10.8.15

GUERRA AMBIENTALE: VIETATA SULLA CARTA DALL’ONU





 di Gianni Lannes


La modificazione del clima è un'arma insospettabile. Infatti, e non a caso, la Convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile alla vita, meglio nota anche come  ENMOD, è il trattato internazionale che proibisce l’uso militare ed ogni altro utilizzo ostile delle tecniche di modifiche ambientali. La Convenzione è stata aperta alla firma il 18 maggio 1977 a Ginevra ed è entrata in vigore il 5 ottobre 1978.


 
Italia: scie chimiche NATO sui centri abitati

Attualmente, gli Stati Uniti d’America e la NATO violano impunemente questo accordo sancito nel 1976 dalla risoluzione numero 31 delle Nazioni Unite.



La preoccupazione per la manipolazione dell'ambiente per scopi militari o ostili sale all’attenzione della politica internazionale nei primi anni Settanta, in seguito alla presa di coscienza sull'impatto dell'Agente Arancio, usato dalle forze militari di Washington nella guerra di aggressione al Vietnam. Gli Stati Uniti d’America avviano i negoziati con l'Unione Sovietica per esplorare le possibilità di un accordo internazionale su questo tema dopo la rinuncia all'uso delle tecniche di modifica artificiale del clima a fini ostili (1972), la risoluzione del Senato che chiede un accordo internazionale «che vieta l'uso di qualsiasi attività di modifica ambientale o geofisica come arma di guerra» (1973) e l’esame del Dipartimento della Difesa sugli aspetti militari del clima e altre tecniche di modifica ambientale, in cui viene resa nota l'inseminazione delle nuvole nella Guerra del Vietnam (1974).

Nel summit di Mosca del luglio 1974 il presidente Nixon e il Segretario Generale Brežnev concordano di avviare discussioni bilaterali per superare il pericolo dell'uso di tecniche di manipolazione dell'ambiente naturale per finalità belliche.  

La Convenzione, approvata dalla Risoluzione 31/72 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1976, entra in vigore il 5 ottobre 1978. Seguono due conferenze di revisione nel 1984 e, dopo la Guerra del Golfo, nel 1992.

Gli stati firmatari sono 48, di cui 16 non hanno ancora ratificato il trattato. In totale gli stati che vi hanno aderito sono 76. Tra quelli che non hanno aderito si annoverano ad esempio Francia, Inghilterra, Israele e Olanda, mentre Austria, Grecia, Lussemburgo, Portogallo, Svezia e Svizzera, pur aderendo non l'hanno ancora ratificata.

L'Italia ha firmato la Convenzione a Ginevra il 18 maggio 1977 e l'ha ratificata con la legge numero 962 del 29 novembre 1980, approvata dal Parlamento italiano e promulgata dal presidente della Repubblica Sandro Pertini.

La Convenzione proibisce l’uso militare e ogni altro utilizzo ostile delle tecniche di modifiche ambientali aventi effetti estesi, duraturi o severi. Il termine “tecniche di modifiche ambientali” si riferisce ad ogni tecnica finalizzata a cambiare - mediante la manipolazione deliberata dei processi naturali - la dinamica, la composizione e la struttura del pianeta Terra, incluse la sua biosfera, litosfera, idrosfera e atmosfera, così come lo spazio esterno.

I criteri per la definizione di tali tecniche non sono definiti nel corpo della Convenzione ma nell’Intesa sull’Articolo I che, riportando quanto emerso in fase negoziale, esplicita i termini: «esteso» come riferibile ad un’area di diverse centinaia di chilometri quadrati; poi «duraturo» come riconducibile ad un periodo di mesi o di almeno una stagione; infine, «severo» come correlato ad un’azione che provoca danni seri o significativi alla vita umana, naturale alle risorse economiche o altre attività.

Il divieto di guerra climatica, ovvero di utilizzo delle tecniche di modifica del clima o di geoingegneria con lo scopo di provocare danni o distruzioni, viene ripreso anche nella Convenzione sulla diversità biologica del 2010.

