Dopo la firma dell'inquilino uscente del Quirinale e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto fuorilegge sul “super” green pass è ufficialmente legge, palesemente incostituzionale e anticostituzionale.
Chi non vuole farsi marchiare con un'iniezione di siero anticovid-19 sperimentale mettendo a rischio la propria salute e la vita, può scaricare il free pass elaborato da ComiCost (autocertificazione e dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ex DPR 445/2000) che consente a tutti gli effetti costituzionali di tutelare i propri diritti civili, le libertà e i diritti fondamentali della persona umana umana, in pieno rispetto delle leggi vigenti nel loro intreccio di fonti. La legge non ammette ignoranza: tutti hanno il dovere di conoscere le leggi vigenti, di studiarle personalmente dalle fonti ufficiali e non dalla tv o dai giornaloni che propagandano il peggio, al soldo del sistema di potere.
Scatta l'obbligo di esibire il certificato verde nei luoghi di lavoro, sia pubblici che privati, a partire da venerdì 15 ottobre. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al personale delle amministrazioni pubbliche, delle Autorità amministrative indipendenti, comprese la Consob e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, per poter accedere ai luoghi di lavoro viene chiesto obbligatoriamente di possedere e di esibire, su richiesta, il green pass Covid. Stessa regola per i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche anche sulla base di contratti esterni. Obbligo di green pass anche per tutti i lavoratori privati: chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è obbligato, per accedere ai luoghi di lavoro, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid. Stesso discorso come per il pubblico: le nuove regole si applicano anche a chi svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in questi luoghi, anche sulla base di contratti esterni. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021. La responsabilità del possesso del green pass spetta ai datori di lavoro, che sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, dove possibile, che siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. I lavoratori che non hanno il green pass al momento dell'accesso al luogo di lavoro sono considerati “assenti ingiustificati” fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Non scattano comunque conseguenze disciplinari e il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del suo posto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. Salta invece nella versione definitiva in Gazzetta Ufficiale la sospensione dal lavoro che era stata invece prima inserita nel decreto. I lavoratori che siano sprovvisti di green pass sono soggetti comunque alle conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza e a una sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro.
Obbligo di green pass anche per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e tutti i componenti delle commissioni tributarie, che senza passaporto verde non possono accedere agli uffici giudiziari. Sono esclusi invece dall'obbligo avvocati e gli altri difensori, consulenti, periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo. Le disposizioni non si applicano solo ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Il cosiddetto green pass è la certificazione digitale o stampabile (cartacea), che, attraverso un QR Code e un sigillo elettronico qualificato, ci permette di svolgere tutta una serie di attività ed entrare in determinati luoghi. La Certificazione verde Covid attesta una delle seguenti condizioni: aver fatto il vaccino anti Covid (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale); essere guariti dal Covid negli ultimi 6 mesi; essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore.
Riferimenti:
https://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/serie_generale
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/02/20/001G0049/sg
https://www.agi.it/politica/news/2021-09-21/green-pass-mattarella-13941940/
https://blog.comicost.it/?p=2859
https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=coronavirus
https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=vaccini
https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=green+pass
https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=eudravigilance
Nessun commento:
Posta un commento
Gradita firma degli utenti.