12.10.22

GASDOTTI SENZA VALUTAZIONI AMBIENTALI IN AREE VULNERABILI!

 


di Gianni Lannes

Stato (governi) fuorilegge: accade in Italia. Le autorita' tricolori consentono la realizzazione di gasdotti senza valutazione ambientale in territori vulnerabili, vale a dire sismici e a rischio idrogeologico. Che fine faranno gli ignari e malcapitati italiani in caso di incidenti rilevanti?

 


Una delle più rilevanti opere nell'ambito della strategia, mai sottoposta a VAS, di trasformazione del Belpaese nel cosiddetto hub del gas è il gasdotto Rete adriatica. Il tracciato di tale opera pubblica (speculativa), programmata a metà del decennio precedente, interessa ben tre crateri sismici (terremoti di L'Aquila, di Amatrice e del Vettore) in cui nel frattempo è cambiata profondamente la situazione economico-sociale nonché addirittura quella ambientale con stravolgimento del territorio per frane, fagliazione superficiale, incendi dell'estate 2017 e notevole trasformazione del regime idrogeologico; con decreto 7 marzo 2018 del Ministero dello sviluppo economico, con il Governo Gentiloni in regime di ordinaria amministrazione, veniva rilasciata l'autorizzazione della centrale di spinta e compressione del gas di Sulmona (L'Aquila) che presenta le stesse criticità procedurali per quanto riguarda l'assenza di VAS.

Per il tratto Sulmona-Foligno (progetto depositato il 3 febbraio 2005; decreto ministeriale n. 70 del 2011) sono stati rilasciati i decreti di compatibilità ambientale del Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, comprensivi sia della VIA che della Vinca. In via ordinaria i decreti di compatibilità ambientale hanno durata di 5 anni ma nel caso specifico risultano di fatto illimitati nel tempo grazie al combinato disposto di diverse norme che hanno fatto salvi i procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo numero 4 del 2008. In tal senso, la Commissione europea ha aperto la procedura di indagine EU Pilot 6730/14/ENVI ritenendo contraria alla direttiva 92/43/CEE "Habitat" la mancanza di scadenza ai pareri relativi ai procedimenti di Vinca.

La sentenza numero 67 del 2010 della Corte costituzionale evidenzia espressamente la necessità di tener conto delle mutate condizioni ambientali nei procedimenti amministrativi.

La direttiva 2001/42/CE impone la realizzazione della valutazione ambientale strategica (VAS) per "piani e programmi" aventi per oggetto l'energia. In particolare, l'articolo 4, comma 1, estende tale obbligo anche alle relative procedure legislative, comprese le loro varianti sostanziali. 

La rete nazionale dei gasdotti, istituita dal decreto ministeriale 22 dicembre 2000, costituisce un programma di sviluppo della rete, che incide sul territorio, potenzialmente sulle matrici ambientali (suolo, aria, acqua), determinando localizzazioni e fabbisogni infrastrutturali a scala nazionale; numerose opere della rete nazionale dei gasdotti non sono conformi ai piani urbanistici e in tali casi il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle singole autorizzazioni delle opere, ha ritenuto di applicare la "variante automatica" agli strumenti urbanistici vigenti, che quindi vengono modificati attraverso l'autorizzazione stessa.

La Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza 22 settembre 2011 (causa C-295/10) si è già espressa sul punto disponendo che una normativa che preveda varianti automatiche ai piani senza la previa assoggettabilità a VAS sia contraria alle norme comunitarie, e in particolare alla direttiva 2001/42/CE. Tale circostanza, unitamente all'omissione delle procedure di VAS e della valutazione di incidenza ambientale (Vinca) per la rete nazionale dei gasdotti e per i piani di sviluppo dei singoli concessionari potrebbe esporre il nostro Paese all'apertura di procedure d'infrazione per violazione delle direttive 2001/42/CE e 92/43/CEE.

Riferimenti:

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=hub

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