24.3.20

NUOVO CORONAVIRUS: ABUSI DI POTERE E MENZOGNE DI STATO!


Sandro Pertini, Lettera alla madre (Nizza, maggio 1928):

«La libertà non dobbiamo né chiederla né riceverla, ma conquistarla».

Articolo 54 della Costituzione Repubblicana Italiana:

«La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino». 
 

 
di Gianni Lannes

In Italia alla popolazione civile, ormai criminalizzata dall'esecutivo del Conte bis, la vita è proibita. Non solo il referendum per ridurre sensibilmente il numero dei crassi parlamentari è slittato alle calende greche, unitamente alle elezioni regionali e a quelle amministrative. L'ultimo agente morboso in circolazione ha compiuto un autentico colpo di Stato (incruento): in fondo è il protesto ufficiale per la segregazione forzata e prolungata della popolazione italiana fino al 31 luglio 2020. Oggi pomeriggio, alla scadenza dei 14 giorni di quarantena inflitti alla nazione, il consiglio dei ministri ha appena approvato misure ancora più stringenti per imprigionare gli italiani e per stroncare le attività produttive nello Stivale. Le libertà costituzionali possono essere compresse dal primo ministro in via urgente e temporanea, ma comunque su una base comprovata che attualmente non esiste assolutamente. È palese l'insussistenza dei presupposti della necessità ed urgenza dei decreti legge (non fonti di diritto ma strumenti manipolabili di governo) relativi alla cosiddetta “emergenza Covid-19”, a partire dal numero 6 datato 23 febbraio 2020, vincolati all'articolo 77 della Costituzione repubblicana italiana. Sulla decretazione d'urgenza dell'esecutivo grulpiddino, si accumulano sempre più i dubbi di compatibilità con il principio costituzionale di legalità.

«Sono 8.326 le persone guarite. I deceduti sono 6.820, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso» è scritto testualmente nel portale della Protezione Civile. Ma allora, perché mai, grazie ad un corto circuito mediatico, le vittime (scomparse per cause effettivamente non accertate) vengono assimilate d'ufficio e tutte insieme al nuovo coronavirus? Eppure non si è proceduto ad alcuna autopsia delle salme, quindi, a rigor di logica, non si può a priori presumere la causa di morte dei trapassati e propinare alla gente ignara - al fine di terrorizzarla ancor più - una menzogna colossale. Infatti, «Non è possibile stabilire se i deceduti sono morti a causa del covid 19. Abbiamo soltanto esaminato le cartelle cliniche relative al 15 per cento circa delle vittime» rivela oggi al telefono il dottor Graziano Onder, direttore del dipartimento malattie cardiovascolari endocrino metaboliche e invecchiamento dell'Istituto Superiore di Sanità. Ma allora, perché, governo, autorità, istituzioni e mass media hanno mescolato in un unico calderone tutti i morti? Un errore di valutazione, mera incompetenza o cos'altro? Secondo il Regolamento sanitario internazionale «il governo deve basare le proprie decisioni su principi scientifici acclarati, su prove scientifiche disponibili» per adottare dei provvedimenti. Allora, dove sono i riscontri oggettivi che giustificano la segregazione di più o meno 60 milioni di persone in Italia, ormai a tempo indeterminato?Anche senza la crisi sanitaria nel mese di marzo corrente sarebbero morte comunque 4.178 persone?
 

Alla luce di quanto fin qui enunciato, le prove sanitarie dal governo Conte bis per giustificare la segregazione dell'intera popolazione, mediante provvedimenti ad orologeria che gradualmente stanno allungando progressivamente il confino forzato, non hanno alcuna valenza scientifica e nessuna giustificazione sanitaria, nessun fondamento giuridico, nessuna interesse sociale e di buon senso. Le misure restrittive del contenimento imposte dall'esecutivo capeggiato dal sedicente “avvocato del popolo” sono un netto e palese fallimento. 
 
Sul portale dell'Istituto Superiore di Sanità, si legge a chiare lettere e senza ombra di dubbio:

«Sulla base delle indicazioni emanate dal Ministero della Salute nella Circolare pubblicata il 25 febbraio 2020 (protocollo 0005889-25/02/2020), la certificazione di decesso a causa di COVID-19 deve essere accompagnata da parere dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Per questo motivo, è stato creato un gruppo di lavoro dedicato allo studio delle cause di morte dei pazienti deceduti che risultavano positivi all’infezione da SARS-CoV-2. L’analisi si basa sui dati contenuti nelle cartelle cliniche e nelle schede di morte ISTAT recanti le cause di decesso di questi pazienti. La raccolta dati avviene tramite la piattaforma web http://covid-19.iss.it, già utilizzata dalla sorveglianza nazionale, epidemiologica e virologica, dei casi di COVID-19 in Italia (coordinata dall’ISS e attivata dalla Circolare ministeriale del 22 gennaio 2020, n.1997)».

Dai rapporti bisettimanali dell'ISS (l'unico ente scientifico titolato e demandato a questo specifico compito), si evince che non si muore per il coronavirus, bensì con il coronavirus, ossia in ragione delle complicanze. Se hai un’età avanzata o patologie pregresse, il coronavirus è letale al pari di tante altre patologie. Quindi, a che serve demonizzare il Covid-19 alla stregua di uno spietato killer? Tutto fa brodo a Palazzo Chigi, pur di sottoporre a trattamento sanitario obbligatorio l'intera popolazione italiana ed annichilire, al contempo, le attività produttive dell'Italia?

I dati ufficiali abilmente mescolati sono falsi? La dottoressa Rita Celli, medico legale di chiara fama nazionale ed internazionale, consulente di svariati Tribunali e Procure della Repubblica, nonché di Commissioni parlamentari, raggiunta al telefono non ha proprio dubbi di sorta e conferma:

«Dati falsi. Statisticamente parlando non significano nulla. Non sappiamo il numero esatto dei contagiati. Andava fatto subito il tampone a tutti. Fare i tamponi sui ricoverati e sui familiari è stupido. C'è un grave difetto di gestione dell'emergenza. Se perde un rubinetto a casa continui a spalare acqua o chiudi la saracinesca principale? Che fare? Separo gli infetti dai non contagiati, così che quelli sani continuino a lavorare e produrre reddito. Allo stesso tempo contengo la diffusione. Non sarebbe tutto immensamente più facile se si dovessero sorvegliare solo i positivi, invece di 55 milioni di italiani a random. Tutto questo nell'ottica del fatto che questa strategia avrebbe dovuto essere attuata a inizio febbraio. Ora è ancora possibile, ma decisamente tardiva».

Ma cosa sono i coronavirus? A tale proposito scientifico, risponde l'Istituto Superiore di Sanità:

«I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). I coronavirus umani conosciuti ad oggi, comuni in tutto il mondo, sono sette, alcuni identificati diversi anni fa (i primi a metà degli anni Sessanta) e alcuni identificati nel nuovo millennio... I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare: I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo..I coronavirus umani a volte possono causare malattie del tratto respiratorio inferiore, come polmonite o bronchite. Questo è più comune nelle persone con preesistenti patologie croniche dell’apparato cardio-vascolare e/o respiratorio, e soggetti con un sistema immunitario indebolito, nei neonati e negli anziani. Altri coronavirus umani che hanno fatto il salto specie, come per esempio MERS-CoV e SARS-CoV, possono causare sintomi gravi. I sintomi della sindrome respiratoria mediorientale di solito includono febbre, tosse e respiro affannoso che spesso progrediscono in polmonite e circa 3 o 4 casi su 10 sono risultati letali. I casi di MERS continuano a verificarsi, principalmente nella penisola arabica. I sintomi della sindrome respiratoria acuta grave, per la quale non si registrano più casi dal 2004 in nessuna parte del mondo, includevano febbre, brividi e dolori muscolari che di solito progredivano in polmonite.. L’OMS conclude che la trasmissione da casi asintomatici probabilmente non è uno dei motori principali della trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV».

Inoltre, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in una nota stampa ha specificato a scanso di facili equivoci: «Coronavirus. Rischio basso, capire condizioni vittime. Non a caso il ministero della Salute ha inquadrato sobriamente la situazione ed il fenomeno:

I coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS). l virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Lo ha comunicato l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.). A indicare il nome un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). Lo ha annunciato, l’11 febbraio 2020, nel briefing con la stampa durante una pausa del Forum straordinario dedicato al virus, il Direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. Quali sono i sintomi di una persona con COVID-19? I sintomi più comuni di sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. Quanto è pericoloso il nuovo virus? Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo. Generalmente i sintomi sono lievi, soprattutto nei bambini e nei giovani adulti, e a inizio lento. Circa 1 su 5 persone con COVID-19 si ammala gravemente e presenta difficoltà respiratorie, richiedendo il ricovero in ambiente ospedaliero. Quali sono le persone più a rischio di presentare forme gravi di malattia? Le persone anziane e quelle con patologie sottostanti, quali ipertensione, problemi cardiaci o diabete e i pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o in trattamento con farmaci immunosoppressori, trapiantati) hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia». 
 
L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da covid-19 «un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale».
È tutto ufficiale e sotto gli occhi di tutti, come nel famoso racconto di Edgar Allan Poe, “La lettera rubata”. La missiva sta lì, in bella evidenza, ma siamo noi che non sappiamo vederla. Il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza, per la durata di sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus. Ma quali misure sono state prontamente adottate e messe concretamente in atto dal governo Conte bis per prevenire, ridurre e contenere il rischio Covid-19? Ancora il 22, 25 e 29 febbraio 2020, il primo ministro pro tempore, ha sostenuto pubblicamente nelle sue conferenze stampa: «tutto sotto controllo. L'Italia è un paese sicuro». Le misure sanitarie per salvaguardare la popolazione, non possono - a rigor di logica e del diritto civile - risolversi in una prigionia di massa a tempo indeterminato, o peggio, tesa a reprimere ed abolire la libertà individuale, sociale, politica e religiosa.

Il periodo di incubazione del nuovo coronavirus è stato stabilito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, al massimo in 14 giorni. «Ogni cittadino può circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche», stabilisce l'articolo 16 della Costituzione repubblicana italiana. Tutti i provvedimenti adottati mediante i decreti del presidente del consiglio Conte e i decreti legge emanati dal capo dello Stato, nonché le ordinanze del ministro della Salute e le direttive del ministro dell'Interno, incluse le circolari del Viminale a firma del dirigente Piantadosi vantano una netta impronta politica, ma fatto ancor più grave, costituiscono una limitazione delle libertà fondamentali stabilite dalla Costituzione repubblicana italiana. Essa prevede, appunto (articolo 16) che per ordine pubblico o tutela della salute si possa sospendere temporaneamente la libera circolazione delle persone. Solo che questa norma era stata ideata dai nostri padri costituenti per situazioni limitate, ovvero, circoscritte geograficamente, non di certo per l'intera Italia, e appunto, a tempo indeterminato.

I provvedimenti con cui in Italia vengono emanate le restrizioni sono provvedimenti amministrativi, e quindi illegittimi in punta di diritto costituzionale. I provvedimenti di presidenti di Regione e sindaci, lo sono maggiormente. Occorre una pronuncia della Corte Costituzionale su tali provvedimenti assai discutibili. Ormai, le decisioni politiche in Italia vengono annunciate non dal Parlamento o da Palazzo Chigi, ma via Facebook, in modo generico, dopo ore di ritardo che alimentano la tensione collettiva. Il problema vero sono i runner.

Il Decreto del presidente del consiglio (Dpcm) è un atto amministrativo che non ha forza di legge e che, come i decreti ministeriali, ha il carattere di fonte normativa secondaria e serve per date attuazione a norme o varare regolamenti.
Un decreto ministeriale (D.M.), nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto amministrativo emanato da un ministro nell'ambito delle materie di competenza del suo dicastero. Quando questo tipo di atto è emanato dal presidente del Consiglio dei ministri prende la denominazione di decreto del presidente del Consiglio dei ministri (d.p.C.m.). Quando la legge lo prevede, se un decreto richiede la competenza di diversi dicasteri e deve quindi essere adottato di concerto tra gli stessi, si parla di decreto interministeriale, avente il medesimo valore normativo. Il decreto ministeriale non costituisce una fonte del diritto autonoma, bensì la veste formale spesso attribuita ad una fonte secondaria (regolamento), qualora essa venga emanata da un Ministro nell'ambito della competenza del suo dicastero. Attualmente, il potere regolamentare attribuito al Governo è disciplinato dall'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, numero 400. Essa costituisce la fonte attributiva di detto potere che, sulla base del sistema delle fonti disciplinato dalla Costituzione, non può essere esercitato in difetto di una specifica attribuzione di rango primario (ossia di legge ordinaria). 
 
I regolamenti emanati nella veste di decreti ministeriali non possono quindi derogare, quanto al contenuto, né alla Costituzione, né alle leggi ordinarie sovraordinate. Per identico motivo, le norme regolamentari non possono avere ad oggetto incriminazioni penali, stante la riserva assoluta di legge che vige in detta materia (articolo 25 della Costituzione). Quanto al procedimento, occorre distinguere tra i regolamenti adottati dal Governo in veste di organo collegiale (articolo 92 della Costituzione), dai regolamenti emanati dai singoli Ministri nell'ambito di competenza loro attribuito: solo questi ultimi, come detto, vengono emanati tramite decreti ministeriali. I regolamenti adottati con decreto ministeriale invece sono emanati dai singoli ministri e semplicemente comunicati al Presidente del Consiglio prima dell'entrata in vigore. Qualora l'organo emanante sia lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle funzioni di coordinamento e indirizzo politico-amministrativo ed esso attribuite, il regolamento viene emanato nella forma di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.). 
 
Un decreto-legge nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto normativo di carattere provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo, ai sensi dell'articolo. 72 e 77 della Costituzione della Repubblica Italiana. Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ma gli effetti prodotti sono provvisori, perché i decreti-legge perdono efficacia se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. È inoltre regolato ai sensi dell'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, numero 400. Il decreto-legge deve essere deliberato dal Consiglio dei ministri, emanato dal Presidente della Repubblica e immediatamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il giorno stesso della pubblicazione deve essere presentato alle Camere, che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni: infatti la conversione del decreto-legge rientra tra i poteri delle Camere in regime di “prorogatio”. Presentato il decreto-legge, il Governo chiede al Parlamento di produrre la legge di conversione. Una declaratoria di illegittimità costituzionale da parte della Consulta produce effetti anche sulla legge di conversione eventualmente approvata dal Parlamento o pubblicata in Gazzetta Ufficiale prima del pronuncia, rendendola nulla. I decreti-legge, se non convertiti in legge entro 60 giorni, perdono efficacia sin dall'inizio. Quando il decreto entra in vigore, esso è pienamente efficace e va applicato; ma se decade, tutto ciò che si è compiuto in forza di esso è come se fosse stato compiuto senza una base legale. Tutti gli effetti prodotti vanno eliminati perché costituiscono, una volta persa la base legale, degli illeciti.

Dulcis in fundo. Secondo la Treccani «Il voto è il diritto politico per eccellenza (Diritti costituzionali) ed è strettamente legato alle nozione di democrazia, di sovranità popolare e di cittadinanza». La Corte europea dei diritti dell'uomo ricostruisce il diritto di voto - riconosciuto dall'articolo 3 del primo Protocollo alla CEDU - come cardine per due diritti che sono la doppia faccia della stessa medaglia: il diritto di votare e quello di competere per essere eletti. Il diritto alla partecipazione democratica e quello di voto devono essere in ogni occasione protetti e garantiti, perché in essi riposa l’essenza della democrazia e della Costituzione.


Riferimenti: