SENTENZA N. 1
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici
: Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,
Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo
CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo
CORAGGIO, Giuliano AMATO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4,
comma 2, 59 e 83, comma 1, n. 5 e comma 2 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
(Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati), nel testo risultante dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270
(Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica); degli artt. 14, comma 1, e 17, commi 2 e 4, del decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per
l’elezione del Senato della Repubblica), nel testo risultante dalla legge n.
270 del 2005, promosso dalla Corte di cassazione nel giudizio civile vertente
tra Aldo Bozzi ed altri e la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altro con
ordinanza del 17 maggio 2013 iscritta al n. 144 del registro ordinanze 2013 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie
speciale, dell’anno 2013.
udito nell’udienza pubblica del 3 dicembre 2013 il Giudice
relatore Giuseppe Tesauro;
uditi gli avvocati Claudio Tani, Aldo Bozzi e Felice Carlo
Besostri per Aldo Bozzi ed altri.
È evidente, infine, che la decisione che si assume, di
annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la normativa
che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi
effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale,
consultazione che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella
normativa che resta in vigore a seguito della presente decisione, ovvero
secondo la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere.
Essa, pertanto, non tocca in alcun modo gli atti posti in
essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme
annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal
Parlamento eletto. Vale appena ricordare che il principio secondo il quale gli
effetti delle sentenze di accoglimento di questa Corte, alla stregua dell’art.
136 Cost. e dell’art. 30 della legge n. 87 del 1953, risalgono fino al momento
di entrata in vigore della norma annullata, principio «che suole essere
enunciato con il ricorso alla formula della c.d. “retroattività” di dette
sentenze, vale però soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente
esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge
dichiarata invalida» (sentenza n. 139 del 1984).
Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle
norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in
definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di
composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti.
Del pari, non sono riguardati gli atti che le Camere
adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali.
Rileva nella specie il principio fondamentale della
continuità dello Stato, che non è un’astrazione e dunque si realizza in
concreto attraverso la continuità in particolare dei suoi organi
costituzionali: di tutti gli organi costituzionali, a cominciare dal
Parlamento. È pertanto fuori di ogni ragionevole dubbio – è appena il caso di
ribadirlo – che nessuna incidenza è in grado di spiegare la presente decisione
neppure con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove
consultazioni elettorali: le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed
indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la
capacità di deliberare. Tanto ciò è vero che, proprio al fine di assicurare la
continuità dello Stato, è la stessa Costituzione a prevedere, ad esempio, a
seguito delle elezioni, la prorogatio dei poteri delle Camere precedenti
«finchè non siano riunite le nuove Camere» (art. 61 Cost.), come anche a
prescrivere che le Camere, «anche se sciolte, sono appositamente convocate e si
riuniscono entro cinque giorni» per la conversione in legge di decreti-legge
adottati dal Governo (art. 77, secondo comma, Cost.).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 83,
comma 1, n. 5, e comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (Approvazione del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati);
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 17,
commi 2 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico
delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica);
3) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 4,
comma 2, e 59 del d.P.R. n. 361 del 1957, nonché dell’art. 14, comma 1, del
d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui non consentono all’elettore di
esprimere una preferenza per i candidati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
http://www.cortecostituzionale.it/schedaUltimoDeposito.do;jsessionid=3A131B38DDDFBDDC0116F01CF88966E4
Riferimenti:
Fatta la legge, trovato l'inganno. Cane non mangia cane
RispondiEliminaTutti a casa anche i Giudici della Corte Costituzionale
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