19.9.17

VACCINI: OBIEZIONE CIVILE




di Gianni Lannes

Che fare per non far marchiare i propri figli e rischiare di danneggiarli a vita? Passare all'azione mettendo in pratica la pacifica disobbedienza civile. Tra i genitori spesso c’è una gran confusione tra vaccinazioni obbligatorie, consigliate, raccomandate e facoltative. Ecco la prassi da seguire per esercitare attivamente il diritto a non sottoporre i propri pargoli alle vaccinazioni obbligatorie in base alle norme vigenti. 

Fino al 6 giugno 2017 i vaccini obbligatori erano 4: antidifterica (Legge del 6 giugno 1939 numero 891 – Legge del 27 aprile 1981 numero 166); antitetanica (Legge del 20 marzo 1968 numero 419); antipoliomielitica (Legge del 4 febbraio 1966 numero 51); antiepatite virale B (Legge del 27 maggio 1991 numero 165, frutto di una mazzetta di 600 milioni di lire elargita dalla Glaxo al ministro della sanità De Lorenzo).  

La legge 119 del 31 luglio 2017, palesemente incostituzionale poiché priva dei presupposti giuridici minimi di legalità, in assenza di qualsivoglia crisi sanitaria (come certificato dall’OMS e come dichiarato pubblicamente dal primo ministro pro tempore Paolo Gentiloni il 19 maggio 2017), si richiama ad una fantomatica decisione europea, di cui però non vi è traccia ufficiale.
Comunque, non tutta l’Europa è paese. Tra le 29 nazioni del vecchio continente (27 dell’Unione, più Islanda e Norvegia) in 15 nazioni non esistono vaccinazioni obbligatorie, mentre in altre 14 ne esiste almeno una. L’obbligatorietà è assicurata in alcuni Stati con provvedimenti legislativi molto diversi (conseguenze penali per i genitori, sanzioni pecuniarie, o difficoltà a frequentare le scuole pubbliche) o può essere molto più mite, con sanzioni solo teoriche e mai applicate, consentendo l’obiezione e l’adozione di calendari vaccinali alternativi. Anche i programmi di vaccinazione differiscono considerevolmente: sono diversi i vaccini, il tipo utilizzato, il numero totale di dosi, e la tempistica delle somministrazioni.

In Italia dapprima i bambini non vaccinati non potevano frequentare le scuole e i genitori erano segnalati ai Tribunali dei minori per una verifica dell’idoneità genitoriale. Oggi non è più così grazie al Decreto del presidente della Repubblica  numero 355 del 26 gennaio 1999. Infatti l’articolo 1 comma 2 stabilisce inequivocabilmente:

 «… La mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell’alunno alla scuola dell’obbligo o agli esami».

Alcune Regioni, dopo la riforma dell’articolo V della Costituzione, hanno emanato propri Decreti e Regolamenti, tanto che il Veneto ha temporaneamente sospeso l’obbligatorietà, e la maggior parte delle altre (Lombardia, Provincia di Trento, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Umbria, Sardegna) ha deciso di non sanzionare i genitori che rifiutino questa pratica. 

Le circolari esplicative diramate dal direttore generale del ministero della cosiddetta "salute", tale Raniero Guerra (con un piede nella fondazione Glaxo), non hanno alcun valore giuridico.


Il rifiuto non compromette la frequenza scolastica, a nessun bambino può essere impedito di frequentare il nido d’infanzia, la scuola materna, la scuola dell’obbligo, anche se all’atto dell’iscrizione viene richiesto il certificato o copia del libretto vaccinale.

Allora, che cosa fare quando si riceve l’invito alla prima vaccinazione? Intanto non firmare o sottoscrivere alcun modulo e diffidare il dirigente scolastico dal segnalare all’Asl il proprio figlio non vaccinato, poiché la schedatura è una palese violazione della privacy. Praticare l’obiezione all’assurdo obbligo vaccinale è semplice, e permette di non incorrere in contestazioni. In primo luogo occorre dimostrare che la scelta di non vaccinare i propri figli è frutto di una scelta meditata, di un’informazione consapevole. Bisogna comunicare le motivazioni della vostra scelta di non aderire alla proposta vaccinale, così come viene presentata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare all’Azienda sanitaria locale e per conoscenza al dirigente scolastico: in questo documento evidenzierete il carattere temporale della decisione, indicando i motivi della decisione sottolineando la carenza informativa sulla sicurezza dei vaccini e sui rischi delle reazioni avverse.  

Spesso è richiesta la compilazione del modulo di dissenso informato: occorre prestare attenzione perché questo spesso afferma che i genitori hanno ricevuto dall’azienda una informazione completa ed esaustiva sull’argomento, relegando la non accettazione dell’iter vaccinale ad un rifiuto ideologico.  
Nella raccomandata AR potreste scrivere ad esempio:

Abbiamo deciso di non aderire, al momento, alla proposta vaccinale prevista dal calendario ministeriale per nostro figlio/a: questa nostra posizione è maturata dalla lettura dei foglietti illustrativi dei vaccini, dalla lettura di testi specialistici e da numerose pubblicazioni scientifiche che evidenziano come i rischi legati alla pratica vaccinale siano non solo possibili e documentati ma anche frequenti, e dal fatto che non siano previsti accertamenti medici preventivi per determinare il rischio connesso che tale pratica potrebbe arrecare per la salute di nostro figlio/a.

Il principio di autodeterminazione in ambito sanitario è stato sancito dalla Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina, meglio conosciuta come Convenzione di Oviedo, sottoscritta il 4 Aprile 1997, ratificata dalla legge italiana 28 marzo 2001, numero 145.  

Il governo italiano ha eseguito un ordine stabilito a Washington il 29 settembre 2014. L’eterodiretto esecutivo Gentiloni ha violato con il decreto legge 73 del 7 giugno 2017 e la successiva legge di conversine 119/2017, le seguenti norme di rango superiore: Costituzione della Repubblica italiana (articoli 32 e 34),  la Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo, proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948,  la Convenzione di tutela dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali del 4 novembre 1950, la Carta sociale europea del 18 ottobre 1961, il Patto Internazionale sul Diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo al diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966, la Convenzione per la protezione dell’individuo riguardo all’elaborazione dei dati a carattere personale del 28 gennaio 1981, nonché la Convenzione relativa al diritti del bambino del 20 novembre 1989, e addirittura il Codice di Norimberga.
Alla voce democidio. Le autorità italiane al massimo livello sono fuorilegge ed attentano alla salute ed alla vita di neonati, bambini e adolescenti sani. Perciò devono essere arrestate e processate per direttissima.

riferimenti:




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