8.6.16

AUTODETERMINAZIONE DEL POPOLO ITALIANO


di Gianni Lannes


L'Italia è proprio la culla del diritto ma la tomba della giustizia. Appunto: i diritti inalienabili delle persone. La corte costituzionale, come avevo già scritto due anni fa, con la sentenza numero 1 dell’anno 2014, ha stabilito che la legge elettorale (porcellum) numero 270 del 2005 è incostituzionale. Tradotto: ci ritroviamo non solo un governo di ineletti, ma addirittura un parlamento di abusivi e un capo dello stato illegittimo.  In ogni caso, nel diritto universale la coscienza umana viene prima della legge e dello Stato che tutelano esclusivamente interessi economici.

Comunque, per farla breve, sempre nell’ottica dell’autodifesa, vorrei rammentare che esiste a tutti gli effetti giuridici, il cosiddetto “Patto internazionale sui diritti civili e politici”. Esso è stato adottato dall'Assemblea Generale dell’ONU il 16 dicembre 1966, ed è entrato in vigore nel diritto internazionale il 23 marzo 1976. L’Italia l’ha ratificato il 15 settembre 1978, ma l’aveva reso già esecutivo almeno sulla carta, mediante la  legge 25 ottobre 1977, numero 881.

Questa norma assolutamente inapplicata in Italia - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,  Serie Generale numero 333 del 7 dicembre 1977 - è intitolata così: «Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonche' del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966». 

 Che vuol dire in concreto? In punta di diritto che nell'ordinamento italiano il principio vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cassazione penale: 21-3-1975). In sostanza Il principio di autodeterminazione dei popoli sancisce l'obbligo, in capo alla comunità degli stati, a consentire che un popolo sottoposto a dominazione straniera (colonizzazione o occupazione straniera con la forza come nel caso dell’Italia con i padroni USA), o facente parte di uno stato che pratica l'apartheid, possa determinare il proprio destino in uno dei seguenti modi: ottenere l'indipendenza, associarsi o integrarsi a un altro stato già in essere, o, comunque, a poter scegliere autonomamente il proprio regime politico. 
 
Il principio, nell'ambito del diritto internazionale, esplica i suoi effetti solo sui rapporti tra gli stati e non sancisce alcun diritto all'autodeterminazione in capo a un popolo: quest'ultimo, infatti, non è titolare di un diritto ad autodeterminare il proprio destino ma è solo il materiale beneficiario di tale principio di diritto internazionale, i cui effetti, invece, si ripercuotono solo sui rapporti tra stati: questi, se ne ricorrono le anzidette condizioni, sono tenuti ad acconsentire all'autodeterminazione. Il principio non è applicabile ai paesi sottoposti a occupazione straniera prima della fine della seconda guerra mondiale (irretroattività), a meno che non si tratti di paesi coloniali. Tale principio costituisce una norma di diritto internazionale generale, cioè una norma che produce effetti giuridici (diritti e obblighi) per tutta la Comunità degli Stati. Inoltre, questo principio è anche una norma di ius cogens, cioè diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale.

Sono due gli strumenti legali da notificare alle autorità, che consentiranno a chiunque di diventare i veri padroni della propria esistenza: autocertificazione di esistenza in vita, autocertificazione della qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili. Cosa aspettate?
 Altro passo fondamentale è stata la "Dichiarazione relativa alle relazioni amichevoli ed alla cooperazione fra stati" del 1970, in cui si sancì il divieto di ricorrere a qualsiasi misura coercitiva suscettibile di privare i popoli del loro diritto all'autodeterminazione. Ancora più chiaramente si è espressa la "Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa" (CSCE) nell'Atto Finale di Helsinki del 1975, in cui si afferma il diritto per tutti i popoli di stabilire in piena libertà, quando e come lo desiderano, il loro regime politico senza ingerenza esterna e di perseguire come desiderano il loro sviluppo economico, sociale e culturale. Il contenuto del principio di autodeterminazione dei popoli consiste in obblighi per gli Stati della Comunità internazionale di non impedire o anche intralciare l'autodeterminazione dei popoli, intesa come libertà degli stessi di autodeterminare il proprio assetto costituzionale.
Ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani, il soggetto titolare del diritto all'autodeterminazione è il popolo come soggetto distinto dallo stato.  

Anche le idee sublimi necessitano di azioni coraggiose e virtuose. Bisogna osare. La libertà va conquistata.


riferimenti:























https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications /intlconvenantshumanrights/brussels_intlconvenantshumanrights_italian.pdf

http://sulatestagiannilannes.blogspot.it/search?q=corte+costituzionale


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