Venezia (graffito Banksy) - foto Gianni Lannes |
di Gianni Lannes
Politicanti spacciatori di odio razzistico e sequestratori di migranti (alla voce nave Gregoretti della Guardia costiera). Hanno la fissa del ponte mafiosoni sullo Stretto, osteggiano le navi soccorritrici, prediligono gli affondamenti e sproloquiano di inabissamenti umani. Chi saranno mai? "E ora affondiamo la Sea Watch": parola di Giorgia Meloni (ancora in bella mostra su Twitter). Pur di tener fede alle loro disumane dichiarazioni pensavano di averla studiata bene dopo aver varcato la stanza dei bottoncini, invece la trovata anticostituzionale imbarca acqua da tutte le parti. La strategia del Governino Meloni, con le "Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori" varate con il decreto-legge numero 1 del 2023, entrato in vigore il 3 gennaio scorso, sembra improntata ad un allungamento e dilatazione dei tempi andando a vincolare ogni singola unità di soccorso ad un unico soccorso; ciò significa scegliere porti di destinazione locati al Centro-Nord, la cui destinazione sottrae a tali unità ulteriori 10 giorni di operatività, fra andata e ritorno, anche se questo contraddice quanto previsto dalle convenzioni SOLAS e SAR, ossia che un porto sicuro è quello che non aggrava la condizione psicofisica delle persone soccorse (che provengono già da contesti di assoggettamento a violenze di vario genere) e tra esse soprattutto i minori.
Inoltre, ai sensi del predetto decreto-legge numero 1 del 2023, viene richiesto alle navi soccorritrici di effettuare lo screening dei migranti durante le operazioni di soccorso, pena la mancata autorizzazione ad entrare in acque internazionali e, in caso di violazione, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per 2 mesi della nave utilizzata per commettere la violazione, oltre alla confisca in caso di reiterazione del reato.
Sono diverse le convenzioni internazionali che regolano e tutelano la sicurezza in mare, tra queste: la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982 (art. 98, "obbligo di prestare soccorso"); la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS, Safety of life at sea); la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (SAR, Search and rescue), siglata ad Amburgo nel 1979 ed entrata in vigore nel 1985; ciò che unisce le suddette convenzioni è il fatto che il salvataggio della vita umana in mare è sempre prioritario, necessario ed essenziale.
La convenzione SAR, nella parte integrata nel 2004, precisa che si deve fornire un luogo sicuro o assicurare che tale luogo venga fornito ai naufraghi e ai sopravvissuti soccorsi (paragrafo 2.5). Nel paragrafo 6.12 viene definito come "porto sicuro" (place of safety, POS), il luogo in cui si considerano terminate le operazioni di salvataggio. In detto luogo i sopravvissuti non si trovano più esposti ad un rischio per la loro vita e possono accedere ad alcuni beni e servizi fondamentali come cibo e acqua, rifugio e riparo, cure mediche, nonché, nel caso in cui si tratti di migranti, a tutte le procedure per ottenere un passaggio verso la destinazione finale o la più vicina, ad esempio presentare richiesta di asilo.
Nessuna convenzione citata fa riferimento al "porto più vicino", criterio usato nel diritto internazionale marittimo (in caso di collisioni tra natanti).
In caso di salvataggio in mare, la dizione "accompagnare i sopravvissuti verso il porto più vicino" deve tenere conto del concetto di "minima deviazione possibile" rispetto alla rotta originaria della nave soccorritrice (questioni relative alla distanza, giuridica e navale). Per i natanti che non possiedono una rotta predefinita come quelli delle organizzazioni non governative, i cui capitani si trovano a dover dare preminenza alla sicurezza e alla protezione dei naufraghi soccorsi in mare, la "minima deviazione possibile" ricopre un significato diverso.
L'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI) ritiene che i veri obiettivi del decreto-legge n. 1 del 2023 sembrerebbero essere quelli di "impedire l'approdo in Italia delle persone salvate dai naufragi e conseguentemente impedire che l'Italia divenga Stato competente all'esame delle domande di protezione internazionale nel momento in cui siano presentate dalle persone soccorse, nel contempo impedendo che le navi umanitarie soccorrano persone in differenti eventi di pericolo. Pretendere, infatti, che il porto di sbarco assegnato sia raggiunto "senza ritardo" (...) e che le modalità di soccorso non impediscano di raggiungerlo "tempestivamente" (...) sottende la volontà di costringere le navi a non soccorrere persone a rischio di naufragio diverse da quelle già soccorse e delle quali abbiano contezza nell'area di mare ove si trovano ad operare, così come di impedire che le persone soccorse siano trasbordate da una nave umanitaria all'altra (per consentire a una di esse di tornare a cercare persone in pericolo)".
Scusi Meloni, quale norma italiana o comunitaria può giustificare l’affondamento della Sea Watch? L’unica che mi viene in mente è quella nell’articolo 414 del codice penale, a norma del quale chi “istiga a commettere un delitto” con frasi ignobili come le sue merita 5 anni di carcere”. Mai stato così basso il livello etico, politico e culturale in Italia.
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