un bambino di 9 anni ha sollevato il problema, basandosi nei fatti sui valori molto bassi di ossigeno nel sangue, riscontrati attraverso l’uso di un misuratore “saturimetro”, utilizzato direttamente dal bambino durante la permanenza in classe, peraltro “…, in difetto di collaborazione da parte delle insegnanti, sebbene richiesta,…”.

I giudici amministrativi del TAR Lazio investiti della questione circa l’annullamento dell’intero DPCM 3 novembre ‘2020 previo accoglimento altresì, della domanda cautelare (ovvero della sospensione degli effetti del medesimo provvedimento) ritenendo in “apparenza” verosimile l’esistenza del diritto azionato in giudizio (l’interesse alla salute del minore), quantomeno sotto il profilo del cosiddetto “fumus boni iuris” (ossia della “parvenza di un buon diritto”) e sottolineando che ormai il governo, nel fronteggiare la cosiddetta emergenza Sars CoV-2 ricorre a provvedimenti definiti “temporanei” -che nei fatti però, hanno perso tale caratteristica, poiché reiterati nelle misure restrittive a cadenza quindicinale o mensile- ha ritenuto di approfondire la questione rinviando alla naturale sede di “merito” e nelle more con Ordinanza istruttoria depositata lo scorso 4 dicembre, ha ordinato alle Amministrazioni intimate la produzione in giudizio (oltre ai precipui verbali del comitato tecnico scientifico richiamati negli atti processuali) una relazione tecnico-scientifica (corredata, altresì, di specifica istruttoria sulla situazione epidemiologica locale e contesto socio-culturale di riferimento dei bambini) comprovante che l’uso della mascherina imposto durante l’orario scolastico anche per quei minori (ricompresi nella fascia di età tra i 6 e gli 11 anni) mantenga indenne ed incolume la salute psico-fisica degli stessi, senza interferenze di alcun tipo produttive di danni e/o ricadute sui citati “apparati polmonari assai giovani”.

Nella parte motiva della suddetta Ordinanza, i giudici amministrativi prendendo le mosse dal Consiglio di Stato che considera l’interesse alla salute del minore come bene giuridico di rilevanza costituzionale, hanno fissato in diritto, dei punti salienti circa il DPCM oggetto di impugnazione e così sintetizzabili: «L’ obbligo dell’uso della mascherina propugnato dal DPCM per i bambini dai 6 agli 11 anni di età, non è corroborato da prove scientifiche circa l’assenza di una riduzione dell’ossigenazione, né tan poco fornisce istruzioni operative per gli operatori scolastici circa il monitoraggio dei livelli di ossigenazione individuale del minore durante l’uso prolungato della mascherina e/o eventuali misure ausiliarie da mettere in campo nell’immediato, laddove lo scolaro dovesse dare segni di affaticamento; in pratica il DPCM non opera a monte, un congruo bilanciamento tra il diritto alla salute pubblica ed il diritto alla salute dei minori di età (ricompresa tra i 6 e gli 11) poiché, non giustifica in termini di ragionevolezza e proporzionalità la necessità di imporre l’uso prolungato di un “dispositivo di protezione individuale”, peraltro anche se seduti al banco e nel rispetto della distanza dai compagni».


Un gruppo di sei giovani avvocati sardi denominato «Giuristi per la legalità» ha vinto la prima partita della battaglia legale contro l’uso compulsivo e continuativo dei Dpcm Conte. Ad oggi, ben ventidue. I Giuristi per la legalità, hanno impugnato di fronte al Consiglio di Stato il Dpcm del 24 ottobre, in quanto lesivo della difesa dei diritti umani e costituzionali degli italiani. Il rinvio al Tar del Lazio ha prodotto un’ordinanza, la n.7468 del 2020, importante e fondamentale per cui d’ora in poi il Governo Conte dovrà motivare e giustificare puntualmente e con trasparenza i provvedimenti che adotterà. In pratica l'esecutivo grulpiddino, nel Dpcm incriminato, non si sarebbe dovuto limitare ad elencare i verbali del Comitato Tecnico Scientifico (Cts) n.122, 123 e 124, ma produrli a supporto del provvedimento emanato e fornire argomentazioni valide ed esaustive a supporto dei provvedimenti contenuti. Non è tutto: questi giovani avvocati – che stanno ora impugnando tutti i Dpcm – sono riusciti a mettere in dubbio la validità stessa della Delibera 31 gennaio 2020 con cui il Consiglio dei Ministri dichiarava per sei mesi lo stato di emergenza, misura che ha permesso al Governo di bypassare il Parlamento, in sfregio alla nostra Costituzione.

Riferimenti:


https://www.dirittoscolastico.it/wordpress/wp-content/uploads/Tar-Lazio-Ordinanza-n.-7468-2020-del-04.12.2020.pdf

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=mascherine

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