2.1.21

GOVERNO FUORILEGGE!

 



di Gianni Lannes

Dopo il pronunciamento di un giudice di pace e del Tar Lazio, anche secondo il Tribunale di Roma (sesta sezione civile) i decreti che limitano le nostre libertà sono «viziati da molteplici profili di illegittimità»: per questo sono “caducabili”, ovvero da annullare.

Il giudice è giunto alla conclusione che i Dpcm "siano viziati da violazioni per difetto di motivazione" e "da molteplici profili di illegittimità". Pertanto, in quanto tali, risultano essere "caducabili". Ovvero non producono effetti reali e concreti dal punto di vista giurisprudenziale, sono da annullare. I decreti con cui è intervenuto il governo non sono "di natura normativa" ma hanno "natura amministrativa". Quindi dovrebbero fare riferimento a una legge già esistente.

Il Tribunale civile di Roma cita "tutti i Presidenti Emeriti della Corte Costituzionale, Baldassarre, Marini, Cassese". Inoltre viene spiegato che non vi è alcuna legge ordinaria "che attribuisce il potere al Consiglio dei ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario". Dunque i Dpcm sono incostituzionali? Si legge che "hanno imposto una rinnovazione della limitazione dei diritti di libertà". Invece avrebbero richiesto "un ulteriore passaggio in Parlamento diverso" rispetto a quello che si è avuto per la conversione del decreto Io resto a casa e del Cura Italia. "Si tratta pertanto di provvedimenti contrastanti con gli articoli che vanno dal 13 al 22 della Costituzione e con la disciplina dell’art 77 Cost., come rilevato da autorevole dottrina costituzionale", viene aggiunto. Per essere validi i Dpcm, come atti amministrativi, devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/1990. Alla base di ogni decisione è sempre stato citato il Comitato tecnico-scientifico, le cui analisi - spiega il giudice - sono state riservate per diverso tempo e sono state rese pubbliche solamente a ridosso delle scadenze dei Dpcm stessi: "Ritardo tale da non consentire l’attivazione di una tutela giurisdizionale".

Appunto il Dpcm è un atto amministrativo che non può restringere le libertà fondamentali, anche se a "legittimarlo" è un atto che invece ha forza di legge; la parte che non lo impugna diventa causa delle conseguenze negative sulla piena fruibilità dell'immobile. Insomma, il giudice condivide "l'autorevole dottrina costituzionale" secondo cui è contrario alla Costituzione prevedere norme che limitano i diritti fondamentali della persona mediante decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il primo decreto legge che ha "legittimato" il Dpcm si limitava a contenere un'elencazione a titolo d'esempio e consentiva così l'adozione di atti innominati, non stabilendo però alcuna modalità di esercizio dei poteri.

Il Conte smascherato - mantenuto in vita dall'inquilino pro tempore del Quirinale, ossia il figlio del siculo don Bernando Mattarella - da quasi un anno sta torturando la popolazione italiana con disprezzo, restrizioni, prigionia domestica (lockdown) e coprifuoco per distruggere l'Italia. L'obiettivo palese, ormai sotto gli occhi anche dei non vedenti e degli analfabeti totali, è produrre un totale crollo economico  affinché  la ricostruzione possa aver luogo senza intralci in conformità con il "grande reset" programmato dal World Economic Forum (WEF) e dal FMI. Distruggere bombardare, per poi ricostruire, come in guerra, e dominare il gregge tricolore sopravvissuto.


Post scriptum

Tribunale di Roma (Sesta Sezione Civile), 16 dicembre 2020:

 «Anche i DPCM che disciplinano la cd. Fase 2 sono, ad avviso di questo giudicante, di dubbi costituzionalità poiché hanno imposto una rinnovazione delle limitazioni dei diritti di libertà che avrebbe invece richiesto un ulteriore passaggio in Parlamento diverso rispetto a quello che si è avuto per la conversione del decreto “Io resto a casa” e del “Cura Italia”(cfr. Marini). Si tratta pertanto di provvedimenti contrastanti con gli articoli che vanno dal 13 al 22 della Costituzione e con la disciplina dell’art. 77 Cost. Come rilevato da autorevole dottrina costituzionale. Inoltre, si aggiunge, anche se si ritenesse legittima la limitazione della libertà individuali sarebbe necessaria la specificazione di un termine all’interno dello stesso decreto del Presidente del Consiglio. Sul punto, però, anche la temporaneità del DPCM appare in realtà solo formale, come evidenziato di recente dalla giurisprudenza del TAR del Lazio. Questo giudicante ritiene di dover aderire a tali progettazioni, con conseguente riscontro di un contrasto del DPCM con le disposizioni costituzionali. Come noto, tutti provvedimenti amministrativi devono essere motivati ai sensi dell’art. 3 legge 241/1990. A tale obbligo non sono sottratti neanche i DPCM. Orbene, nel corpo dei provvedimenti relativi alla emergenza epidemiologica, la motivazione è redatta in massima parte con la peculiarità tecnica della motivazione “per relationem, cioè con rinvio ad altri atti amministrativi e, in particolare (man non solo) ai verbali del Comitato Tecnico Scientifico (CTS). Tale tecnica motivatoria è in astratto ammessa e riconosciuta dalla giurisprudenza, ma richiede (eccettuato il caso di attività strettamente vincolata) che gli atti cui si faccia riferimento siano resi disponibili o comunque siano conoscibili. E’ fatto notorio (essendo anche stato oggetto di dibattito politico messo in risalto dai mass media) che alcuni di tali atti vengano resi pubblici con difficoltà, talvolta solo in parte, e comunque con una tempistica molto lunga, in alcuni casi addirittura prossima alla scadenza di efficacia del DPCM stesso. In un primo periodo, addirittura, i verbali dei CTS risultavano classificati come”riservati” ed è noto in proposito il dibattito contenzioso che ha portato alla loro pubblica ostensione. Successivamente tali verbali del CTS son o stati periodicamente pubblicati sul sito della Protezione Civile, ma con un ritardo tale da non consentire l’attivazione di una tutela giurisdizionale, in quanto troppo prossimi alla scadenza della efficacia. In concreto andrebbe invece chiaramente spiegato al fine di consentire un pieno sindacato giurisdizionale l’iter logico-motivazionale sotteso alla scelta: tra i tanti esempi di dettaglio possibile, perché la apertura dei bar e dei ristoranti possa avvenire nel rispetto della distanza di almeno un metro (e quella degli altri esercizi commerciali garantendo genericamente l’evitamento di assembramenti, con ciò ritenendole misure idonee a contenere la diffusione), mentre invece le scuole di ogni ordine e grado debbano restare chiuse per garantire il medesimo risultato. Inoltre andrebbe chiarito il perché di una classificazione uniforme del territorio nazionale (a fronte di dati statistici diversissimi, come ad esempio gli scarsissimi casi precedenti di Umbria e Calabria nel periodo di riferimento) al fine di verificare se il provvedimento risponda ai criteri minimi di rispetto della legittimità sotto il profilo sia motivatorio (violazione di legge) che di eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità. Ciò detto, va rilevato che le considerazioni sopra esposte possono essere agevolmente estese ai vari e numerosi DPCM che si sono succeduti. E’ indubbio infatti che il complessivo risultato dei DPCM sulla limitazione delle libertà e dei diritti fondamentali siano il frutto del combinato disposto e del coordinato risultato delle varie e singole disposizioni. Anche il combinato disposto di tali atti, tuttavia, consente di ritenere che tali casi i DPCM siano viziati da violazione della legge per difetto di motivazione, possibile sintomo di altri vizi quali l’eccesso di potere per difetto di istruttoria a contraddittorietà. I DPCM sono in realtà atti viziati da molteplici profili di illegittimità e, come tali, caducabili. Punto quindi indiscusso è che le libertà fondamentali degli individui siano state compresse attraverso un DPCM».



Riferimenti:

https://www.italiaoggi.it/news/sono-illegittimi-i-dpcm-anti-covid-2501476


https://www.facebook.com/permalink.php?id=345757222224079&story_fbid=2109951192471331

https://www.casaeclima.com/public/casaeclima/allegati/Tribunale-Roma-ordinanza-Dpcm-illegittimi.pdf

https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/10/26/palu-rischia-morire-lockdown-piu-che-covid_6OcdE2OLtECgUJy9AafG5I.html

https://www.startmag.it/sanita/covid-basta-isterie-la-letalita-e-bassa-no-a-nuovi-lockdown-parla-il-virologo-palu/

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=coronavirus

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=conte

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=mattarella

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