Vedere applicato il principio della primazia del diritto eurounitario, secondo l’orientamento consolidato della Corte di Giustizia, confermato in molteplici arresti, ad es. con sentenza 4 dicembre 2018, Minister for Justice and Equality e Commissioner of An Garda Síochána, C 378/17, EU:C:2018:979, punti 38 e 39:
“38 Come stabilito in più occasioni dalla Corte, tale obbligo di disapplicare una disposizione nazionale contraria al diritto dell’Unione incombe non solo sui giudici nazionali, ma anche su tutti gli organismi dello Stato, ivi comprese le autorità amministrative, incaricati di applicare, nell’ambito delle rispettive competenze, il diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 22 giugno 1989, Costanzo, 103/88, EU:C:1989:256, punto 31; del 9 settembre 2003, CIF, C 198/01, EU:C:2003:430, punto 49; del 12 gennaio 2010, Petersen, C 341/08, EU:C:2010:4, punto 80, e del 14 settembre 2017, The Trustees of the BT Pension Scheme, C 628/15, EU:C:2017:687, punto 54).
39 Ne consegue che il principio del primato del diritto dell’Unione impone non solo agli organi giurisdizionali, ma anche a tutte le istituzioni dello Stato membro di dare pieno effetto alle norme dell’Unione”.
La Corte ha, altresì, precisato che “[…G]li organismi incaricati di applicare, nell’ambito delle rispettive competenze, il diritto dell’Unione, hanno l’obbligo di assumere tutte le misure necessarie al fine di garantire la piena efficacia di tale diritto, disapplicando all’occorrenza qualsiasi disposizione o giurisprudenza nazionali che siano contrarie a tale diritto. Ciò implica che, per garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione, detti organismi non devono chiedere né attendere la previa soppressione di una siffatta disposizione o giurisprudenza in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale” (ivi, punto 50).
In applicazione di questi principi, sia il Ministero della Salute, titolare del trattamento “certificazione verde”, sia la stessa Autorità garante devono cioè procedere a disapplicare le disposizioni nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione, tanto più ove sussista espresso mandato di garantire l’applicazione del diritto dell’Unione nel settore del trattamento dei dati personali.
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