18.7.16

PEDOFILIA INSABBIATA NEI TESTIMONI DI GEOVA





 di Gianni Lannes


Si danno arie da asceti in giacca e cravatta o tailleur d'ordinanza, mentre vanno a caccia di ingenui proseliti, ma non sono immuni da questo cancro sociale. Nonostante lo scandalo in Australia, Stati Uniti d'America e Regno Unito, in Italia non se ne parla. Eppure il fenomeno esiste. La persona è per questa dottrina lo «schiavo fedele e discreto». I documenti interni narrano di una volontà, all’interno di questa setta che pratica l’isolamento mentale degli adepti dalla realtà esterna, di mettere a tacere qualsiasi voce critica o denuncia pubblica che possa sfiorare il nome dell’associazione religiosa. Cosa nasconde la segretezza? In molti casi gli abusi sui minori, come attesta il loro vademecum.




«Se gli anziani vengono a sapere di un’accusa di abusi su minori - è scritto in un documento interno - due anziani della congregazione dovrebbero chiamare immediatamente il Reparto Servizio, che eventualmente inoltrerà la chiamata al Reparto Legale per ricevere indicazioni di natura legale». Insomma, la prima cosa da fare non è rivolgersi alle autorità competenti, ma è contattare il “Reparto Servizio”. Niente autorità giudiziaria o forze dell’ordine. Meglio risolvere le questioni, anche le più delicate e penalmente rilevanti come la pedofilia all'interno, lontano da occhi indiscreti.

Come si legge nel documento, poi, tali sorveglianti, qualora lo ritengano opportuno, contatteranno il "Reparto Legale" per indicazioni di natura, appunto, legale. E così capita che quando un bambino confessa al genitore di essere stato vittima di abusi, tutto venga insabbiato, come se mai fosse accaduto nulla. E ancora: «anche se esamineranno qualunque accusa, gli anziani non sono autorizzati dalle Scritture a intraprendere alcuna azione a livello di congregazione fino a che non ci sarà una confessione o la testimonianza di due testimoni credibili». Cosa vuol dire questo? Che qualunque accusa, all’interno dei testimoni di Geova, ha senso e validità soltanto se ci sono due testimoni oculari o nel caso in cui l’abusante si penta e, per così dire, si autodenunci.   

E’ scritto nero su bianco sul documento riservato: «Quando un comitato giudiziario stabilisce che un individuo che ha abusato sessualmente di un minore è pentito, […] gli sarà concesso di continuare a essere un componente della congregazione cristiana». Mettiamo caso, allora, che un pedofilo non si ravveda, pur confessando, dei suoi atti e dunque non si penta? Il massimo della condanna è la dissociazione, viene cacciato dalla congregazione. Non solo: nel documento, infatti, si fa riferimento anche alla possibilità che un disassociato per pedofilia, possa sempre e comunque tornare nella congregazione qualora si penta, anche se in un secondo momento. 

I testimoni di Geova sono un movimento religioso teocratico, millenarista, spiccatamente conservatore, originario della Pennsylvania .La sede centrale dei testimoni di Geova è nel quartiere di Brooklyn a New York: qui vi si trova la Società Torre di Guardia, principale soggetto giuridico del movimento, oltre al corpo direttivo della medesima, che sovrintende alle attività mondiali della congregazione. L'organizzazione dei testimoni di Geova è guidata e diretta in modo teocratico da questo corpo direttivo. La legittimazione dello stesso all'esercizio di tale funzione deriva dal fatto che , secondo la dottrina dei testimoni, esso è portavoce dello «schiavo fedele e discreto».

Esso è deputato tra l'altro a fornire le indicazioni dottrinali e disciplinari ai membri del movimento, che vengono diffuse attraverso la cosiddetta "letteratura biblica. Il movimento opera internazionalmente sotto la supervisione del corpo direttivo attraverso diverse associazioni religiose no-profit, tra cui ad esempio la Watchtower Bible and Tract Society of New York Inc e la Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania per gli Stati Uniti e l'International Bible Students Association per il Commonwealth delle nazioni. In Italia l'ente opera come ente morale con il nome di Congregazione cristiana dei testimoni di Geova.

