5.10.17

VACCINAZIONI: CONTI ERRATI E DIRITTI CALPESTATI




di Gianni Lannes

Dallo Stato di diritto al regime di polizia. Oggi in Italia, senza scomodare le convenzioni internazionali ratificate dal belpaese, si può essere esclusi da scuola in violazione delle garanzie costituzionali, calpestando al contempo il decreto legislativo 13 aprile 2017 numero 65 che all’articolo 1 stabilisce inequivocabilmente:

«Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei  anni,  per sviluppare potenzialita' di  relazione,  autonomia, creativita', apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite pari opportunita' di educazione e  di  istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando  disuguaglianze  e  barriere territoriali, economiche, etniche e culturali». 



Ma è possibile varare una legge senza la preventiva e completa valutazione dei costi reali nonché della copertura finanziaria? Suppongo di no. E cosa ne penserà la Corte dei conti?




Comunque numerosi medici non vaccinano i loro figli. La Federazione italiana medici pediatri specifica che si può interrompere il rapporto assistenziale per ''mancata fiducia''. La FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri), con una nota di fine settembre 2017, “Richieste da parte dei genitori no-vax di prescrizione di esami diagnostici pre-vaccinali e/o di titoli anticorpali per malattie prevenibili da vaccinazioni obbligatorie”, coerentemente con questa indicazione scrive:

«In assenza di indicazioni istituzionali in materia (… che in verità ci sono eccome, N.d.R.), riteniamo di doverci attenere a quanto pubblicato dal Ministero della Salute con la Circolare 16 agosto 2017. Tale circolare ministeriale fornisce le indicazioni operative per l’attuazione della legge 31 luglio 2017, n. 119 conosciuta come legge “Lorenzin” … (omissis) … Riteniamo utile anche segnalarvi che i genitori no-vax nelle loro lettere di intimazione a prescrivere gli accertamenti pre-vaccinali citano il D.lgs. 124/1998 interpretando in maniera estensiva la norma citata all’art. 1 comma 4 lettera b che prevede, fra le prestazioni erogate senza oneri a carico dell'assistito, anche "le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche ...". Per queste prestazioni l'esenzione P03 individua come soggetto incaricato dell'immissione della esenzione solo il Medico specialista nell’area di Igiene e Sanità Pubblica, proprio in quanto prescrizioni finalizzate alla salute collettiva e non del singolo soggetto … (omissis) … non abbiamo alcuna indicazione almeno per quelle situazioni cliniche (sicuramente più che rare) per le quali realmente il curante giudica opportuna la ricerca degli anticorpi per specifica malattia prevenibile da vaccino … (omissis) … Da ultimo, ma non meno importante, ricordiamo che di fronte ad una “intimazione” con raccomandata AR da parte di un paziente di richiesta di prescrizione di esami diagnostici (di cui non abbiamo nessun obbligo di accondiscendenza) potremmo attivare l’art. 40 comma 3 dell’ACN 15 dicembre 2005 e s.mi.: “turbativa del rapporto di fiducia” con ricusazione del paziente …».


Il primo a rendersi conto della situazione fuorilegge è stato l’ingegner Claudio Simion. Il presidente nazionale dell’associazione Comilva puntualizza: 

«Questo il quadro desolante che abbiamo di fronte: da una legge che – per quanto incostituzionale ed irrispettosa delle convenzioni internazionali sui diritti umani – cita una condizione (l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale …) che deve poter essere verificata per essere accertata in modo scientifico (la base di ogni discussione ammessa …) si passa (o si vorrebbe farlo …) ad una fase operativa in cui questa possibilità viene di fatto negata o condizionata in modo arbitrario (…affinché prescrivano la valutazione del titolo anticorpale per patologie soggette a vaccinazione obbligatoria solo nei casi in cui il test sia strettamente necessario: cosa vuol dire? … chi decide quando questo è lecito o meno e su quale base scientifica?) Ma, a parte questo, stiamo parlando di una vero e proprio ILLECITO (il far pagare un servizio garantito dalla legge), comportamento surrettiziamente non rispettoso della legge, agendo nella convinzione di una piena IMPUNITÀ, garantita da un sistema di potere che concepisce il cittadino come destinatario di ordini piuttosto che di servizi, ormai pagati anche profumatamente. Invero, nel nostro ordinamento sussistono i seguenti cardini normativi che non possono essere ignorati da coloro i quali si prendono la briga di riempire fogli bianchi con istruzioni operative destinate a creare non solo confusione, ma anche condizioni di induzione all’illecito amministrativo che dovrà essere sanato dalla comunità stessa : nell’ordine, 1.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Decreto del Ministro della Sanità 1/2/1991 (pubblicato sulla G.U.  7 febbraio 1991, n. 32) - “Prestazioni di prevenzione gratuite” - l’effettuazione di detti esami deve avvenire in regime di esenzione : cit. … Sono esenti dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, e le altre prestazioni specialistiche richieste nell'ambito di interventi e campagne di prevenzione collettiva autorizzati con atti formali delle regioni. Le predette prestazioni sono parimenti esenti quando derivino da obblighi di legge o siano disposte nel prevalente interesse della collettività Pertanto la asserita ed indicata non-gratuità di tali verifiche è in antitesi con una norma primaria (Decreto Min. Sanità 1.2.1991), e con la possibilità per il cittadino che è chiamato ad attestare una condizione (l'avvenuta immunizzazione), quale presupposto dell'esenzione ad un obbligo imposto dalla Legge. 2. Ciò è ulteriormente confermato dalla disciplina delle “prestazioni erogate senza oneri a carico dell’interessato”, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4 lettera B del Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 124 , (Pubblicato nella G. U. 30 aprile 1998, n. 99) - "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449"».

