di Gianni Lannes
Dallo Stato di diritto al regime di polizia. Oggi in Italia, senza scomodare
le convenzioni internazionali ratificate dal belpaese, si può essere esclusi da
scuola in violazione delle garanzie costituzionali, calpestando al contempo il decreto legislativo 13
aprile 2017 numero 65 che all’articolo 1 stabilisce inequivocabilmente:
«Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai
sei anni, per sviluppare potenzialita' di relazione, autonomia, creativita', apprendimento, in un adeguato contesto
affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite pari opportunita' di educazione
e di
istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e
barriere territoriali, economiche, etniche e culturali».
Ma è possibile varare una legge senza la preventiva e
completa valutazione dei costi reali nonché della copertura finanziaria? Suppongo di
no. E cosa ne penserà la Corte dei conti?
Comunque numerosi medici non vaccinano i loro figli. La Federazione italiana medici pediatri specifica che si può interrompere il rapporto assistenziale per ''mancata fiducia''. La FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri), con una nota di fine settembre 2017, “Richieste da parte dei genitori no-vax di prescrizione di esami diagnostici pre-vaccinali e/o di titoli anticorpali per malattie prevenibili da vaccinazioni obbligatorie”, coerentemente con questa indicazione scrive:
«In assenza di indicazioni istituzionali in
materia (… che in verità ci sono eccome, N.d.R.), riteniamo di doverci attenere
a quanto pubblicato dal Ministero della Salute con la Circolare 16 agosto 2017.
Tale circolare ministeriale fornisce le indicazioni operative per l’attuazione
della legge 31 luglio 2017, n. 119 conosciuta come legge “Lorenzin” … (omissis)
… Riteniamo utile anche segnalarvi che i genitori no-vax nelle loro lettere di
intimazione a prescrivere gli accertamenti pre-vaccinali citano il D.lgs.
124/1998 interpretando in maniera estensiva la norma citata all’art. 1 comma 4
lettera b che prevede, fra le prestazioni erogate senza oneri a carico
dell'assistito, anche "le prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica finalizzate alla
tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte a livello
locale in caso di situazioni epidemiche ...". Per queste prestazioni
l'esenzione P03 individua come soggetto incaricato dell'immissione della
esenzione solo il Medico specialista nell’area di Igiene e Sanità Pubblica,
proprio in quanto prescrizioni finalizzate alla salute collettiva e non del
singolo soggetto … (omissis) … non abbiamo alcuna indicazione almeno per quelle
situazioni cliniche (sicuramente più che rare) per le quali realmente il
curante giudica opportuna la ricerca degli anticorpi per specifica malattia
prevenibile da vaccino … (omissis) … Da ultimo, ma non meno importante,
ricordiamo che di fronte ad una “intimazione” con raccomandata AR da parte di
un paziente di richiesta di prescrizione di esami diagnostici (di cui non
abbiamo nessun obbligo di accondiscendenza) potremmo attivare l’art. 40 comma 3
dell’ACN 15 dicembre 2005 e s.mi.: “turbativa del rapporto di fiducia” con
ricusazione del paziente …».
Il primo a rendersi conto della situazione
fuorilegge è stato l’ingegner Claudio Simion. Il presidente nazionale dell’associazione
Comilva puntualizza:
«Questo il quadro desolante che abbiamo di fronte:
da una legge che – per quanto incostituzionale ed irrispettosa delle
convenzioni internazionali sui diritti umani – cita una condizione (l'avvenuta
immunizzazione a seguito di malattia naturale …) che deve poter essere
verificata per essere accertata in modo scientifico (la base di ogni
discussione ammessa …) si passa (o si vorrebbe farlo …) ad una fase operativa
in cui questa possibilità viene di fatto negata o condizionata in modo
arbitrario (…affinché prescrivano la valutazione del titolo anticorpale per
patologie soggette a vaccinazione obbligatoria solo nei casi in cui il test sia
strettamente necessario: cosa vuol dire? … chi decide quando questo è lecito o
meno e su quale base scientifica?) Ma, a parte questo, stiamo parlando di una
vero e proprio ILLECITO (il far pagare un servizio garantito dalla legge),
comportamento surrettiziamente non rispettoso della legge, agendo nella
convinzione di una piena IMPUNITÀ, garantita da un sistema di potere che
concepisce il cittadino come destinatario di ordini piuttosto che di servizi,
ormai pagati anche profumatamente. Invero, nel nostro ordinamento sussistono i
seguenti cardini normativi che non possono essere ignorati da coloro i quali si
prendono la briga di riempire fogli bianchi con istruzioni operative destinate
a creare non solo confusione, ma anche condizioni di induzione all’illecito
amministrativo che dovrà essere sanato dalla comunità stessa : nell’ordine, 1.Ai
sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Decreto del Ministro della Sanità
1/2/1991 (pubblicato sulla G.U. 7
febbraio 1991, n. 32) - “Prestazioni di prevenzione gratuite” - l’effettuazione
di detti esami deve avvenire in regime di esenzione : cit. … Sono esenti dal
pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria le prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio, e le altre prestazioni specialistiche
richieste nell'ambito di interventi e campagne di prevenzione collettiva
autorizzati con atti formali delle regioni. Le predette prestazioni sono
parimenti esenti quando derivino da obblighi di legge o siano disposte nel
prevalente interesse della collettività Pertanto la asserita ed indicata
non-gratuità di tali verifiche è in antitesi con una norma primaria (Decreto
Min. Sanità 1.2.1991), e con la possibilità per il cittadino che è chiamato ad
attestare una condizione (l'avvenuta immunizzazione), quale presupposto
dell'esenzione ad un obbligo imposto dalla Legge. 2. Ciò è ulteriormente confermato dalla disciplina delle
“prestazioni erogate senza oneri a carico dell’interessato”, secondo quanto
previsto dall'art. 1, comma 4 lettera B del Decreto Legislativo 29 aprile 1998,
n. 124 , (Pubblicato nella G. U. 30 aprile 1998, n. 99) - "Ridefinizione
del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime
delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997,
n. 449"».
