14.9.15

INQUINAMENTO NUCLEARE: L’UNIONE EUROPEA FINGE DI NON SAPERE!




di Gianni Lannes

Informazioni relative alle quantità di rifiuti radioattivi prodotti annualmente nell'Unione, nonché ai siti di smaltimento, sono reperibili in una serie di relazioni della Commissione sulla gestione dei rifiuti radioattivi nell'Unione. In realtà, gli ultimi dati disponibili, in violazione della Convenzione di Aarhus del 1998, risultano approssimativi per difetto, addirittura datati all’anno 2008. Vale a dire: attualmente la cosiddetta Unione Europea non sa, o meglio finge di non sapere, che fine fanno le scorie più pericolose, mentre gli europarlamentari ingrassano e se la spassano a nostre spese.



Secondo la sesta relazione sulla situazione della gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito nell'Unione europea, l'ultima della serie, nella UE si producono ogni anno circa 85 000 metri cubi di rifiuti radioattivi, principalmente rifiuti a bassa e media attività. Questi rifiuti sono immagazzinati o smaltiti in siti poco profondi o sotterranei, sotto il controllo delle autorità nazionali di regolamentazione. La quantità di rifiuti ad alta attività è di circa 280 metri cubi, interamente immagazzinati a lungo termine. La produzione annua di combustibili esauriti è pari a circa 3.600 tonnellate di metalli pesanti. Il combustibile esaurito è immagazzinato in siti speciali sotto il controllo delle autorità nazionali di regolamentazione.




In Italia, unico caso al mondo, sotto il governo non votato dal popolo sovrano ma imposto dall’abusivo Napolitano, è in progetto un mega deposito in superficie, dove saranno allocate anche le scorie di terza categoria, ossia ad alta attività.

Per l'anno 1992 la direttiva 84/631/CEE del Consiglio imponeva agli Stati membri di informare la Commissione con cadenza semestrale per quanto attiene alla situazione delle spedizioni transfrontaliere. Dal 1993 gli Stati membri sono invece tenuti a presentare una relazione annuale, in conformità con l'articolo 13, paragrafo 3, della Convenzione di Basilea, e dal 2000 devono trasmettere un questionario supplementare recante informazioni sui traffici illeciti di rifiuti.  

La Commissione è a conoscenza delle sole attività di trasporti illeciti di rifiuti dichiarate dagli Stati membri. Tali informazioni sono riferibili unicamente ad attività effettivamente accertate e non alle attività illecite che violino deliberatamente le disposizioni di legge applicabili. La maggior parte dei trasporti illeciti di rifiuti è effettuata senza rispettare le procedure, quali la compilazione della documentazione necessaria e questi eventi non sono pertanto presi in considerazione. Il nuovo regolamento (CE) n. 1013/2006(3) relativo alle spedizioni di rifiuti impone agli Stati membri di consentire, tra l'altro, ispezioni di stabilimenti e imprese, nonché controlli a campione su spedizioni di rifiuti.
   
L'articolo 12 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti dispone che «Gli Stati membri provvedono affinché, quando non sia effettuato il recupero […], i rifiuti siano sottoposti a operazioni di smaltimento sicure che ottemperino alle disposizioni di cui all'articolo 13 in relazione alla protezione della salute umana e dell'ambiente».  

Riferimenti:

  


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