di Antonio Bassi
Lo stato di emergenza non è ingiustificato. È illegale. In Italia stiamo vivendo un periodo storico particolare, che per certi versi richiama brutti ricordi del passato che, fortunatamente, la maggioranza di noi conosce solo dai racconti di chi li ha vissuti sulla propria pelle. Se li conosce. Credo che molti di noi siano in grado di percepire che qualcosa di strano sta accadendo indubitabilmente. Viviamo tempi inusuali. Al di là delle diverse interpretazioni sulla situazione sanitaria presente e della confusione e incertezza generate da un dibattito spesso superficiale, propagandistico e contraddittorio anche negli ambienti scientifici, vorrei riflettere sul fatto che il Consiglio dei Ministri, il 31/1/2020, ha dichiarato uno stato d'emergenza – che da nove mesi sta limitando, se non annullando, diritti costituzionali fondamentali – seguendo modalità che non sono consentite né dalla legge né dalla Costituzione.
Dico questo non sulla base di idee personali “cospirazioniste” e “negazioniste”, ma sulla base di una Sentenza di un Giudice di Pace, da cui i media e i politici si guardano come fosse il diavolo. Si tratta della Sentenza n.516 del Giudice Emilio Manganiello, pronunciata il 15/7/2020 a Frosinone. Dico questo sulla base di ciò che importanti costituzionalisti, tra cui Sabino Cassese, hanno lasciato trasparire nei mesi recenti con le loro dichiarazioni, esprimendo perplessità sulla piena legittimità del suddetto stato d'emergenza, che garantisce al Governo poteri operativi speciali altrimenti non giustificabili in una situazione di normalità. La Sentenza 516, in nome del Popolo Italiano, non è un'opinione, ma un fatto giuridico che non può essere ignorato. Finché non sarà appellata o riformata da un organo giuridico superiore, dovrebbe fare giurisdizione.
È difficile credere che il Presidente Conte e il Governo tutto non siano al corrente della sua esistenza; eppure, a giudicare dal comportamento, sembra proprio così, perché lo stato d'emergenza ha subìto un'ulteriore proroga fino a gennaio 2021, nella passiva accettazione generale e a fronte di una proclamata situazione di pericolo sanitario in atto, peraltro negata dai fatti e dalla maggioranza dei medici stessi e in ogni caso neppure lontanamente paragonabile a quella vissuta nei mesi di marzo e aprile scorsi. Ma il punto di questa mia riflessione non è la situazione sanitaria, passata e presente. Il punto non è il tema del Sars Cov-2, con annessi e connessi, su cui non tutto ci viene comunicato in modo trasparente e di cui sappiamo davvero poco. Il punto è la legittimità dello stato d'emergenza in cui ci troviamo.
La politica di opposizione urla contro uno stato d'emergenza giudicato inadeguato in assenza di obbiettiva emergenza e non contro l'illegittimità giuridica dello stesso: ma non si tratta di inadeguatezza, si tratta di illegalità. Nonostante la Sentenza 516, nonostante tutto, il Presidente Conte, forte dei poteri che lo stato d'emergenza gli garantisce, continua ad emanare atti amministrativi (i DPCM) – che intendono obbligare gli italiani a rinunciare a libertà fondamentali – con una leggerezza e una sicurezza disarmanti. Forse, una singola Sentenza non ha il potere di scalfire il Potere; forse, una singola Sentenza non basta e ce ne vogliono due, tre, dieci, cento. Eppure una è bastata per annullare la sanzione amministrativa di un Prefetto e salvaguardare i diritti di un cittadino che erano stati violati in nome di un DPCM giudicato illegale. Ma non è bastata per dissuadere il Presidente del Consiglio dal prorogare il suddetto stato d'emergenza, sostituibile da provvedimenti temporanei ad hoc decisi dal Consiglio dei Ministri in uno stato di allerta.
Non vorrei essere frainteso: non intendo minimizzare la realtà del Sars Cov-2; di fatto, non intendo parlare del virus. Vorrei spostare invece l'attenzione sul tema, non meno importante, della situazione di illegalità che stiamo vivendo. La cosa sconcertante è che gli italiani stanno rinunciando all'esercizio di diritti costituzionali con la stessa disarmante leggerezza con cui il Presidente Conte proclama o prolunga lo stato d'emergenza, dimenticando che quei diritti non sono piovuti dal cielo, non crescono sugli alberi, ma sono stati garantiti dai Padri Costituenti a seguito di guerre, atrocità, discriminazioni, genocidi e crimini contro l'umanità che forse non hanno eguali nella storia. Sono stati sanciti e scritti col sangue dei nostri predecessori. Ci sono ragioni precise per cui la Costituzione garantisce quei diritti inalienabili, che devono essere difesi ogni giorno, per il resto delle nostre vite, e che non devono essere mai dati per scontati. Altrimenti, un bel momento ci sveglieremo e ci accorgeremo che ci sono stati portati via sotto il nostro naso e con la nostra silenziosa complicità. Leggiamo insieme uno stralcio della Sentenza 516:
Con deliberazione del 31.1.2020 il Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, pubblicata in G.U. Serie generale n. 26 del 1.2.2020, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili “ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato per sei mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 2) per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 25, comma 2, lettre a) e b) …”. Se si esamina la fattispecie richiamata dalla deliberazione sopra citata si potrà notare che non si rinviene alcun riferimento a situazioni di “rischio sanitario” da, addirittura, “agenti virali”.
Infatti, l’articolo 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 1/18 stabilisce che “gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono: … c) emergenze di rilievo nazionale connessi con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo”. Sono le calamità naturali, cioè terremoti; valanghe; alluvioni, incendi ed altri; oppure derivanti dall’attività dell’uomo, cioè sversamenti, attività umane inquinanti ed altri. Ma nulla delle fattispecie di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 1/18 è riconducibile al “rischi sanitario”. A ciò è doveroso aggiungere che i nostri Padri Costituenti hanno previsto nella Costituzione della Repubblica una sola ipotesi di fattispecie attributiva al Governo di poteri normativi peculiari ed è quella prevista e regolata dall’articolo 78 e dall’articolo 87 relativa alla dichiarazione dello stato di guerra. Non vi è nella Costituzione italiana alcun riferimento ad ipotesi di dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario e come visto neppure nel D.Lgs. n. 1/18. In conseguenza, la dichiarazione adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 è illegittima, perché emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge ordinaria attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. Pertanto, poiché gli atti amministrativi, compresi quelli di Alta Amministrazione, come lo stato di emergenza sono soggetti al principio di legalità, la delibera del C.d.M. del 31.1.2020 è illegittima perché emessa in assenza dei relativi poteri da parte del C.d.M. in violazione degli 95 e 78 che non prevedono il potere del C.d.M. della Repubblica Italiana di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria.»
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