24.4.21

DECRETINO RAZZIALE!

 


di Gianni Lannes

Da Atene al ritorno di Auschwitz con la tecnocrazia eugenetica. Paradigma dittatoriale per conto terzi in Gazzetta Ufficiale. Accade in Italia e nessuno si ribella alla perdurante prigionia covidiota. Virocrazia inaccettabile: marchiature e bavagli, nonché deportazioni in container già acquistati dalla Consip sotto l'egida di Palazzo Chigi. Forse neppure Mengele e i criminali in camice sbiancato del Terzo Reich avrebbero concepito un tale orrore. Obbligo di obbedienza e sottomissione coercitiva o ricattatoria ad un trattamento sanitario obbligatorio, addirittura sperimentale di cui si ignorano esiti, efficacia e sicurezza.



Inclusi ed esclusi, anzi prigionieri e confinati, comunque tutti sudditi e tante cavie a buon mercato. Il decreto legge 22 aprile 2021 numero 52 a firma di Mattarella, Draghi, Speranza e Cartabia (ex presidente della Consulta) è una misura non solo palesemente incostituzionale ed anticostituzionale, poiché viola i principi universali a fondamento della libertà e dello Stato di diritto, ma rappresenta una misura lesiva della dignità di ogni persona. Tale decretino non supportato da alcuna evidenza logica, scientifica, epidemiologica, statistica e medica, prende a mero pretesto il cosiddetto “contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19”. In realtà il nuovo coronavirus (che a tutt'oggi nessuno ha mai isolato nella sua interezza e di cui si ignora il vettore) utile a sottomettere il genere umano è stato denominato SARS CoV-2 e non Covid-19 (la malattia). Anche il Garante per la protezione dei dati personali ha bocciato l'operazione totalitaria.

Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, scatta la zona rossa nelle Regioni in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile. Tuttavia, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive, nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti oppure nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini un alto rischio di diffusione o malattia grave. Per chi viola le regole scattano le sanzioni. In caso di violazione delle disposizioni del nuovo decreto Covid, si applicano le multe previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489, anche se relativi alle certificazioni verdi Covid in formato digitale.

Neanche sotto il fascismo mussoliniano. Oggi se non hai il certificato anticovid-19 dopo esserti sottoposto alla marchiatura sperimentale di Pig Pharma sei fuori, o meglio dentro, recluso a tempo indeterminato. Abuso di potere, arbitrarietà e ingiusta discriminazione, violazione e compressioni dei diritti umani. L'unica ragione evidente di questo abominio degli attuali vertici istituzionali di un'Italia priva di sovranità e indipendenza, è politica, in insanabile e netto contrasto con la Costituzione repubblicana. Peraltro, già nel 1964, mediante la sentenza numero 68, la Corte costituzionale si espresse così:

