25.3.20

CORONAVIRUS: ARRESTARE CONTE NON GLI ITALIANI!

«Le dittature si presentano apparentemente più ordinate, nessun clamore si leva da esse. Ma è l'ordine delle galere e il silenzio dei cimiteri» 


Sandro Pertini



«Quando l'ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere»



Bertolt Brecht

  «La disobbedienza civile diviene un dovere sacro quando lo Stato diviene dispotico o, il che è la stessa cosa, corrotto. E un cittadino che scende a patti con un simile Stato è partecipe della sua corruzione e del suo dispotismo»



Gandhi


di Gianni Lannes

Bentornati in Italia, dove a colpi di decreti (ignoti alla Costituzione repubblicana italiana) l'ineletto ed eterodiretto Conte ha sospeso la democrazia. Il sedicente "avvocato del popolo", fino a quando terrà reclusi più o meno 60 milioni di italiani sulla base di dati epidemiologici parziali e falsi? Ieri, il primo ministro pro tempore ha annunciato e presentato un nuovo decreto-legge per inasprire le pene da comminare ai cittadini, mediante il comunicato stampa numero 38, targato “consiglio dei ministri”. Tale decreto legge, però, non risulta sia stato trasmesso ufficialmente al Parlamento nei tempi costituzionali. Il presidente pro tempore del consiglio dei ministri ha per caso calpestato i dettami della Costituzione repubblicana italiana? L'articolo 77 della Costituzione stabilisce inequivocabilmente:

«Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione». 

L'esecutivo Conte sta forse usando lo “stato di eccezione” come consuetudine normale di governo?

La Costituzione italiana non prevede l’ipotesi dello stato d’emergenza né quella, assai diversa, dello stato d’eccezione. Prevede solo lo «stato di guerra», che deve essere deliberato dalle Camere, le quali «conferiscono al Governo i poteri necessari» (articolo 78 della Costituzione). Al di fuori di questa ipotesi, quando ricorrono «casi straordinari di necessità e d’urgenza», il Governo adotta decreti-legge, che devono essere presentati il giorno stesso per la conversione alle Camere. Insomma, sono due categorie ben diverse: la prima fa riferimento ad aventi calamitosi, la seconda invece alla rottura del patto politico.

Quello capeggiato da Conte è un esecutivo eversivo dell'ordine costituzionale e dunque fuorilegge? Una cosa è certa: il Parlamento non esercita la sua funzione di controllo. Dovrebbe essere l'avamposto in una situazione di crisi sanitaria, invece è dir poco, oggettivamente latitante. Tant'è che il "governo" grulpiddino ne ha approfittato. Invece di arrestare epidemiologicamente l'avanzata del nuovo coronavirus, dopo l'evidente inerzia istituzionale durata ben 23 giorni (fino al 23 febbraio 2020, con un capo dello Stato che se ne andava a zonzo per l'Italia come niente fosse mai accaduto, ed un primo ministro che minimizzava rischi e pericoli fino 29 febbraio scorso) il governo del Conte bis ha di fatto relegato, o meglio ormai imprigionato in casa il popolo italiano. E guai terribili a chi esce dall'uscio per una semplice boccata d'aria. La fobocrazia, conseguenza italidiota della tecnocrazia, alimenta il panico di massa.

In questa vicenda i dati scientifici forniti dall'Istituto Superiore di Sanità non giustificano la proporzionalità e la ragionevolezza delle misure adottate rispetto agli scopi perseguiti.

Una sconcertante raffica di decreti, direttive e circolari ministeriali ha inondato il nostro ordinamento a danno della popolazione, in poco meno di due mesi per "gestire" - si fa per dire - la cosiddetta epidemia di COVID-19. A monte di questa grandinata di provvedimenti - altamente discutibili - alberga la “dichiarazione dello stato di emergenza per 6 mesi”, proclamato con la Delibera del Consiglio dei Ministri datata 31 gennaio 2020 (“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”).

Tale atto amministrativo - senza forza di legge - del Consiglio dei Ministri dichiara che è in atto il tipo di evento emergenziale più grave tra quelli previsti dalla normativa sulla protezione civile: «emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24». Esso prevede che con la dichiarazione dello stato di emergenza il Consiglio dei ministri autorizzi l’emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all’articolo 25, che possono essere adottate «in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea». 
 
Tuttavia, la Costituzione repubblicana italiana (promulgata nel 1948) notoriamente non prevede l’ipotesi dello stato d’emergenza né quella, assai diversa, dello stato d’eccezione. Stabilisce solo lo «stato di guerra», che deve comunque essere deliberato dalle Camere, le quali «conferiscono al Governo i poteri necessari» (articolo 78 Costituzione). Al di fuori di questa ipotesi, quando ricorrono «casi straordinari di necessità e d’urgenza», il Governo adotta decreti-legge, che appunto, devono essere presentati il giorno stesso per la conversione alle Camere, le quali, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni (articolo 77 Costituzione). Il decreto legge di ieri relativo al Covid-19, a tutt'oggi non è stato presentato ufficialmente al Parlamento, bensì ai mass media e sui social network. L'attuale presidente della Repubblica, Sergio Mattarella se n'è accorto per caso? A proposito: la Corte Costituzionale e lo stesso Parlamento composto da deputati e senatori (lautamente remunerati con denaro pubbico per un tranquillo poltrire mentre è in atto una guerra alla vita telecomandata dall'estero per annichilire l'Italia) ne hanno avuto almeno sentore?

In altri termini, la dichiarazione dello stato d’emergenza è fondata sulla normativa di rango primario, adottata in materia di protezione civile. Il primo decreto-legge (23 febbaio 2020, numero 6) aveva dunque già previsto e autorizzato ex ante e in via generale tutte le misure restrittive - nella loro massima potenziale incisività - che poi i Dpcm successivi hanno adottato. Dal punto di vista giuridico-costituzionale il modo con cui la situazione è stata gestita sinora, rappresenta senz’altro l’eclissi della politica, in un circolo vizioso infinito. Il caos creato dai problemi che il governo stesso ha continuamente alimentato, iniettando paura nel corpo sociale.

La gestione dell’emergenza ha senz’altro sottoposto alcune disposizioni costituzionali a un’indubbia compressione delle libertà e dei diritti costituzionali. In particolare, le riserve di legge previste dalla nostra Costituzione (articoli 13 e seguenti) richiederebbero, se non una legge ordinaria, quanto meno specifici decreti-legge. Il necessario bilanciamento tra interessi di rilievo costituzionale in conflitto, è esclusiva e prioritaria attività imprescindibile del Parlamento in situazioni ordinarie e del Governo nelle forme indicate dagli articoli 76 e 77 della Costituzione - che implicano e rendono possibili controlli del Presidente della Repubblica, del Parlamento e della Corte costituzionale - in situazioni straordinarie. Invece i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono state introdotte le misure restrittive non consentono tali controlli e, nel caso specifico, trovano un fondamento non sempre diretto, certo e preciso nel decreto-legge iniziale (D.L. 23 febbraio 2020, numero 6). D’altra parte si tratta di strumenti giuridicamente assai fragili, in quanto impugnabili dinanzi al giudice amministrativo.

Fino a quando gli italiani sopporteranno le costrizioni ciniche ed ingiustificate (sul piano scientifico, sanitario, giuridico, politico, culturale, umano e sociale ed economico) inflitte dal sedicente avvocato del  popolo, anche a danno dei bambini che non sono più neanche liberi di giocare all'aria aperta, sotto la luce benefica del sole? Fino a quando il popolo italiano sarà prigioniero delle follie fallimentari di Giuseppe Conte che in fondo ci considera tutti come dei potenziali untori? Questo personaggio spuntato dal nulla andrebbe arrestato (in flagranza di gravissimi reati) e processato per direttissima, poiché non solo ha annichilito in un lampo la democrazia (sia pure incompiuta in Italia) , ma sta arrecando dei danni economici incalcolabli al nostro Paese. Se non è eversione questa dell'ordine costituzionale, nonché  un attentato contro la nostra nazione, allora di cosa diamine si tratta? Di omertà generale, oppure di un suicidio di massa ben assistito dalle autorità di ogni ordine e grado? Se ci rassegna al peggio oggi, domani si perderà la libertà per sempre. La verità non muore mai, ma farsi rubare la libertà vuol dire rinunciare per sempre alla vita. C'è un giudice almeno a Berlino?


Post scriptum



Alla dichiarazione dello stato d’emergenza del 31 gennaio 2020 ha fatto seguito alla data odierna del 25 marzo 2920, l’adozione di cinque decreti-legge [decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 n. 13; decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9 (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19); decreto-legge 8 marzo 2020 n. 11 (Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria); decreto-legge 9 marzo 2020 n. 14 (Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19); decreto-legge 16 marzo 2020 cd. #CuraItalia, in corso di pubblicazione]; di sette Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri [Dpcm 23 febbraio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19); Dpcm 25 febbraio 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19); Dpcm 1 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19); Dpcm 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19); Dpcm 8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19); Dpcm 9 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19); Dpcm 11 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19)]; Dpcm 22 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale); di decine di ordinanze e di circolari dei Ministri della Salute e dell'Interno (20 e 22 marzo 2020); di un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2020 (Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19); di una Direttiva del Ministro dell’Interno n. 14606 dell’8 marzo 2020 destinata ai Prefetti per l’attuazione delle misure di contenimento, e di una serie di circolari contenenti precisazioni interpretative e applicative; di decine di ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile; di decine di ordinanze regionali e di migliaia di ordinanze comunali.
In particolare, oltre alla indicata dichiarazione dello stato d’emergenza, la fonte del diritto che, a monte, dovrebbe fondare e sostenere la copiosa catena degli atti normativi adottati successivamente è il decreto legge 23 febbraio 2020 numero 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 numero 13:
  • gli articoli 1 e 2 autorizzano, in via generale, le autorità competenti «ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica»;
  • l’articolo1, comma 2, elenca poi espressamente, ma non tassativamente, né specificamente, una serie di misure che possono essere adottate e che incidono sull’esercizio di diritti e libertà costituzionali, quali la libertà di circolazione e soggiorno (art. 16 Cost.), la libertà di riunione (art. 17 Cost.) e la libertà di professare la propria fede religiosa (art. 19 Cost.), il diritto all’istruzione e alla cultura (artt. 9-33-34 Cost.), la libertà personale (art. 13); la libertà d’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), il diritto al lavoro (artt. 4 e 35 ss. Cost), nonché sull’attività della pubblica amministrazione;
  • l’art. 3, comma 1, indica le forme attraverso le quali le misure di contenimento possono essere adottate: «uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale».
  • l’art. 3, comma 1, prevede, in assenza dei Dpcm di cui sopra e nei casi di estrema necessità ed urgenza, che le misure di contenimento possano essere adottate dal Ministro della salute, dai Presidenti di regione e dai sindaci, ai sensi dell’art. 32 della l. 23 dicembre 1978 n. 833, dell’art. 117 del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e dell’art. 50 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
  • l’art. 3, comma 3, fa salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute prima dell’entrata in vigore del decreto stesso: tali ordinanze avevano già previsto limitazioni alla libertà personale, alla libertà di circolazione e soggiorno, al diritto di riservatezza;
  • l’art. 3, commi 4 e 5, infine, richiamando l’art. 650 cp per le ipotesi di violazione delle misure di contenimento, affida ai prefetti l’esecuzione delle misure stesse, avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate.