BIOGRAFIA

27.7.20

EMERGENZA INFINITA: IL CONDIZIONAMENTO SOCIALE!



di Gianni Lannes

Prove di regime: dalla farsa grulpiddina alla tragedia tricolore. Hanno ormai innescato il condizionamento sociale nella gente, incapace di reagire criticamente. Nulla sarà più come prima, se non in peggio. Addirittura, in questa fiera del grottesco e dell'assurdità, la proroga dello stato di emergenza viene ritenuta necessaria - dagli eterodiretti politicanti italidioti - al fine di snellire le procedure sull’acquisto del materiale indispensabile per la ripartenza della scuola (banchi, mascherine, test sierologici) che sprofonda nel nulla, rinnovare il Dpcm e le ordinanze di protezione civile. Si tratta di una balla colossale. Ma quale tutela della salute con restrizioni e divieti scientificamente ingiustificabili?

Il Conte bis ha fatto trapelare la notizia della proroga dello stato di emergenza legato all'epidemia del nuovo coronavirus, almeno fino al 31 ottobre 2020. Eppure non esistono più condizioni sanitarie attuali o imminenti che giustifichino l'annullamento della libertà.

Peraltro, l'uscita del Paese dallo stato di emergenza permetterebbe al Parlamento di riappropriarsi del suo ruolo legislativo. Invece così, mediante massicce dosi di paura iniettate nel corpo sociale e menzogne propagandate ovunque, si porta l'Italia alla catastrofe (economica e sociale), annullando libertà e diritti civili mediante un discutibilissimo pretesto.

L'opportunità della proroga deve basarsi su condizioni d'emergenza (oggi inesistenti), oppure su una loro "imminenza" che giustifichino la necessità di essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari. La maggior parte delle misure per gestire la cosiddetta “pandemia” (telecomandata) sono già state attuate; le differenze regionali del quadro epidemiologico non giustificano uno stato di emergenza nazionale; anche nel peggiore degli scenari eventuali criticità future possono essere gestite con strumenti legislativi che coinvolgono il Parlamento. Inoltre, dal punto di vista sanitario, il ministro della Salute può disporre ordinanze urgenti, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso (articolo 32, Legge 833/78). E lo stesso potere spetta al Presidente della Regione e al sindaco, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione (o a parte di essa) e al Comune. Infine, rispetto agli approvvigionamenti, per i quali la Protezione Civile ha avuto particolari poteri di intervento, il codice degli appalti già prevede l'aggiudicazione senza pubblicazione del bando di gara in casi connotati da urgenza (articolo 63 Decreto legislativo 50/2016).


Riferimenti: