di Ferdinando Imposimato*
Moro impose un limite anche al legislatore col comma 2 dell’articolo 32: “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Chiedo alla Ministra Fedeli, che ha dimostrato tanta sensibilità nel problema del numero chiuso, se non ritenga che la legge sui vaccini sia in contrasto con l’articolo 34 che prevede “la scuola dell’obbligo per almeno otto anni”: sicché i ragazzi fino a 5 anni, se non vaccinati, sono esclusi dalla scuola, mentre quelli da sei anni in poi hanno il dovere di accedere alla scuola, anche se non vaccinati. Assurdo! L’esclusione del bambino tra i 6 e i 14 anni dalla scuola dell’obbligo per violazione della legge sui vaccini riduce uno dei diritti cardine della nostra Carta fondamentale, il diritto allo studio. La legge sui vaccini obbligatori viola anche l’articolo 3 sulla eguaglianza di fronte alla legge: vi è disparità di trattamento tra i bambini fino a 5 anni e quelli che hanno superato questa età. C’è inoltre disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri; questi, a differenza degli italiani, devono vaccinarsi senza distinzione tra bambini fino a 5 anni e quelli che vanno oltre. Un guazzabuglio dovuto all’analfabetismo dei governanti che ignorano la Costituzione.
La Corte Costituzionale (n. 307 del 14 giugno 1990) afferma che la legge che impone un trattamento sanitario “deve essere accompagnata dalle cautele o condotte secondo le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l’arte prescrivono”. Fra queste, “la comunicazione alla persona interessata, o alle persone tenute a prendere decisioni per essa , di adeguate notizie circa i rischi di lesione o di contagio, nonché delle particolari precauzioni che, allo stato delle conoscenze scientifiche, siano verificabili ed adottabili”. Tali informazioni mancano del tutto nel decreto legge. Infine, sono stati imposti con la legge 29 luglio 2017 medicinali e sieri sperimentali che possono incidere negativamente sui bambini dal punto di vista organico, come è accaduto spesso. La sentenza della Consulta n. 307 ,impone un risarcimento del danno ex articolo 2043 Codice Civile se sia carente “la comunicazione di adeguate notizie circa i rischi di lesione e delle particolari precauzioni che, allo stato delle conoscenze scientifiche, siano rispettivamente verificabili e adottabili”. Del danno sarà chiamato a rispondere anche chi ha voluto una legge piena di violazioni della Costituzione. La legge non dice che al 31 dicembre 2016 le segnalazioni di reazioni avverse relative ai vaccini, insorte nel 2014, sono state 8.873. I dati relativi a decessi e casi gravi, valutati sulla base della tipologia del vaccino, evidenziano 946 casi di reazioni avverse gravi relative ai vaccini indicati nel decreto. A mio avviso, Lei farà bene a prendere le distanze da una legge che lede il diritto allo studio, alla salute e alla libertà di scelta stabilita dalla Convenzione di Oviedo del 2000, ratificata dall’Italia nel 2001 e vincolante per l’Italia e anche per Lei, signora Ministra.
fonte:
*presidente onorazione della Corte di Cassazione
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