4.11.20

COPRIFUOCO E MASCHERINE A SCUOLA SEMPRE!


Il dpcm 4 novembre 2020 contiene imposizioni incostituzionali ed anticostituzionali (fuorilegge) valide in tutta Italia, tra cui quella più aberrante voluta dall'Azzolina, ossia la mascherina a scuola sempre - a bambini e ragazzini - per tutta la durata dell'orario scolastico:

limitazione della circolazione delle persone - il cosiddetto «coprifuoco» - alle 22; ritorno dell’autocertificazione: per uscire di casa dopo le dieci di sera occorrerà provare di doverlo fare per ragioni di lavoro necessità e salute; chiusura dei musei e delle mostre; didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in presenza; per le scuole elementari e medie e per i servizi all’infanzia attività in presenza ma con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni). Il decreto affida al ministro della Salute, Roberto Speranza, la responsabilità di stabilire «ulteriori misure di contenimento del contagio» nelle aree dove il contagio è più alto e le strutture sanitarie sono in sofferenza, sulla base di un documento scientifico condiviso con la Conferenza delle Regioni. Si intitola «Prevenzione e risposta Covid-19, evoluzione della strategia per il periodo autunno inverno» e prevede diversi scenari, in base a una serie di criteri (21) che sono vagliati dal ministero della Salute.

Nelle Regioni che si collocano in uno scenario intermedio (lo chiameremo «arancione», ma nel documento si usa la dicitura «livello 3») accadrà questo:

sarà vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza). Saranno consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita, e sarà consentito il rientro nel proprio domicilio o nella propria residenza; sarà vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune. 

Nelle Regioni che si collocano in uno scenario di massima gravità e con livello di rischio alto (lo chiameremo «rosso», ma nel documento si usa la dicitura «livello 4») accadrà questo:

vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e anche all’interno del territorio stesso (sempre salvo necessità e urgenza); chiusi i negozi al dettaglio, tranne alimentari, farmacie, edicole; chiusi i mercati di generi non alimentari; chiusa l’attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto; sospese le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto è consentito svolgere individualmente attività motoria (passeggiate) in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale attività scolastica in presenza per scuola dell’infanzia, elementare e prima media.

I provvedimenti saranno valutati su base settimanale, e avranno la durata minima di 15 giorni: se una Regione entra in zona «rossa», vi rimarrà per due settimane almeno. Le norme entreranno in vigore dal 5 novembre e fino al 3 dicembre.

Riferimenti::

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_3_novembre_2020.pdf

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=coronavirus


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