di
Gianni Lannes
Prove di regime: dalla farsa grulpiddina alla tragedia tricolore. Hanno ormai innescato il condizionamento sociale nella gente, incapace di reagire criticamente. Nulla
sarà più come prima, se non in peggio. Addirittura, in questa fiera del grottesco e dell'assurdità, la proroga dello stato di
emergenza viene ritenuta necessaria - dagli eterodiretti politicanti italidioti - al fine di snellire le procedure
sull’acquisto del materiale indispensabile per la ripartenza della
scuola (banchi, mascherine, test sierologici) che sprofonda nel nulla, rinnovare il Dpcm e le
ordinanze di protezione civile. Si tratta di una balla colossale. Ma quale tutela della salute con restrizioni e divieti scientificamente ingiustificabili?
Il
Conte bis ha fatto trapelare la notizia della proroga dello stato di
emergenza legato all'epidemia del nuovo coronavirus, almeno fino al 31
ottobre 2020. Eppure
non esistono più condizioni sanitarie attuali o imminenti che giustifichino l'annullamento della libertà.
Peraltro, l'uscita del Paese dallo stato di emergenza permetterebbe al Parlamento di riappropriarsi del suo ruolo legislativo. Invece così, mediante massicce dosi di paura iniettate nel corpo sociale e menzogne propagandate ovunque, si porta l'Italia alla catastrofe (economica e sociale), annullando libertà e diritti civili mediante un discutibilissimo pretesto.
L'opportunità
della proroga deve basarsi su condizioni d'emergenza (oggi
inesistenti), oppure su una loro "imminenza" che
giustifichino la necessità di essere fronteggiate con mezzi e poteri
straordinari. La maggior parte delle misure per gestire la cosiddetta
“pandemia” (telecomandata) sono già state attuate; le differenze
regionali del quadro epidemiologico non giustificano uno stato di
emergenza nazionale; anche nel peggiore degli scenari eventuali
criticità future possono essere gestite con strumenti legislativi
che coinvolgono il Parlamento. Inoltre, dal punto di vista sanitario,
il ministro della Salute può disporre ordinanze urgenti, in materia
di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso (articolo
32, Legge 833/78). E lo stesso potere spetta al Presidente della
Regione e al sindaco, con efficacia estesa rispettivamente alla
Regione (o a parte di essa) e al Comune. Infine, rispetto agli
approvvigionamenti, per i quali la Protezione Civile ha avuto
particolari poteri di intervento, il codice degli appalti già
prevede l'aggiudicazione senza pubblicazione del bando di gara in
casi connotati da urgenza (articolo 63 Decreto legislativo 50/2016).
Riferimenti: