8.11.20

NESSUNA LEGGE IMPONE LA MASCHERINA O IL BAVAGLIO A NASO E BOCCA!!

 



di Gianni Lannes

 

È diritto universale di ogni essere umano, bambino e cittadino, respirare liberamente, senza alcun impedimento o costrizione respiratoria. Chi vuol soffocare il respiro di bambini e ragazzi dopo aver abolito la libertà con un maldestro "stato d'emergenza" ed alimentato la fobia virale?


Attualmente in Italia, nessuna legge dello Stato impone l'uso della mascherina o ne fa obbligo alla persona. Qualsiasi dpcm è un mero provvedimento amministrativo che non ha rango di legge e dunque in senso giuridico, non ha la facoltà di incidere neanche lievemente sui diritti costituzionali. Anzi, sempre in Italia, è vietato mascherarsi il viso, come stabilisce non solo l'articolo 85 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, ma altresì la legge 152/1975, la legge 533/1977 e la legge 155 del 2005. Chiunque imponga la mascherina al prossimo commette anche il reato di istigazione a delinquere. Si tratta di una gravissima forma di violenza, assolutamente inaccettabile. E c'è pure l'aggravante se si tratta di minori, poiché in tal caso si violerebbero anche gli articoli 19, 24, 27, 28, 29 e 37 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia con legge statale numero 176 del 2001. 

La presunta tutela della salute nel rispetto della sicurezza ed incolumità altrui, non può essere utilizzata dalle autorità di ogni ordine e grado a pretesto per sospendere o annullare la libertà.


«L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie»: recita il dpcm 3 novembre 2020.


Una nota informativa del ministero dell'Istruzione ha chiarito che la mascherina al banco non è obbligatoria, anche se qualche dirigente scolastico analfabeta in materia di diritto, si ostina ad imporla agli alunni, col beneplacito di insegnanti criminalmente zelanti.


Mal di testa, aumento dell'insufficienza respiratoria, ipercapnia, ovvero l’aumento dell'anidride carbonica nel sangue perché viene inspirata nuovamente, ipossia, insomma, malattie che possono portare ad altre patologie più gravi, come crollo delle difese immunitarie e situazione favorevole al tumore (acidosi). Sconsigliate soprattutto per i più piccoli. È indubbio: usate a lungo e in un luogo chiuso come un'aula, possono provocare gravi effetti collaterali, a partire dalle crisi respiratorie.


La mascherina toglie ossigeno, lucidità mentale, identità e libertà. È scientificamente acclarato: l'uso prolungato della mascherina fa ammalare, cuore, polmoni e psiche.


La tecnocrazia dopo aver soppiantato la democrazia incompiuta, ha imprigionato agli arresti domiciliari mediante la cosiddetta dad (integrata o meno) i giovani. Ai più piccoli, invece viene chiesto di indossare ininterrottamente a scuola, per 6-8 ore consecutive la mascherina che soffoca il respiro. Se il nuovo coronavirus è letale, come hanno spergiurato televirologi domenicali e zanzarologi blasonati, allora perché il governo del Conte bis espone i pargoli più vulnerabili alla mercé virale, mentre segrega a casa i più grandi?


L'atteggiamento ondivago che ha caratterizzato l'approccio istituzionale e scientifico sulla validità della mascherina quale dispositivo di protezione respiratoria contro il contagio da Sars CoV 2, rappresenta la metafora per eccellenza della confusione e della fragilità con cui è stata gestita fin dalle prime battute l'emergenza epidemiologica.

Il rapporto dell'Istituto superiore di sanità “COVID-19 n. 2/2020 Rev.” in materia di utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e socio-sanitarie, disponeva che non fossero necessari i DPI in caso di pazienti senza sintomi.


Il principio di precauzione andrebbe invocato sul non uso delle mascherine all'esterno, perché gli effetti avversi dell'uso indiscriminato delle mascherine sembrano essere maggiori dei loro benefici e pertanto il principio di precauzione, ex articolo 191 TFUE (già articolo 174 del TCE) e della Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione COM (2000) nella sua versione definitiva, suggerirebbe proprio di non usarle, ribaltandosi in tal modo l'onere della prova sui sostenitori delle mascherine in qualsivoglia contesto.


Anche le recenti raccomandazioni dello European Centre for Disease Prevention and Control, relative all’impiego delle mascherine, chiariscono che «Non esistono dati scientificamente provati sull’utilità dell’impiego delle mascherine per il pubblico» e, che «L’impiego delle mascherine nelle comunità, deve sempre tenere conto delle evidenze scientifiche, della disponibilità e dei numerosi, possibili effetti collaterali».


La legge vieta di andare in giro con il volto coperto. Il sedicente avvocato del popolo (autodefinitosi appunto "incompetente"), inquilino pro tempore di Palazzo Chigi, non lo sa? L'ordinamento penale italiano interpreta la circostanza del volto travisato come un’aggravante del reato che sussiste ogni qualvolta in cui vi sia una lieve alterazione dell’aspetto esteriore dell'individuo, ottenuta con qualsiasi mezzo, anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento del soggetto. Insomma, non è possibile uscire con il volto mascherato in luogo pubblico o aperto al pubblico.


