6.8.21

GREEN PASS: DISCRIMINAZIONE PER DECRETO FUORILEGGE!

 


 

di Gianni Lannes

«Italiani vaccinatevi e seguite le regole»: recita il delirio odierno dell'eterodiretto Mario Draghi, già affossatore dell'Italia dal 1992 e privo di legittimazione elettorale. L'Italia retrocede e torna con mister Britannia al livello delle leggi razziali fasciste del 1938, ma su più ampia scala sociale. Chi è fuori e chi e dentro al recinto. Il telecomandato esecutivo tricolore archivia la libertà nel Belpaese e nessuno si ribella o insorge veramente.

Infatti, il decreto fuorilegge 105/2021 di concerto col decreto fuorilegge 52/2021 concretamente impone a partire dal 6 agosto 2021 il controllo sulle persone in possesso del Green Pass, in capo ai gestori di svariate attività. Addirittura gli esercenti di bar e ristoranti verificheranno i dati sensibili sanitari delle persone, trattate peggio di cavie.

Eppure l’articolo 36 del Regolamento europeo n.953/2021 stabilisce espressamente e inequivocabilmente:

«È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati».

E ancora, l’articolo 43 del decreto. Legislativo 286/1998 parla chiaro: «è considerato discriminatorio ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza, l’origine o le convinzioni». In particolare la norma precisa che per essere definito discriminatorio, il comportamento deve avere lo scopo di distruggere o compromettere, il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

Inoltre L’articolo 187 del regolamento del Tulps recita: “Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo”. Di conseguenza, rifiutare l’accesso in un pubblico esercizio ad una persona priva del Green pass è un comportamento arbitrario e assolutamente illegale.

Soprattutto la Costituzione della Repubblica Italiana all’articolo 3 stabilisce testualmente: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Il Green Pass è un raggiro ricattatorio di impronta istituzionale,  per aggirare i dettami costituzionali e costringere i cittadini a subire l’inoculazione di preparati sperimentali, coartandone la volontà sotto la minaccia di privarli del godimento dei propri diritti civili. Che fare? Intanto denunciare e boicottare. Per definizione politologica, un regime (sia pure sgangherato) non si riforma, ma si abbatte.

Post scriptum

Costituzione della Repubblica italiana:


Art. 2 – La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art.3 – Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 10 – L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

Art.13 – La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 16 – Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 32 – La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.


Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea:


Articolo 1– Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Articolo 3 – Diritto all’integrità della persona

  1. 1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.

  2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge, il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone, il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro, il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Articolo 6 – Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

Articolo 8 – Protezione dei dati di carattere personale

  1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.

  2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.

Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente.

Articolo 10 – Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

  1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.

Articolo 21 – Non discriminazione

  1. E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.

  2. Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.

Articolo 45 – Libertà di circolazione e di soggiorno

  1. 1. Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

  2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro

Articolo 54 – Divieto dell’abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un’attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.


Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata il 10 dicembre 1948, dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite

Articolo 1 – Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2 – Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Articolo 12 – Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13 – Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

Articolo 19 – Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.


Regolamento U.E. 14/06/2021 n.953 del Consiglio del 14 giugno 2021:

Punto

 36 È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l’uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione o per l’utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati.



Risoluzione n.2361/2021 del 27/01/2021  del Consiglio d’Europa:


7.3.1 assicurarsi che i cittadini siano informati che la vaccinazione NON è obbligatoria e che nessuno è politicamente, socialmente o altrimenti sottoposto a pressioni per farsi vaccinare, se non lo desiderano farlo da soli;

7.3.2 assicurare che nessuno sia discriminato per non essersi fatto vaccinare temendo per la propria salute o semplicemente perché non lo desidera.

      1. distribuire informazioni trasparenti sulla sicurezza e sui possibili effetti collaterali dei vaccini, collaborando con le piattaforme dei social media e regolamentandole per prevenire la diffusione di disinformazione.


Riferimenti:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/21/21A03770/sg

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg

https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2021/08/06/draghi-appello-agli-italiani-vaccinatevi-e-seguite-regole_91516c6c-7731-421f-8925-d3a6217d11d1.html

https://www.governo.it/it/articolo/consiglio-dei-ministri-n-32/17585

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=IT

https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=green+pass

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=vaccini

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=coronavirus

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=draghi

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2

1 commento:

  1. Sembra una minaccia da un uomo di tale signorilità però se vuole lo facciamo o non lo facciamo,booooooooooo non si sà.

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Gradita firma degli utenti.