8.3.24

ABRUZZO E MOLISE: ATTENTI ALL' ENEL

foto Gilan

 

di Gianni Lannes

Addio aree protette: attenti all'Enel. Il progetto denominato «Pizzone II» del gestore Enel Produzione s.p.a. nei territori dei comuni di Alfedena, nella provincia di L'Aquila, e Castel San Vincenzo, Pizzone e Montenero Val Cocchiara, nella provincia di Isernia, prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico per generazione e pompaggio avente potenza pari a 300 MW, suddiviso in due nuovi gruppi reversibili distinti.

Tale progetto si configura come un potenziamento dell'impianto idroelettrico esistente di «Pizzone», i cui invasi (Montagna Spaccata e Castel San Vincenzo) hanno volumi superiori ai limiti riportati nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, rientrando quindi tra gli impianti di competenza statale in materia di valutazione di impatto Ambientale (Via). L'autorità competente sulla procedura di Via è di conseguenza il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Mase).

L'area interessata dal progetto si trova all'interno di aree appartenenti a siti Natura 2000 o nei pressi di esse. Nello specifico: il Sito di importanza comunitaria (Sic) del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (IT7110205); il Sic Fiume Volturno (IT7212128); il Sic Pantano Zittola (IT7212126); la Zona protezione speciale (Zps) del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (IT7120132); la Zona Speciale di conservazione (Zsc) del Gruppo della Meta (IT7212121); la Zsc delle Cime del Massiccio della Meta (IT6050018); la Zsc di Val Canneto (IT6050020). L'area è inoltre interessata da vincolo idrogeologico di cui al piano di assetto idrogeologico (Pai) e sono presenti aree con pericolo di frana.

La documentazione di cui all'istanza Via specifica, inoltre, che «i due bacini di Montagna Spaccata e Castel San Vincenzo sono di fatto stati antropizzati con la costruzione di aree di ricreazione sulle sponde dei bacini. Tali attività ad oggi risultano fonte di guadagno per le comunità richiamando molti turisti; in base all'utilizzo dei bacini nella futura configurazione, che prevede notevoli abbassamenti ed innalzamenti dei livelli, tali attività non potranno essere mantenute per motivi di sicurezza».

Considerata la portata delle conseguenze che la realizzazione del progetto comporterebbe sul territorio, è doveroso assicurare un'accurata valutazione di impatto ambientale.

Il gestore ha chiesto una sospensione del procedimento autorizzatorio per 120 giorni ai sensi dell'articolo 24, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'Unione europea ha introdotto, con il regolamento tassonomia e con il regolamento 2019/2088 in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, il principio del non arrecare danno significativo (Dnsh), che è un principio fondamentale sia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che per gli investimenti verdi.

Ecco dunque l'inghippo. L'area interessata ricade nel perimetro del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, territorio sottoposto, ai sensi della legge n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette) ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, tra l'altro, la conservazione di specie animali e vegetali, di habitat, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici, nonché la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici (articolo 1 legge n. 394 del 1991).

Tale destinazione preclude ogni ipotesi di modificazione dal regime delle acque ai sensi dell'articolo 11 della legge 394 del 1991, il quale, al comma 3, sancisce che salvo quanto previsto in tema di diritti reali e usi civici delle collettività locali, «nei parchi, sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati: (...) c) la modificazione del regime delle acque».

La portata effettiva di tale divieto è stata chiarita dalle sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza n. 19389 del 9 novembre 2012, con la quale la Suprema corte afferma che la norma in questione impone, inequivocabilmente, nei parchi, il divieto di tutte, indistintamente, le attività e le opere che possano comunque recar pregiudizio alla salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati.

La zona in cui si svolgerebbero i lavori è storicamente territorio di riproduzione e letargo per l'orso bruno marsicano, animale simbolo del parco nazionale, il quale sarebbe costretto a migrare altrove, come conseguenza dei cantieri di durata pluriennale richiesti dal progetto.

Il progetto, se eseguito, bloccherebbe l'iter di candidatura UNESCO per l'abbazia di San Vincenzo al Volturno. La tutela del territorio, dell'ambiente e della biodiversità in Italia sono un fastidio facilmente sormontabile.

Riferimenti:

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=Abruzzo

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=Molise 

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