Le mascherine - spacciate addirittura per "dispositivi di sicurezza" - provocano stati di ansia, agitazione e paura soprattutto nei bambini, ovvero nei più piccini.

In punta di diritto costituzionale, qualsiasi normativa di rango minore, e a maggior ragione i dpcm del Conte bis, i decreti legge o le ordinanze dei governatori regionali e di qualsivoglia sindaco che impongono l'uso di mascherine, non solo risultano oggettivamente incostituzionali ed anticostituzionali, ma violano le normative già vigenti, oltre che il buon senso. Le forze dell'ordine che si permettono di intimidire il cittadino (sovrano) ed elevare sanzioni a carico dei malcapitati cittadini senza bavaglio, commettono un evidente abuso d'ufficio, vale a dire un irricevibile abuso di potere da respingere al mittente, denunciando i bulli in divisa.

L'invalicabile articolo 13 della Costituzione repubblicana italiana parla chiaro:

La libertà personale è inviolabile”.


Il nuovo coronavirus si trasmette tramite un contatto stretto con una persona infetta. È lo stesso Ministero della Salute che, nella pagina Web appositamente dedicata a fornire chiarimenti sulla natura del Sars CoV-2, pontifica: “Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette”.

Non si tratta, quindi, di un virus che aleggia libero nell’aria e, d’altronde, a tutt'oggi non esistono protocolli sanitari che chiariscono come l’uso delle mascherine in luoghi aperti e non affollati sia funzionale a prevenire la diffusione del contagio. Dunque, a rigor di logica, indossare la mascherina in luoghi aperti non può essere in alcun modo un “giustificato motivo”.

Acclarato che indossare le mascherine per prevenire o limitare la diffusione del virus non costituisce un giustificato motivo ai sensi di legge, va da sé che tale comportamento sia penalmente rilevante ai sensi degli articoli 5, L. 152/75, e 85 R.D. 773/1931. Attualmente, quanti cittadini circolano indossando una mascherina? Per quale motivo tutti i pubblici ufficiali in servizio, che constatano la presenza di persone dotate di mascherine in luogo pubblico, non hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria tali notizie di reato, rendendosi a loro volta passibili del reato di cui all’art. 361 del codice penale? Il dpcm che impone di andare in giro indossando la mascherina, di fatto invita la popolazione a tenere un comportamento contra legem. Ora l’art. 414, comma primo, Codice penale, recita: “Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione”.

Uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento è quello della gerarchia tra le fonti del diritto; esse, notoriamente, non sono tutte di pari grado. La legge costituzionale è all’apice della gerarchia, seguita dalle leggi statali ordinarie e, solo in seguito, da quelle regolamentari (sia di origine governativa, sia regionale). La fonte superiore prevale su quella inferiore e quest’ultima non può in alcun modo contraddire le fonti di grado superiore.

Un'ordinanza ministeriale o un regolamento regionale non possono imporre un precetto che sia in contrasto con quello di una legge ordinaria; in tal caso, è il provvedimento amministrativo a dover essere disapplicato. In definitiva, o è avvenuta un’abrogazione segreta degli articoli 5, L. 152/75, e 85 R.D. 773/1931, poiché il loro contenuto è completamente contrastante con i nuovi regolamenti e decreti che impongono di andare in giro mascherati, oppure questi ultimi andrebbero disapplicati in favore delle leggi penali di rango superiore, in ossequio ai dettami inderogabili della Costituzione repubblicana italiana.


Riferimenti:

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

 https://www.minori.gov.it/it/minori/convenzione-onu-sui-diritti-del-fanciullo

http://www.governo.it/bioetica/pdf/36.pdf

http://www.governo.it/bioetica/pareri_abstract/abstract_18122009_2.pdf

http://www.governo.it/bioetica/testi/210995.html

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http://www.palazzochigi.it/bioetica/pareri.html

https://www.quirinale.it/page/costituzione

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https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19690148/index.html

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_3066_listaFile_itemName_2_file.pdf

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=coronavirus

http://www.salute.gov.it/portale/influenza/dettaglioPubblicazioniInfluenza.jsp?lingua=italiano&id=1034

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Use%20of%20face%20masks%20in%20the%20community_IT.pdf

 https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Nota%20Uso%20delle%20mascherine.pdf?fbclid=IwAR37ii7P7ccplU-Z48O1gWRbeAJNBpZgJdN0WpfP5-rDzKUPi4cz2lKFfVs

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_3_novembre_2020.pdf

https://www.regione.puglia.it/documents/777762/782298/ordinanza+413+_signed.pdf/f43e116f-1738-1237-d4ea-978bf7e56f7b?t=1604689799694

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/2020/11/conte-attenta-alla-salute-di-infanzia-e.html

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/2020/11/amianto-nelle-scuole.html

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/2020/11/domande-virali.html

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=scuola

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/2020/04/conte-lei-ha-imprigionato-anche-i.html

https://bari.repubblica.it/cronaca/2020/11/06/news/scuola_il_tar_puglia_sospende_l_ordinanza_di_chiusura-273332733/

https://www.crossoversport.it/nuovo-dpcm-3-novembre-2020-no-allobbligo-per-i-bambini-di-tenere-la-mascherina-al-banco/

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