Sandro
Pertini, Lettera alla madre (Nizza, maggio 1928):
«La
libertà non dobbiamo né chiederla né riceverla, ma conquistarla».
Articolo
54 della Costituzione Repubblicana Italiana:
«La
difesa della Patria è sacro dovere del cittadino».
di
Gianni Lannes
In
Italia alla popolazione civile, ormai criminalizzata dall'esecutivo
del Conte bis, la vita è proibita. Non solo il referendum per
ridurre sensibilmente il numero dei crassi parlamentari è slittato
alle calende greche, unitamente alle elezioni regionali e a quelle
amministrative. L'ultimo agente morboso in circolazione ha compiuto
un autentico colpo di Stato (incruento): in fondo è il protesto
ufficiale per la segregazione forzata e prolungata della popolazione
italiana fino al 31 luglio 2020. Oggi pomeriggio, alla scadenza dei
14 giorni di quarantena inflitti alla nazione, il consiglio dei
ministri ha appena approvato misure ancora più stringenti per
imprigionare gli italiani e per stroncare le attività produttive
nello Stivale. Le libertà costituzionali possono essere compresse
dal primo ministro in via urgente e temporanea, ma comunque su una
base comprovata che attualmente non esiste assolutamente. È palese
l'insussistenza dei presupposti della necessità ed urgenza dei
decreti legge (non fonti di diritto ma strumenti manipolabili di
governo) relativi alla cosiddetta “emergenza Covid-19”, a partire
dal numero 6 datato 23 febbraio 2020, vincolati all'articolo 77 della
Costituzione repubblicana italiana. Sulla decretazione d'urgenza
dell'esecutivo grulpiddino, si accumulano sempre più i dubbi di
compatibilità con il principio costituzionale di legalità.
«Sono
8.326 le persone guarite. I deceduti sono 6.820, ma questo numero
potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di
Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso» è scritto
testualmente nel portale della Protezione Civile. Ma allora, perché
mai, grazie ad un corto circuito mediatico, le vittime (scomparse per
cause effettivamente non accertate) vengono assimilate d'ufficio e tutte insieme al
nuovo coronavirus? Eppure non si è proceduto ad alcuna autopsia
delle salme, quindi, a rigor di logica, non si può a priori
presumere la causa di morte dei trapassati e propinare alla gente ignara - al fine di terrorizzarla ancor più - una menzogna colossale. Infatti, «Non è
possibile stabilire se i deceduti sono morti a causa del covid 19.
Abbiamo soltanto esaminato le cartelle cliniche relative al 15 per
cento circa delle vittime» rivela oggi al telefono il dottor
Graziano Onder, direttore del dipartimento malattie cardiovascolari
endocrino metaboliche e invecchiamento dell'Istituto Superiore di
Sanità. Ma allora, perché, governo, autorità, istituzioni e mass
media hanno mescolato in un unico calderone tutti i morti? Un errore
di valutazione, mera incompetenza o cos'altro? Secondo il Regolamento
sanitario internazionale «il governo deve basare le proprie
decisioni su principi scientifici acclarati, su prove scientifiche
disponibili» per adottare dei provvedimenti. Allora, dove sono i
riscontri oggettivi che giustificano la segregazione di più o meno
60 milioni di persone in Italia, ormai a tempo indeterminato?Anche senza la crisi sanitaria nel mese di marzo corrente sarebbero morte comunque 4.178 persone?
Alla luce di quanto fin qui enunciato, le prove sanitarie dal governo Conte bis per giustificare la segregazione dell'intera popolazione, mediante provvedimenti ad orologeria che gradualmente stanno allungando progressivamente il confino forzato, non hanno alcuna valenza scientifica e nessuna giustificazione sanitaria, nessun fondamento giuridico, nessuna interesse sociale e di buon senso. Le misure restrittive del contenimento imposte dall'esecutivo capeggiato dal sedicente “avvocato del popolo” sono un netto e palese fallimento.
Sul
portale dell'Istituto Superiore di Sanità, si legge a chiare
lettere e senza ombra di dubbio:
«Sulla
base delle indicazioni emanate dal Ministero della Salute nella
Circolare pubblicata il 25 febbraio 2020 (protocollo
0005889-25/02/2020), la certificazione di decesso a causa di COVID-19
deve essere accompagnata da parere dell’Istituto Superiore di
Sanità (ISS). Per questo motivo, è stato creato un gruppo di lavoro
dedicato allo studio delle cause di morte dei pazienti deceduti che
risultavano positivi all’infezione da SARS-CoV-2. L’analisi si
basa sui dati contenuti nelle cartelle cliniche e nelle schede di
morte ISTAT recanti le cause di decesso di questi pazienti. La
raccolta dati avviene tramite la piattaforma web
http://covid-19.iss.it, già utilizzata dalla sorveglianza nazionale,
epidemiologica e virologica, dei casi di COVID-19 in Italia
(coordinata dall’ISS e attivata dalla Circolare ministeriale del 22
gennaio 2020, n.1997)».