«le limitazioni consentite dall'art. 16 si riferiscono a motivi di carattere generale, obiettivamente accertabili, e non a motivi che implichino un giudizio sulla personalita' e sui comportamenti dei soggetti, tanto piu' che questo giudizio darebbe luogo a discriminazioni inaccettabili... Ed anche il fatto che lo stesso art. 16 esclude le restrizioni determinate da ragioni politiche conferma che le limitazioni possono essere adottate per motivi di carattere individuale, non essendo concepibile una misura ispirata da motivi politici se non in vista dei personali convincimenti e comportamenti di individui e di gruppi. D'altra parte, se il costituente avesse avuto la volonta' di circoscrivere le limitazioni ai soli casi di carattere generale, avrebbe certamente preveduto, magari imponendo particolari garanzie, la possibilita' di adottare provvedimenti di carattere individuale almeno nei casi urgenti. E sarebbe strano il fatto che, mentre per le restrizioni della liberta' personale l'art. 13 prevede che la legge indichi i casi urgenti in cui l'autorita' di pubblica sicurezza puo' intervenire, l'art. 16 avrebbe escluso in via assoluta che la legge possa statuire limitazioni alla liberta' di circolazione e di soggiorno che non siano di carattere generale. E proprio per prevenire qualsiasi abuso nel campo politico si stabili' che nessuna restrizione puo' essere determinata da ragioni politiche. Nel quadro di questi presupposti, ed espressamente in vista di essi, fu inserita nel testo definitivo dell'attuale art. 16 la formula "in via generale", per chiarire che "le autorita' non possono porre limiti contro una determinata persona o contro determinate categorie": non nel senso che non si potessero adottare provvedimenti contro singoli o contro gruppi, ma nel senso che non si potessero stabilire illegittime discriminazioni contro singoli o contro gruppi. La Costituzione tutela la pari dignita' sociale della persona (art. 3) e precisa, negli artt. 25, 27 e 101 e seguenti, a quali organi e con quali garanzie spetta di emanare giudizi che intacchino quella parita', specialmente quando si risolvano in una degradazione giuridica della persona: rilievo questo che potrebbe dirsi confortato dalla sentenza n. 11 del 1956, emessa dalla Corte sia pure nei confronti dell'art. 13 della Costituzione. E sull'art. 13, come esattamente nota l'ordinanza di rimessione, fu fondata la pronuncia di illegittimita' delle disposizioni relative all'ammonizione. Con quella pronuncia, contenuta nella sentenza n. 11 del 19 giugno 1956, la Corte, dopo avere affermato che "in nessun caso l'uomo potra' essere privato o limitato nella sua liberta' se questa privazione o restrizione non risulti astrattamente prevista dalla legge, se un regolare giudizio non sia a tal fine instaurato, se non vi sia provvedimento dell'autorita' giudiziaria che ne dia le ragioni", considero' che secondo le norme allora vigenti l'ammonizione si concretava nella restrizione della liberta' personale, risolvendosi in una sorta di degradazione giuridica... le due decisioni del 1956 e le decisioni successive hanno ritenuto che per aversi degradazione giuridica, come uno degli aspetti di restrizione della liberta' personale ai sensi dell'art. 13 della Costituzione, occorre che il provvedimento provochi una menomazione o mortificazione della dignita' o del prestigio della persona, tale da potere essere equiparata a quell'assoggettamento all'altrui potere, in cui si concreta la violazione del principio dell'habeas corpus».

Ancora, un'ingiustificata misura restrittiva della libertà personale. Nel nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare è una sanzione di tipo penale e solo il giudice con atto motivato può disporla. Pertanto, è incostituzionale imporre un coprifuoco - attraverso un decreto del presidente del consiglio dei ministri, ossia un atto amministrativo gerarchicamente inferiore alla legge - oppure mediante un atto avente forza di legge. Non esistono deroghe ai principi costituzionali, se non in caso di guerra dichiarata. Anche l’emanazione dello stato di emergenza è illegittima, perché il governo italiano non ha ricevuto neppure uno straccio di legge delega dal Parlamento, indispensabile a conferirgli i poteri necessari per incidere motivatamente su diritti costituzionalmente garantiti. L'ennesimo ed eterodiretto esecutivo tricolore, invece, per mettere una pezza giuridica si è appellato al decreto legislativo 1 del 2018, che tuttavia si occupa dell’organizzazione materiale e logistica per fare fronte a emergenze calamitose e non conferisce in nessun modo allo Stato poteri pieni sui cittadini. Di conseguenza, lo Stato, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale (sentenze 11/1956, 126/1962 e 68/1964) non può assolutamente limitare la libertà personale dei cittadini, fermo restando che per ragioni di carattere sanitario e sicurezza, lo Stato può limitare la libertà di circolazione, ma di certo non annullarla. Infatti, in base alla sentenza 68 del 1964, appunto della predetta della Corte Costituzionale, «la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, ma mai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare». A quando una Norimberga 2 per i tecnocrati della democrazia suicidata?

Riferimenti:

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/2021/04/vaccini-no-pass.html

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/2021/04/2021-campi-di-concentramento-in-italia.html

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=coronavirus

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=vaccini

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=draghi

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=mattarella

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/2021/04/vaccini-no-pass.html

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1964/07/11/064C0068/s1

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/04/22/96/sg/pdf

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:1962:126

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:1956:11


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