Non è tutto. La spesa sanitaria nazionale per l'operazione ''vaccini di massa obbligatori'' è superiore a quella preventivata, almeno il triplo. Come mai non se ne sono accorti all'Ufficio Bilancio di Senato e Camera? Forse la spiegazione è nel fatto che il personale scuola e sanità è stato aggiunto come emendamento finale e ''di corsa'' al Decreto Lorenzin, emanato in tutta fretta dall’inquilino del Quirinale, tale Sergio Mattarella. Oltre al 'milionequattrocentomila' interessati della scuola c'è l'area della sanità, quindi la stima del personale da marchiare si aggira su un totale di 3 milioni di soggetti a documentare lo stato vaccinale. Inoltre, le analisi per scegliersi i vaccini sono gratis ma la gente non lo sa, poiché ignora i propri effimeri diritti. Un'analisi costa circa 9 euro (nel documento allegato si può cercare ''morbillo'' oppure ''anticorpi'', ma questa seconda ricerca non fornisce tutti gli anticorpi verso i diversi virus e neppure si riesce a trovare altrove il costo di altri necessari. Questi 3 milioni di invidui circa dovranno adempiere entro 3 mesi dall'entrata in vigore, ma nessuno sembra averli informati - nonostante le campagne propagandistiche ministeriali con grancassa mass mediatica - che, essendo più grandicelli e molto pochi col libretto vaccinale disponibile, forse dovranno fare un dosaggio di anticorpi e che deve essere gratuito, altrimenti il medico cosa certifica? E non ha pregio giuridico l'autodichiarazione-autocertificazione poiché è un atto nullo. Già, oltre al costo delle analisi come da nomenclatore, c'è l'aggiunta del ticket sulla ricetta, non però con P03. Poi il pediatra o il MMG può inviare l'assistito a consulenza (come dice la FIMP), ma ''deve'' inserire il codice P03. Così  i pediatri ingolferebbero i Dipartimenti di Prevenzione ... ed addio tempo per vaccini. Da notare nella lettera della FIMP come alla fine sia ricordata ai loro iscritti la nuova legge sulla responsabilità medica: ci sono le (aureferenziali ). Linee-guida: seguitele e nessuna paura. Per pura coincidenza quella legge che invertiva l'onere della prova, quindi a carico dell'assistito, fu varata nel periodo in cui la FNOM stabilì di radiare i medici.

Capitolo a parte le insanabili contraddizioni di Raniero Guerra (già con un piede nella fondazione Glaxo) appena promosso dall’OMS per aver avviato al macello in Italia neonati, bambini e adolescenti sani. La sua famigerata circolare del 16 agosto scorso potrebbe costargli molteplici incriminazioni penali e civili per gravissime lesione dei diritti civili. Ecco due aspetti fondamentali: le autodichiarazioni, e la non esenzione delle analisi. Chi è stato costretto a pagare ha subito un danno risarcibile. In varie regioni il codice di esenzione ''P03'' viene previsto  e che non occorrono autorizzazioni della ASL per usarlo. Differentemente da quanto sostiene la FIMP, forse preoccupata delle avvertenze di Guerra nella circolare. Ma forse l’associazione dei pediatrici tricolore ha intascato somme di denaro da chi produce i vaccini come ad esempio la Merk?

A proposito dove sono i bandi di gara per l’acquisto della gran massa di vaccini previsti dalla Lorenzin? La trasparenza amministrativa non è un dettaglio insignificante, bensì un obbligo di legge sancito dal decreto legislativo numero 33 del 2013. Quale fortunata multinazionale si è aggiudicata il lucroso affare sulla pelle di esseri umani indifesi appena affacciati alla vita? Non è che le solite autorità sono recidive come in passato con la Novartis? La Corte dei Conti è al corrente dell’andazzo? 

riferimenti:

LEGGE 27 maggio 1991, n. 176, “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, New York 20 novembre 1989 – GU Serie Generale n.135 del 11-06-1991 – Suppl. Ordinario n. 35


 
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65, “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00073)” – GU Serie Generale n.112 del 16-05-2017 – Suppl. Ordinario n. 23






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