Dai rapporti bisettimanali dell'ISS (l'unico ente scientifico titolato e demandato a questo specifico compito), si evince che non si muore per il coronavirus, bensì con il coronavirus, ossia in ragione delle complicanze. Se hai un’età avanzata o patologie pregresse, il coronavirus è letale al pari di tante altre patologie. Quindi, a che serve demonizzare il Covid-19 alla stregua di uno spietato killer? Tutto fa brodo a Palazzo Chigi, pur di sottoporre a trattamento sanitario obbligatorio l'intera popolazione italiana ed annichilire, al contempo, le attività produttive dell'Italia?
I
dati ufficiali abilmente mescolati sono falsi? La dottoressa Rita
Celli, medico legale di chiara fama nazionale ed internazionale,
consulente di svariati Tribunali e Procure della Repubblica, nonché
di Commissioni parlamentari, raggiunta al telefono non ha proprio
dubbi di sorta e conferma:
«Dati
falsi. Statisticamente parlando non significano nulla. Non sappiamo
il numero esatto dei contagiati. Andava fatto subito il tampone a
tutti. Fare i tamponi sui ricoverati e sui familiari è stupido. C'è
un grave difetto di gestione dell'emergenza. Se perde un rubinetto a
casa continui a spalare acqua o chiudi la saracinesca principale? Che
fare? Separo gli infetti dai non contagiati, così che quelli sani
continuino a lavorare e produrre reddito. Allo stesso tempo contengo
la diffusione. Non sarebbe tutto immensamente più facile se si
dovessero sorvegliare solo i positivi, invece di 55 milioni di
italiani a random. Tutto questo nell'ottica del fatto che questa
strategia avrebbe dovuto essere attuata a inizio febbraio. Ora è
ancora possibile, ma decisamente tardiva».
Ma
cosa sono i coronavirus? A tale proposito scientifico, risponde
l'Istituto Superiore di Sanità:
«I
coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che
possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore
a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria
mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS
(sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory
syndrome). I coronavirus umani conosciuti ad oggi, comuni in
tutto il mondo, sono sette, alcuni identificati diversi anni fa (i
primi a metà degli anni Sessanta) e alcuni identificati nel nuovo
millennio... I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus
nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei
casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome
respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In
particolare: I coronavirus umani comuni di solito causano
malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come
il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo..I
coronavirus umani a volte possono causare malattie del tratto
respiratorio inferiore, come polmonite o bronchite. Questo è più
comune nelle persone con preesistenti patologie croniche
dell’apparato cardio-vascolare e/o respiratorio, e soggetti con un
sistema immunitario indebolito, nei neonati e negli anziani. Altri
coronavirus umani che hanno fatto il salto specie, come per
esempio MERS-CoV e SARS-CoV, possono causare sintomi gravi. I sintomi
della sindrome respiratoria mediorientale di solito includono febbre,
tosse e respiro affannoso che spesso progrediscono in polmonite e
circa 3 o 4 casi su 10 sono risultati letali. I casi di MERS
continuano a verificarsi, principalmente nella penisola arabica. I
sintomi della sindrome respiratoria acuta grave, per la quale non si
registrano più casi dal 2004 in nessuna parte del mondo, includevano
febbre, brividi e dolori muscolari che di solito progredivano in
polmonite.. L’OMS conclude che la trasmissione da casi asintomatici
probabilmente non è uno dei motori principali della trasmissione del
nuovo coronavirus 2019-nCoV».
Inoltre,
il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in una nota stampa ha
specificato a scanso di facili equivoci: «Coronavirus. Rischio
basso, capire condizioni vittime. Non a caso il ministero
della Salute ha inquadrato sobriamente la situazione ed il fenomeno:
I coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS). l virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Lo ha comunicato l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.). A indicare il nome un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). Lo ha annunciato, l’11 febbraio 2020, nel briefing con la stampa durante una pausa del Forum straordinario dedicato al virus, il Direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. Quali sono i sintomi di una persona con COVID-19? I sintomi più comuni di sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. Quanto è pericoloso il nuovo virus? Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo. Generalmente i sintomi sono lievi, soprattutto nei bambini e nei giovani adulti, e a inizio lento. Circa 1 su 5 persone con COVID-19 si ammala gravemente e presenta difficoltà respiratorie, richiedendo il ricovero in ambiente ospedaliero. Quali sono le persone più a rischio di presentare forme gravi di malattia? Le persone anziane e quelle con patologie sottostanti, quali ipertensione, problemi cardiaci o diabete e i pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o in trattamento con farmaci immunosoppressori, trapiantati) hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia».
L'Organizzazione
Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da
covid-19 «un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale».
È
tutto ufficiale e sotto gli occhi di tutti, come nel famoso racconto
di Edgar Allan Poe, “La lettera rubata”. La missiva sta
lì, in bella evidenza, ma siamo noi che non sappiamo vederla. Il 31
gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di
emergenza, per la durata di sei mesi, in conseguenza del rischio
sanitario connesso all'infezione da Coronavirus. Ma quali misure sono
state prontamente adottate e messe concretamente in atto dal governo
Conte bis per prevenire, ridurre e contenere il rischio Covid-19?
Ancora il 22, 25 e 29 febbraio 2020, il primo ministro pro tempore,
ha sostenuto pubblicamente nelle sue conferenze stampa: «tutto sotto
controllo. L'Italia è un paese sicuro». Le misure sanitarie per
salvaguardare la popolazione, non possono - a rigor di logica e del
diritto civile - risolversi in una prigionia di massa a tempo
indeterminato, o peggio, tesa a reprimere ed abolire la libertà
individuale, sociale, politica e religiosa.
Il
periodo di incubazione del nuovo coronavirus è stato stabilito
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, al massimo in 14 giorni.
«Ogni cittadino può circolare liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in
via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna
restrizione può essere determinata da ragioni politiche»,
stabilisce l'articolo 16 della Costituzione repubblicana italiana.
Tutti i provvedimenti adottati mediante i decreti del presidente del
consiglio Conte e i decreti legge emanati dal capo dello Stato,
nonché le ordinanze del ministro della Salute e le direttive del
ministro dell'Interno, incluse le circolari del Viminale a firma del
dirigente Piantadosi vantano una netta impronta politica, ma fatto
ancor più grave, costituiscono una limitazione delle libertà
fondamentali stabilite dalla Costituzione repubblicana italiana. Essa
prevede, appunto (articolo 16) che per ordine pubblico o tutela della
salute si possa sospendere temporaneamente la libera circolazione
delle persone. Solo che questa norma era stata ideata dai nostri
padri costituenti per situazioni limitate, ovvero, circoscritte
geograficamente, non di certo per l'intera Italia, e appunto, a tempo
indeterminato.
I
provvedimenti con cui in Italia vengono emanate le restrizioni sono
provvedimenti amministrativi, e quindi illegittimi in punta di
diritto costituzionale. I provvedimenti di presidenti di Regione e
sindaci, lo sono maggiormente. Occorre una pronuncia della Corte
Costituzionale su tali provvedimenti assai discutibili. Ormai, le
decisioni politiche in Italia vengono annunciate non dal Parlamento o
da Palazzo Chigi, ma via Facebook, in modo generico, dopo ore di
ritardo che alimentano la tensione collettiva. Il problema vero sono
i runner.
Il
Decreto del presidente del consiglio (Dpcm) è un atto amministrativo
che non ha forza di legge e che, come i decreti ministeriali, ha il
carattere di fonte normativa secondaria e serve per date attuazione a
norme o varare regolamenti.
Un
decreto ministeriale (D.M.), nell'ordinamento giuridico italiano, è
un atto amministrativo emanato da un ministro nell'ambito delle
materie di competenza del suo dicastero. Quando questo tipo di atto è
emanato dal presidente del Consiglio dei ministri prende la
denominazione di decreto del presidente del Consiglio dei ministri
(d.p.C.m.). Quando la legge lo prevede, se un decreto richiede la
competenza di diversi dicasteri e deve quindi essere adottato di
concerto tra gli stessi, si parla di decreto interministeriale,
avente il medesimo valore normativo. Il decreto ministeriale non
costituisce una fonte del diritto autonoma, bensì la veste formale
spesso attribuita ad una fonte secondaria (regolamento), qualora essa
venga emanata da un Ministro nell'ambito della competenza del suo
dicastero. Attualmente, il potere regolamentare attribuito al Governo
è disciplinato dall'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, numero
400. Essa costituisce la fonte attributiva di detto potere che, sulla
base del sistema delle fonti disciplinato dalla Costituzione, non può
essere esercitato in difetto di una specifica attribuzione di rango
primario (ossia di legge ordinaria).
I
regolamenti emanati nella veste di decreti ministeriali non possono
quindi derogare, quanto al contenuto, né alla Costituzione, né alle
leggi ordinarie sovraordinate. Per identico motivo, le norme
regolamentari non possono avere ad oggetto incriminazioni penali,
stante la riserva assoluta di legge che vige in detta materia
(articolo 25 della Costituzione). Quanto al procedimento, occorre
distinguere tra i regolamenti adottati dal Governo in veste di organo
collegiale (articolo 92 della Costituzione), dai regolamenti emanati
dai singoli Ministri nell'ambito di competenza loro attribuito: solo
questi ultimi, come detto, vengono emanati tramite decreti
ministeriali. I regolamenti adottati con decreto ministeriale invece
sono emanati dai singoli ministri e semplicemente comunicati al
Presidente del Consiglio prima dell'entrata in vigore. Qualora
l'organo emanante sia lo stesso Presidente del Consiglio dei
Ministri, nell'ambito delle funzioni di coordinamento e indirizzo
politico-amministrativo ed esso attribuite, il regolamento viene
emanato nella forma di Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri (D.P.C.M.).
Un
decreto-legge nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto
normativo di carattere provvisorio avente forza di legge, adottato in
casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo, ai sensi
dell'articolo. 72 e 77 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, ma gli effetti prodotti sono
provvisori, perché i decreti-legge perdono efficacia se il
Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro
pubblicazione. È inoltre regolato ai sensi dell'articolo 15 della
legge 23 agosto 1988, numero 400. Il decreto-legge deve essere
deliberato dal Consiglio dei ministri, emanato dal Presidente della
Repubblica e immediatamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il
giorno stesso della pubblicazione deve essere presentato alle Camere,
che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono
entro 5 giorni: infatti la conversione del decreto-legge rientra tra
i poteri delle Camere in regime di “prorogatio”. Presentato il
decreto-legge, il Governo chiede al Parlamento di produrre la legge
di conversione. Una declaratoria di illegittimità costituzionale da
parte della Consulta produce effetti anche sulla legge di conversione
eventualmente approvata dal Parlamento o pubblicata in Gazzetta
Ufficiale prima del pronuncia, rendendola nulla. I decreti-legge, se
non convertiti in legge entro 60 giorni, perdono efficacia sin
dall'inizio. Quando il decreto entra in vigore, esso è pienamente
efficace e va applicato; ma se decade, tutto ciò che si è compiuto
in forza di esso è come se fosse stato compiuto senza una base
legale. Tutti gli effetti prodotti vanno eliminati perché
costituiscono, una volta persa la base legale, degli illeciti.
Dulcis
in fundo. Secondo la Treccani «Il voto è il diritto politico per
eccellenza (Diritti costituzionali) ed è strettamente legato alle
nozione di democrazia, di sovranità popolare e di cittadinanza». La
Corte europea dei diritti dell'uomo ricostruisce il diritto di voto -
riconosciuto dall'articolo 3 del primo Protocollo alla CEDU - come
cardine per due diritti che sono la doppia faccia della stessa
medaglia: il diritto di votare e quello di competere per essere
eletti. Il diritto alla partecipazione democratica e quello di voto
devono essere in ogni occasione protetti e garantiti, perché in essi
riposa l’essenza della democrazia e della Costituzione.
Riferimenti:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/27/20A00618/sg
https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=coronavirus
https://www.agenzianova.com/a/5e6bcf1da7fbe3.23491954/2851060/2020-03-13/coronavirus-iss-in-italia-i-decessi-accertati-finora-per-causa-del-covid-19-sono-solo-due?fbclid=IwAR2USwVxiKIOE8cYzUSESK2vedjwdE-FRV414JF775m-Ob1hOM458VfhegE
https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=coronavirus
https://www.agenzianova.com/a/5e6bcf1da7fbe3.23491954/2851060/2020-03-13/coronavirus-iss-in-italia-i-decessi-accertati-finora-per-causa-del-covid-19-sono-solo-due?fbclid=IwAR2USwVxiKIOE8cYzUSESK2vedjwdE-FRV414JF775m-Ob1hOM458VfhegE