La misura è colma. Come da copione stabilito altrove, il 28 luglio 2017 la Camera dei deputati ha approvato la conversione in legge del decreto legge 73/2017, una disposizione legislativa palesemente incostituzionale che impone in modo coercitivo l'obbligatorietà di ben 10 vaccini a neonati, bambini e adolescenti sani.
L'Italia una volta era la culla del diritto, ora però è la tomba della democrazia. Appunto: i diritti inalienabili delle persone. La corte
costituzionale, come avevo già scritto 3 anni fa, con la sentenza numero 1
dell’anno 2014, ha stabilito che la legge elettorale (porcellum) numero 270 del
2005 è incostituzionale. Tradotto: ci ritroviamo non solo il quarto governo consecutivo senza alcun sostegno elettorale,
ma addirittura un parlamento di abusivi e un capo dello stato illegittimo. Essi hanno legiferato un gravissimo abuso di potere. In ogni caso, nel diritto universale la
coscienza umana viene prima della legge e dello Stato che tutelano esclusivamente
interessi economici.
Comunque, per farla breve, sempre nell’ottica dell’autodifesa, vorrei rammentare che esiste a tutti gli effetti giuridici, il cosiddetto “Patto internazionale sui diritti civili e politici”. Esso è stato adottato dall'Assemblea Generale dell’ONU il 16 dicembre 1966, ed è entrato in vigore nel diritto internazionale il 23 marzo 1976. L’Italia l’ha ratificato il 15 settembre 1978, ma l’aveva reso già esecutivo almeno sulla carta, mediante la legge 25 ottobre 1977, numero 881.
Questa norma assolutamente inapplicata in Italia - pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale numero 333 del
7 dicembre 1977 - è intitolata così: «Ratifica ed esecuzione del patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonche' del
patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo
facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il
19 dicembre 1966».
Il principio, nell'ambito del diritto
internazionale, esplica i suoi effetti solo sui rapporti tra gli stati e non
sancisce alcun diritto all'autodeterminazione in capo a un popolo:
quest'ultimo, infatti, non è titolare di un diritto ad autodeterminare il
proprio destino ma è solo il materiale beneficiario di tale principio di
diritto internazionale, i cui effetti, invece, si ripercuotono solo sui
rapporti tra stati: questi, se ne ricorrono le anzidette condizioni, sono
tenuti ad acconsentire all'autodeterminazione. Il principio non è applicabile
ai paesi sottoposti a occupazione straniera prima della fine della seconda
guerra mondiale (irretroattività), a meno che non si tratti di paesi coloniali.
Tale principio costituisce una norma di diritto internazionale generale, cioè
una norma che produce effetti giuridici (diritti e obblighi) per tutta la
Comunità degli Stati. Inoltre, questo principio è anche una norma di ius
cogens, cioè diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile del
diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione
internazionale.
Sono due gli strumenti legali da notificare alle
autorità, che consentiranno a chiunque di diventare i veri padroni della propria
esistenza: autocertificazione di esistenza in vita, autocertificazione della
qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di
curatore e simili. Cosa aspettate?
Altro passo
fondamentale è stata la "Dichiarazione relativa alle relazioni amichevoli
ed alla cooperazione fra stati" del 1970, in cui si sancì il divieto di
ricorrere a qualsiasi misura coercitiva suscettibile di privare i popoli del
loro diritto all'autodeterminazione. Ancora più chiaramente si è espressa la
"Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa" (CSCE)
nell'Atto Finale di Helsinki del 1975, in cui si afferma il diritto per tutti i
popoli di stabilire in piena libertà, quando e come lo desiderano, il loro
regime politico senza ingerenza esterna e di perseguire come desiderano il loro
sviluppo economico, sociale e culturale. Il contenuto del principio di
autodeterminazione dei popoli consiste in obblighi per gli Stati della Comunità
internazionale di non impedire o anche intralciare l'autodeterminazione dei
popoli, intesa come libertà degli stessi di autodeterminare il proprio assetto
costituzionale.
Ai sensi del diritto internazionale dei diritti
umani, il soggetto titolare del diritto all'autodeterminazione è il popolo come
soggetto distinto dallo stato.
Anche le idee sublimi necessitano di azioni coraggiose e virtuose. Bisogna osare. La libertà va conquistata.
Anche le idee sublimi necessitano di azioni coraggiose e virtuose. Bisogna osare. La libertà va conquistata.
riferimenti:
http://sulatestagiannilannes.blogspot.it/search?q=corte+costituzionale
Grazie Gianni Lannes
RispondiEliminadopo 4 anni di ricerche, leggerti e proprio adesso, in un momento storicamente ferale come questo, in cui cadono tutte le illusioni dei concetti di "stato" e di "democrazia" si frantumano davanti a noi, è davvero un sollievo incredibile.
Mi piacerebbe parlassimo
ti cercherò sui social, per chiederti un contatto.
Buona serata e...
viva l'autodeterminazione degli Individui ora vigili
Valeria Gentili
Seguo ed ammiro entrambi e mi auguro che il vs incontro sia foriero di grandi cose per il popolo italiano sovrano
RispondiEliminaleggendo i commenti ho notato l'incontro veramente proficuo e vero raporto alternativo tra GIANNI LANNES E VALERIA GENTILI, che seguo entrambi,due persone culturalmente sopra alla 5° dimensione, come del resto un umile risvegliato ( che sarei io),naturalmente tenendo molto in considerazione "CIUFFO BIONDO" come lo chiama VALQIRIA, anche lui da tempo come stratega eccelso in 5° dimensione da tempo e più....., continuare con questa collaborazioe grazie e ciao.
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