di Gianni Lannes
Oltre il ragionevole dubbio. E’ una decisione che fa giurisprudenza e non si discute ma si applica istantaneamente. Ancora una
volta la suprema corte, ovvero la sesta sezione civile della Cassazione, sulla
base di perizie tecniche attesta che i vaccini fanno molto male alla salute.
Se ne deduce che la legge incostituzionale 119/2017 (e così il decreto legge anticostituzionale 73/2017) nonché le affermazioni dell’inquilino del Quirinale Mattarella, del primo ministro pro tempore Gentiloni, del ministro Lorenzin, dei vertici dell’Aifa e dell’Istituto superiore di sanità, incluso Burioni possono causare un gravissimo pericolo per la salute pubblica. C’è la flagranza del reato, allora perché la magistratura non li arresta in blocco? In un lustro saranno vaccinati milioni di minori (neonati, bambini e adolescenti sani), senza contare altri milioni di adulti (medici, infermieri ed insegnanti). Quali saranno i danni alla salute? La prevenzione non è un dettaglio. Peraltro, a febbraio scorso un'altra sentenza della Cassazione ha rinosciuto il danno da vaccini. Secondo la Corte Ue "il consenso scientifico non è indispensabile per provare i danni di un vaccino difettoso". Infatti, una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 giugno 2017 ha stabilito che in mancanza di consenso scientifico, il difetto di un vaccino e il nesso di causalità tra il difetto stesso e una malattia possono essere provati con un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti.
Già nel 2013, la Corte aveva rinviato, con esiti
negativi, la causa al giudice di merito, in particolare alla Corte di appello
di Palermo, perché accertasse con indagini «virologiche e siero
epidemiologiche» se fosse «ragionevolmente probabile il nesso causale
vaccinazione-poliomelite».
Il cittadino danneggiato dai vaccini ha proposto
nuovamente ricorso e la Cassazione lo ha nuovamente accolto affermando
(Ordinanza numero 25119 del 24 ottobre 2017), che «la regola della “certezza
probabilistica” non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione
quantitativa - statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità
quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all'ambito
degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità
logica)».
In questo
caso, prosegue la Cassazione, va rilevato che "a fronte degli elementi
significativi in un ragionamento presuntivo, quali il fatto che la
sintomatologia paralitica è insorta dopo la somministrazione del vaccino nei
tempi previsti dalla scienza, della ritenuta inverosimiglianza del contagio per
contatto e della affermata validità degli studi presenti a sostegno delle
difficoltà di inattivazione virale durante la prima produzione del
vaccino", la Corte di appello ha comunque ritenuto di escludere la
ragionevole probabilità scientifica dell'imputazione della poliomielite alla
vaccinazione.
E lo ha fatto, conclude la Cassazione, "in
considerazione dell'incidenza statistica della soluzione ricercata, laddove
questa non può essere di per sé sufficiente, in carenza di specificazione dei
presupposti in base ai quali è stata compiuta l'analisi statistica, della
soglia statistica che occorrerebbe raggiungere nel caso in esame e di elementi
che consentano di attribuire rilievo logico decisivo al dato numerico".
Riferimenti:
Gianni Lannes, VACCINI DOMINIO ASSOLUTO, Nexus edizioni., Battaglia Terme (PD), 2017.
https://www.agi.it/rubriche/la-voce-del-consumatore/vaccini_cassazioni_ribalta_decisioni_su_danni_da_vaccinazione-1451965/news/2017-02-04/
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