3.2.22

DISCRIMINAZIONE E SEGREGAZIONE DI MINORI PER DECRETO LEGGE!

 



di Gianni Lannes

Mancano soltanto i campi di concentramento di mussoliniana memoria. Senza precedenti nel Belpaese, se non nelle leggi razziali fasciste imposte dal duce. Non era mai accaduto prima nell'Italia repubblicana, che un decreto-legge, ovvero una norma di rango giuridico inferiore, abolisse o sospendesse a tempo indeterminato i dettami costituzionali relativi alla libertà personale degli individui e discriminasse a scuola infanzia e adolescenza, che non si è piegata all'estorsione coercitiva del consenso, finalizzato alla triplice iniezione di sieri sperimentali Covid-19 spacciati per vaccini toccasana.

Il 2 febbraio 2022 il consiglio dei ministri presieduto da Mario Draghi (già affossatore dell'Italia dal 1992) ha annunciato l'ennesimo decretino fuorilegge ovvero incostituzionale e anticostituzionale (in via di emanazione), avallato come sempre da Sergio Mattarella col tacito beneplacito del passivo Parlamento, a cui spetta la funzione legislativa. Così, in palese violazione della Convenzione internazionale a protezione del fanciullo, ratificata in passato dallo Stato italiano e comunque sempre in vigore, nonché di tutte le normative nazionali e comunitarie a difesa dei minori d'età, di fatto bambini e ragazzi sani ma privi di marchiatura sierologica multinazionale, trattati come appestati, saranno divisi e allontanati da scuola, in sostanza puniti; inculcando in tal modo nell'opinione pubblica e nei loro coetanei che siano degli untori. Nella realtà atroce dei fatti, il livello delinquenziale delle autorità apicali italiane ha superato il consueto picco di mafiosità per sprofondare nei crimini contro l'umanità, in violazione anche dello Statuto di Roma, relativo alla Corte Penale Internazionale.

Per gli smemorati covidioti, i quattro principi fondamentali della Convenzione  ONU sui diritti dei fanciulli sono i seguenti:


Principio di non discriminazione (art. 2): impegna gli Stati che aderiscono alla Convenzione ad assicurare i diritti sanciti a tutti i minori, senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione del bambino e dei genitori.


Superiore interesse del bambino (art. 3): prevede che in ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale, l'interesse del bambino sia considerato preminente.

Diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo (art. 6): impegna gli Stati membri a riconoscere il diritto alla vita del bambino e ad assicurarne la sopravvivenza e lo sviluppo, con tutte le misure possibili.


Ascolto delle opinioni del bambino (art. 12): prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i procedimenti che li riguardano, soprattutto in ambito legale. La Convenzione pone in relazione l'ascolto delle opinioni del bambino al livello di maturità e alla capacità di comprensione raggiunta in base all'età.

In Italia la Convenzione è stata resa esecutiva con la Legge numero 176 del 27 maggio 1991.

E c'è pure qualche foglio come la repubblica che loda l'iniziativa razzista della tecnocrazia imperante, in barba alla giurisprudenza antidiscriminatoria.

Eppure, l'articolo 3 della Costituzione italiana stabilisce inequivocabilmente:

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».



Proprio in Italia, ancora nell'anno 2022, milioni di persone sono ancora discriminate per numerosi motivi, spesso alimentati da autorità e istituzioni: orientamento sessuale, etnia, religione, condizioni fisiche sociali e ancora piu' sanitarie. L'esclusione e la discriminazione assume diverse forme: insulti, maltrattamenti, negazione dell'accesso ai servizi essenziali, esclusione sociale, violenza fisica, verbale, istituzionale e psicologica. A quando una Norimberga 2? C'è un giudice almeno a Berlino?

Riferimenti:


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