Non è tutto. La spesa sanitaria nazionale per
l'operazione ''vaccini di massa obbligatori'' è superiore a quella preventivata,
almeno il triplo. Come mai non se ne sono accorti all'Ufficio Bilancio di
Senato e Camera? Forse la spiegazione è nel fatto che il personale scuola e
sanità è stato aggiunto come emendamento finale e ''di corsa'' al Decreto
Lorenzin, emanato in tutta fretta dall’inquilino del Quirinale, tale Sergio
Mattarella. Oltre al 'milionequattrocentomila' interessati della scuola c'è
l'area della sanità, quindi la stima del personale da marchiare si aggira su un
totale di 3 milioni di soggetti a documentare lo stato vaccinale. Inoltre,
le analisi per scegliersi i vaccini sono gratis ma la gente non lo sa, poiché
ignora i propri effimeri diritti. Un'analisi costa circa 9 euro (nel documento
allegato si può cercare ''morbillo'' oppure ''anticorpi'', ma questa seconda ricerca
non fornisce tutti gli anticorpi verso i diversi virus e neppure si riesce a
trovare altrove il costo di altri necessari. Questi 3 milioni di invidui circa dovranno
adempiere entro 3 mesi dall'entrata in vigore, ma nessuno sembra averli
informati - nonostante le campagne propagandistiche ministeriali con grancassa
mass mediatica - che, essendo più grandicelli e molto pochi col libretto
vaccinale disponibile, forse dovranno fare un
dosaggio di anticorpi e che deve essere gratuito, altrimenti il medico cosa
certifica? E non ha pregio giuridico l'autodichiarazione-autocertificazione poiché
è un atto nullo. Già, oltre al costo delle analisi come da nomenclatore, c'è
l'aggiunta del ticket sulla ricetta, non però con P03. Poi il pediatra o il MMG
può inviare l'assistito a consulenza (come dice la FIMP), ma ''deve'' inserire
il codice P03. Così i pediatri
ingolferebbero i Dipartimenti di Prevenzione ... ed addio tempo per vaccini. Da notare
nella lettera della FIMP come alla fine sia ricordata ai loro iscritti la nuova
legge sulla responsabilità medica: ci sono le (aureferenziali ). Linee-guida:
seguitele e nessuna paura. Per pura coincidenza quella legge che invertiva
l'onere della prova, quindi a carico dell'assistito, fu varata nel periodo in
cui la FNOM stabilì di radiare i medici.
Capitolo a parte le insanabili contraddizioni di
Raniero Guerra (già con un piede nella fondazione Glaxo) appena promosso dall’OMS
per aver avviato al macello in Italia neonati, bambini e adolescenti sani. La
sua famigerata circolare del 16 agosto scorso potrebbe costargli molteplici incriminazioni
penali e civili per gravissime lesione dei diritti civili. Ecco due aspetti
fondamentali: le autodichiarazioni, e la non esenzione delle analisi. Chi è
stato costretto a pagare ha subito un danno risarcibile. In varie regioni il
codice di esenzione ''P03'' viene previsto
e che non occorrono autorizzazioni della ASL per usarlo. Differentemente
da quanto sostiene la FIMP, forse preoccupata delle avvertenze di Guerra nella
circolare. Ma forse l’associazione dei pediatrici tricolore ha intascato somme
di denaro da chi produce i vaccini come ad esempio la Merk?
A proposito dove sono i bandi di gara per l’acquisto
della gran massa di vaccini previsti dalla Lorenzin? La trasparenza amministrativa
non è un dettaglio insignificante, bensì un obbligo di legge sancito dal decreto legislativo numero 33 del 2013. Quale fortunata multinazionale si è aggiudicata il lucroso
affare sulla pelle di esseri umani indifesi appena affacciati alla vita? Non è che le solite autorità sono recidive come in passato con la
Novartis? La Corte dei Conti è al corrente dell’andazzo?
riferimenti:
LEGGE 27 maggio 1991, n. 176, “Ratifica ed
esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, New York 20 novembre
1989 – GU Serie Generale n.135 del 11-06-1991 – Suppl. Ordinario n. 35
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65,
“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita
sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della
legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00073)” – GU Serie Generale n.112 del
16-05-2017 – Suppl. Ordinario n. 23
http://www.comilva.org/
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderPdf.spring?seriegu=SG&datagu=28/01/2013&redaz=13A00528&artp=3&art=1&subart=1&subart1=10&vers=1&prog=001
http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20170318&numeroGazzetta=65&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=15&estensione=pdf&edizione=0
https://www.studiocataldi.it/guide_legali/risarcimento-del-danno/
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderPdf.spring?seriegu=SG&datagu=28/01/2013&redaz=13A00528&artp=3&art=1&subart=1&subart1=10&vers=1&prog=001
http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20170318&numeroGazzetta=65&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=15&estensione=pdf&edizione=0
https://www.studiocataldi.it/guide_legali/risarcimento-del-danno/
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