31.5.21

MINORI RUBATI ALLE FAMIGLIE!

 

foto Gilan

di Gianni Lannes

Ecco un altro dramma invisibile nel Belpaese: ogni giorno in media ben 63 minori vengono allontanati dalle famiglie di origine per decisione dei tribunali o su segnalazione dei servizi sociali. Una ricerca dell'Università di Padova fa riferimento a 160 mila allontanamenti negli ultimi vent'anni, la metà dei quali archiviati oppure conclusi con l'assoluzione dei genitori. Attualmente, risultano circa 27 mila ragazzi fuori famiglia, dato sottostimato a causa dell'assenza di un monitoraggio nazionale puntuale ed efficiente, come sottolineato nell'indagine conoscitiva realizzata nel corso della XVII legislatura, dalla Commissione bicamerale infanzia e adolescenza; 91.271 i minori in carico ai servizi sociali per maltrattamenti (la metà per trascuratezza materiale e/o affettiva).

Sono sconcertanti i dati del rapporto realizzato dal ministero della giustizia all'indomani del caso Bibbiano: tra gennaio 2018 e giugno 2019 sono stati allontanati dalle famiglie 12.338 minori (23 ogni giorno) per ordine dell'autorità giudiziaria, dei quali 1.540 (12 per cento hanno fatto rientro a casa, mentre dei restante 88 per cento «non è dato sapere con certezza la destinazione».

Si tratta di numeri impressionanti, destinati purtroppo a non arrestarsi, come testimoniano le toccanti storie di genitori che vivono veri e propri calvari per riabbracciare i propri bambini, in attesa di una giustizia che, troppo spesso, tarda ad arrivare e, nel frattempo, rischia di arrecare più danni di quelli che era stata chiamata a riparare.

La Convenzione dei diritti del fanciullo di New York del 1989 (ratificata in Italia con la legge numero 176 del 1991) ha profondamente modificato la visione del minore, che è passato da soggetto da tutelare a soggetto di diritti e, in particolare, l'articolo 12 ha richiesto agli Stati di garantire al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo riguardi e che la sua opinione sia presa in seria considerazione, tenendo, ovviamente, conto del suo grado di maturità.

In linea con tale orientamento, il combinato disposto degli articoli 336-bis e 337-octies del codice civile riconosce il diritto del fanciullo che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento, ad essere ascoltato in tutte le questioni che lo riguardano; l'ascolto del minore è un obbligo, non una facoltà lasciata alla discrezionalità del giudice e, pur non essendo il giudice un mero esecutore dei desideri espressi dal minore, una decisione contraria alla volontà espressa dovrebbe essere puntualmente motivata.

L'articolo 9 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza impegna, altresì, gli Stati a vigilare affinché il fanciullo non sia separato dai genitori contro la propria volontà, se non in presenza di gravi criticità.


Riferimenti:

Gianni Lannes, BAMBINI A PERDERE, Lpe, Cosenza, 2016.

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=minori

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