La Convenzione contiene dieci articoli e un allegato sul Comitato consultivo di esperti. Parte integrante della Convenzione sono anche le intese relative agli articoli I, II, III e VIII. Queste intese non sono incorporate nella Convenzione ma fanno parte del verbale dei negoziati e sono stati inclusi nella relazione trasmessa dalla Conferenza del Comitato sul disarmo all'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel settembre 1976.

La Convenzione non tutela l’ambiente da qualunque danno provocato dalle azioni belliche o ostili ma vieta quelle tecniche offensive che trasformano l’ambiente stesso in un’arma, ascrivibili alle tecniche di manipolazione ambientale. Inoltre, la Convenzione si applica solo in caso di conflitti tra Stati, quindi sono esclusi dall’ambito di applicazione sia l’utilizzo di tali tecniche in caso di guerre interne agli Stati sia le sperimentazioni.

In caso di violazioni, la Convenzione non prevede una responsabilità diretta ma richiede alle Parti di consultarsi e cooperare tra loro. Inoltre, se uno o più stati sospettano che altre Parti stiano violando la Convenzione, sono invitate a sporgere reclamo presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che svolgerà le indagini. Infine, le Parti sono invitate a sostenere gli Stati colpiti dai danni provocati da tecniche di manipolazione ambientale. Il funzionamento della Convenzione è quindi di tipo preventivo, teso soprattutto a evitare e minimizzare i danni tramite la cooperazione, la consultazione, il supporto e lo svolgimento di indagini in ogni caso di effettiva o sospetta violazione.

Oltre a vietare il ricorso a tecniche di manipolazione ambientale per scopi bellici o ostili, la Convenzione però approva specularmente l’utilizzo di tali tecniche per scopi “pacifici”, come ad esempio l'inseminazione delle nuvole per provocare la pioggia e la fotosintesi artificiale per la riduzione del biossido di carbonio.

La Conferenza di revisione del 1992 estende l'ambito del divieto agli erbicidi e alle altre tecniche di manipolazione ambientale a bassa tecnologia.  

La legge 962 del 1980 stabilisce inequivocabilmente all’articolo 2:

«Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  alla  convenzione  di  cui all'articolo  precedente  a  decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo IX della convenzione stessa. La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

Pertanto, alla luce di tutto quanto enunciato e documentato pubblicamente - su questo diario internautico - sulla guerra ambientale in atto in Europa, e particolarmente in Italia, da alcuni anni, sollecito ed invito la magistratura italiana competente territorialmente, ad indagare sulle attività illecite di carattere penale,  omissive e commissive dei rappresentanti del governo italiano, a partire dal primo ministro pro tempore Matteo Renzi (il quale ha minacciato di trattamento sanitario obbligatorio le persone che denunciano questo fenomeno), nonché del capo di Stato maggiore dell’Aeronautica italiana, poiché l’AMI - per normativa e mandato istituzionale - ha o dovrebbe avere il controllo dello spazio aereo nazionale (in realtà sotto l'egida della NATO).

Non solo è in atto un avvelenamento delle persone, ma gravi sconvolgimenti del clima, indotti artificialmente, hanno provocato vittime umane e danni economici.


riferimenti:








Legge "Ratifica ed esecuzione della convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, con allegato, adottata a New York il 10 dicembre 1976 e aperta alla firma a Ginevra il 18 maggio 1977". Pubblicata in G.U. n.17 del 19-1-1981 - Suppl. Ordinario





  

LEGGE 29 novembre 1980, n. 962


Ratifica ed esecuzione della convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, con allegato, adottata a New York il 10 dicembre 1976 e aperta alla firma a Ginevra il 18 maggio 1977. (GU n.17 del 19-1-1981 - Suppl. Ordinario )




LEGGE 8 ottobre 1974, n. 618


Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972. (GU n.316 del 4-12-1974 )


1 commento:

  1. Bene!...Tutti uniti contro il crimine piu efferato della storia umana! Se riuscissimo a giocare bene questa carta...VINCIAMO. Li mettiamo, alla grande, nel Sacco!

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