In Italia i testimoni di Geova hanno costituito un ente con il nome "Congregazione cristiana dei testimoni di Geova". Essa è riconosciuta dallo Stato come "ente di culto" ai sensi dell'articolo 2 della legge  1159/1929 e dell'articolo 10 Regio decreto 289/1930. È stata riconosciuta come ente morale con personalità giuridica con DPR 31 ottobre 1986, numero 783, su conforme parere del Consiglio di Stato. Tra la Repubblica Italiana e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova è stata stipulata un'intesa ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. Il testo, datato 18 novembre 1999 ed approvato a maggioranza dal Consiglio dei ministri il 21 gennaio 2000, è stato sottoscritto dal Governo il 20 marzo 2000. A questo schema di intesa non è ancora seguita però la legge di approvazione ed esecuzione, di competenza parlamentare, il che implica che non se ne può assumere l'immediata efficacia nel diritto statuale. In data 4 aprile 2007 è stato firmato a Palazzo Chigi un nuovo testo dell'intesa, che dovrà essere sottoposto al Consiglio dei ministri per la successiva trasmissione al Parlamento per la conseguente ratifica.

I testimoni di Geova sono stati accusati per via del grado di condizionamento che l'individuo subisce all'interno della congregazione; sono stati criticati per l'astensione dalla vita politica e la conseguente accettazione passiva di ogni forma di Governo. Inoltre, le interpretazioni della Bibbia date dal Comitato direttivo sono state tacciate di arbitrarietà, poiché, secondo i critici, prive di fondamento letterale e/o contestuale. Oggetto di perplessità è in particolare la Traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture, che presenterebbe errori e sarebbe stata realizzata in modo infedele al testo originale si afferma sia stata fatta cambiando il significato della Bibbia al fine di adattarla alla dottrina del movimento; la concezione millenarista dei testimoni ha suscitato controversie per quanto concerne l'attendibilità delle relative predizioni sulla venuta del Regno di Dio (la Società Torre di Guardia indicò con precisione alcune date, come il 1914, il 1925 ed il 1975), non realizzatesi.  



Un'interrogazione parlamentare del 12 novembre 1998, peraltro  indirizzata al primo governo D'Alema, a tutt'oggi senza risposta, peraltro evidenzia:

 
«che, in relazione alla suddetta Congregazione, agli scriventi sono pervenute numerose e concordi informazioni dalla quali risulterebbe:
  
1) Che gli aderenti alla Congregazione dei testimoni di Geova devono sottostare a regole rigide e fra esse predominano disposizioni in contrasto con le leggi dello Stato quali: la negazione del diritto-dovere di voto, la renitenza agli obblighi di leva o servizi alternativi, il rifiuto di emotrasfusioni, vaccinazioni, la proibizione di denunciare all’autorità giudiziaria reati eventualmente commessi dagli adepti;

2) Che l’aderente che non osserva i precetti contenuti nel "Libro di testo per la scuola di ministero del regno" è sottoposto ad un processo di fronte ad un cosiddetto comitato giudiziario, senza alcuna garanzia o tutela dei diritti fondamentali della persona;

3) Che tutte le informazioni, anche riservate, sugli aderenti e sui dissociati, così come le decisioni del comitato giudiziari, sono raccolte in archivi segreti all’insaputa degli interessati con la possibilità di uso ritorsivo delle informazioni verso i dissociati;

4) Che ogni dissociato deve essere emarginato (rif. Torre di Guardia 15 Aprile 1988) ed è vietata nei confronti di lui qualsiasi forma di relazione; nel caso di legami di stretta parentela, ogni rapporto deve essere ridotto al minimo;

5) Che è severamente proibito leggere letteratura religiosa non geovista (rif. Torre di Guardia 15 gennaio 1987);

6) Che ai testimoni di Geova non è consentito di sposarsi, se non fra "confratelli", e viene messa in discussione la libertà di procreare (rif. Torre di Guardia 1 marzo 1988);

7) Che ogni reato o attività illegale degli aderenti è mantenuta segreta fra i "confratelli";

8) Che ogni attività di solidarietà o di aiuto al prossimo è ignorata con l’eccezione di quella rivolta ai "confratelli";

9) Che la Congregazione testimoni di Geova, pur negando di essere un ente commerciale, svolge invece tali attività, con particolare riguardo ai settori di : stampa, poligrafia ed editoria, in pieno contrasto con l’articolo 1 dello statuto presentato allo Stato per ottenere il riconoscimento giuridico (rif. Decreto del Presidente della Repubblica n. 783 del 31 ottobre 1986 n. 1753);
10) Che la Suprema Corte di cassazione il 27 febbraio 1997, con sentenza n.1753 del 1997 ha considerato che : "… le pubblicazioni di un’associazione religiosa, se prodotte per la vendita, costituiscono attività commerciale».





riferimenti: