5.6.13

APOLOGIA DEL FASCISMO: UN REATO IMPUNITO



Orta Nova (FG): biblioteca comunale
 
di Gianni Lannes

Allarme: neofascisti! Finora l’inquietante fatto era passato inosservato. Ho scoperto casualmente che ad Orta Nova, in provincia di Foggia, nella Biblioteca comunale troneggiano nella sala consultazione - dove si intrattiene a studiare e fare ricerche principalmente la gioventù ortese, ma non solo - addirittura ben 44 volumi: l’opera omnia di Benito Mussolini. Non è tutto: figurano in catalogo anche i libri del teorico italiota del razzismo  Giorgio Almirante, famigerato ed acclarato fucilatore di partigiani. I testi - secondo i riscontri ufficiali forniti dalla biblioteca civica - sono stati acquistati nel periodo del mandato da sindaco di tale Giuseppe Moscarella, già esponente locale del Movimento sociale italiano, Fuan, Alleanza Nazionale, attualmente consigliere provinciale del Pdl. L’ex missino sulla sua pagina Facebook è iscritto perfino alla pagina del saluto romano. Quando si dice il passo dell’oca.



Il fatto appare ancora più grave perché ad Orta Nova non hanno mai fatto ritorno tre ragazzi, prigionieri dei nazifascisti nei campi di sterminio. Anche questo paese ha i suoi dispersi in Germania, dove furono assassinati nei lager: Luigi Benedetto, nato il 18 marzo 1911, ammazzato il 2 aprile 1945; Paolo Coletta, nato il 12 febbraio 1920, assassinato il 24 febbraio 1945,; ed infine, Giuseppe Norscia, nato il 24 agosto 1920, ucciso il 22 maggio 1945.

E nessun "primo cittadino" li ha mai cercati, o almeno, ha tentato di riportare a casa le spoglie mortali per darvi degna sepoltura in terra italiana. Moscarella - assiso in trono municipale per tre mandati - ha preferito acquistare con denaro pubblico i pensieri cartacei intrisi di odio e violenza di Mussolini ed Almirante.
 Insomma, apologia del fascismo nuda e cruda. Sarebbe quantomeno opportuno un interessamento penale della Procura della Repubblica di Foggia. A meno che non si voglia dar torto al Capo dello Stato, calpestare la Costituzione repubblicana ed antifascista, nonché violentare l'animo e la mente delle giovani generazioni. Come ha attestato il Presidente della Repubblica, in Puglia nel 1924 il parlamentare socialista «Giuseppe Di Vagno cadde per affermare i suoi ideali di democrazia, di libertà, di giustizia, di solidarietà, di pace, valori oggi divenuti patrimonio comune di tutti gli italiani, anche grazie al sacrificio estremo di coloro che, come lui, non si piegarono di fronte alla violenza fascista».

 
biblioteca comunale di Orta Nova 


 
quotidiano locale L'Attacco (29 maggio 2008)


Michele Iula sul quotidiano locale L’Attacco (29 maggio 2008) ha dedicato al Moscarella un ritratto: che suona testualmente così: «nostalgia di lignaggio per il Ventennio… Statura e scalpo berlusco-mussoliniani… semplicemente comanda lui e basta».

 
 biblioteca comunale di Orta Nova 

In ogni caso l'apologia del fascismo è un reato previsto dalla legge 20 giugno 1952, numero 645 (contenente "Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione"), anche detta Legge Scelba.
Basta sfogliare i libri menzionati di Mussolini ed Almirante per rendersi conto che dell’odio e della vioe,nzxa che trasudano.  I reati, comprendono oltre all’istigazione all’apologia del fascismo, incitano anche alla discriminazione razziale e politica, e, dunque, appaiono compiutamente integrati da questa sorta di propaganda pseudo-intellettuale.

La “riorganizzazione del disciolto partito fascista”, già oggetto della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica Italiana, si intende riconosciuta, ai sensi dell'articolo 1 della citata legge,

« quando un'associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista».

biblioteca comunale di Orta Nova: documenti di registrazione dei volumi acquisiti

La legge numero 645 del 1952 sanziona chiunque faccia per la costituzione di un'associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità di riorganizzazione del disciolto partito fascista, oppure da chiunque pubblicamente esalti esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. È vietata perciò la ricostruzione del PNF e del Partito dei Nazionalsocialisti (ovvero quello nazista). Ed ogni tipo di apologia è denunciabile con un arresto dai 18 mesi ai 4 anni.
 
La norma prevede sanzioni detentive per i colpevoli del reato di apologia, più severe se il fatto riguarda idee o metodi razzisti o se è commesso con il mezzo della stampa. La pena detentiva è accompagnata dalla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. La paternità della cosiddetta legge Mancino, è in realtà da attribuirsi alla attività parlamentare svolta dell'allora deputato Enrico Modigliani. Si tratta di una norma italiana introdotta nel 1993 che condanna gesti, azioni e slogan legati all'ideologia nazifascista, e aventi per scopo l'incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici religiosi o nazionali. 

La legge punisce anche l'utilizzo di simbologie legate a suddetti movimenti politici. Nata come Decreto legge 26 aprile 1993, numero 122, in materia di Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, e convertita con modificazioni in Legge 25 giugno 1993, numero 205, in materia di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, numero 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, questa legge è il principale strumento legislativo che l'ordinamento italiano offre per la repressione dei crimini d'odio.

La Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, è stata notoriamente recepita dall'ordinamento italiano con legge 13 ottobre 1975, numero 654. Tale Convenzione dichiara nel suo preambolo, fra l'altro, che «gli stati parti della presente convenzione [sono] convinti che qualsiasi dottrina di superiorità fondata sulla distinzione tra le razze è falsa scientificamente, condannabile moralmente ed ingiusta e pericolosa socialmente, e che nulla potrebbe giustificare la discriminazione razziale, né in teoria né in pratica, [e che gli stati stessi sono] risoluti ad adottare tutte le misure necessarie alla rapida eliminazione di ogni forma e di ogni manifestazione di discriminazione razziali nonché a prevenire ed a combattere le dottrine e le pratiche razziali». In conseguenza la medesima Convenzione, all'articolo 4, stabilisce che «gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s'ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale».

Sempre nel medesimo articolo 4 della Convenzione, gli Stati contraenti «si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo [...] ed in particolare: a dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto apportato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento; a dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attività di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitino alla discriminazione razziale e che l'incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività; a non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l'incitamento o l'incoraggiamento alla discriminazione razziale».

Sono passati nemmeno 70 anni dalla fine della seconda guerra mondiale in Italia e alcuni partigiani sono ancora in vita. Persone che hanno vissuto il dramma della dittatura, che sono passati attraverso anni di galera, di torture e di guerra, nella quale hanno visto amici e familiari morire per mano fascista e nazista. Magari si poteva almeno aspettare che morissero tutti, prima di sbeffeggiare la loro lotta, la loro fatica, il loro impegno e il loro dolore in questo modo.

La memoria è il filo che deve legare le generazioni, tracciando un percorso nella conoscenza collettiva, perché ognuno impari a combattere l’indifferenza, a ripudiare ogni forma di integralismo e di estremismo, per costruire una società fondata sul rispetto della dignità di ogni essere umano perché non possa mai più accadere quello che allora è accaduto.

Per dirla con Primo Levi: «Il fascismo non era soltanto un malgoverno buffonesco e improvvido, ma il negatore della giustizia, non aveva soltanto trascinato l’Italia in una guerra ingiusta ed infausta, ma era sorto e si era consolidato come custode di un ordine e di una legalità detestabili, fondati sulla costrizione di chi lavora, sul profitto incontrollato di chi sfrutta il lavoro altrui, sul silenzio imposto a chi pensa e non vuolee essere servo , sulla menzogna sistematica e calcolata».





Testo integrale della Legge Scelba L. n. 645 del 1952
Sentenza della Corte Costituzionale 16 gennaio 1957, n. 1,  
Sentenza della Corte Costituzionale 25 Novembre 1958, n. 74



Decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, in materia di Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.
Legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.
Legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di Ratifica ed esecuzione della convenzione Internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.
Legge 20 giugno 1952, n. 645, in materia di Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.

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