31.1.22

ITALIA: STATO DI EMERGENZA FINITO!

 


 

di Gianni Lannes

Bentornati nell'Italietta delle discriminazioni sociali, dell'esclusione individuale e dei ricatti istituzionali sotto l'insegna "vaccinale" del passaporto digitale. In Italia il cosiddetto “stato di emergenza” stabilito abusivamente dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, nonostante i numerosi allungamenti termina oggi, 31 gennaio 2022, e non puo' essere piu' prorogato, neppure straordinariamente. Lo stabilisce in modo inequivocabile il decreto legislativo 2 gennaio 2018, numero 1.

Invece, il governicchio Draghi, il 24 dicembre 2021, mediante il decreto legge numero 221 (provvedimento giuridico di rango inferiore) emanato dall'inquilino del Quirinale, Mattarella, peraltro privo dei requisiti fondamentali di necessità e urgenza, nonché dei riscontri epidemiologici, lo ha abusivamente protratto al 31 marzo 2022 senza neanche una legge ordinaria, grazie anche alla tacita complicità di deputati e senatori covidioti. Comunque, qualsiasi forzatura (governativa) atta a sospendere, restringere o abolire la libertà personale, è un abuso di potere, dunque fuorilegge; pertanto da non rispettare o tenere in considerazione.

Inoltre, la Costituzione repubblicana italiana, su cui i politicanti tricolore spergiurano, non contempla o prevede alcuna emergenza sanitaria. Pertanto, in punto di diritto, da domani 1 febbraio 2022 decade qualsivoglia provvedimento restrittivo della libertà personale. A rigor di logica e di scienza, non vi alcun motivo sanitario per stiracchiare ancora l'emergenza fantasma, se non quella di sottomettere ed impoverire gli italiani per trasformarli in cavie e sudditi. Per le ragioni suddette, vale da sempre e a partire da domani - nel Belpaese - la legittima disobbedienza civile. E poi non si eseguono ordini disumani: Norimberga docet.

In Italia, è bene ricordare ai tanti smemorati, il potere legislativo è affidato al Parlamento che emana le leggi ordinarie. Il Decreto Legge è disciplinato dall’articolo 77 della Costituzione, in cui è previsto che il Governo, in caso di necessità e urgenza, ha il potere di emanare atti aventi forza di legge. Si tratta di una deroga alla formazione delle leggi nell’ordinamento italiano che, sulla base di quanto disposto dalla Costituzione, sono emanate dal Parlamento. Secondo quanto disposto dall’art. 77 dalla Costituzione:

«Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.».

A differenza del Decreto Legge, il Decreto Legislativo può essere emanato dal Governo soltanto su delega del Parlamento, nella quale e ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione, devono essere indicati contenuti e tempi dell’emanazione. Con la legge delega il Parlamento demanda al Governo il potere di emanare Decreti Legislativi su materie complesse e specifiche, come Testi Unici o Codici, che se sottoposte al procedimento ordinario di formazione delle leggi causerebbero ritardi e rallentamenti nei lavori parlamentari.  

La nozione di necessità e urgenza è, tuttavia, fonte di molte perplessità: non sono mancati i casi in cui i Governi hanno normato con Decreto Legge discipline per le quali sarebbe stato più opportuno un intervento del Parlamento.

L’abuso dei Decreti Legge è stato più volte denunciato sia da costituzionalisti che dalla stessa Consulta; il potere legislativo affidato al Governo, organo amministrativo dello Stato e dotato di potere esecutivo, ha natura straordinaria ma nel corso degli anni è diventata una prassi abusata e fonte di controversie e discussioni.

A differenza del Decreto Legge, nel quale il Parlamento ha potere successivo all’emanazione dell’atto avente forza di legge ordinaria, con il Decreto Legislativo è lo stesso Parlamento che demanda al Governo l’emanazione di leggi.

Con il Decreto Legislativo il Parlamento, attraverso la legge delega, chiede esplicitamente al Governo di emanare leggi riguardanti discipline particolarmente complesse e articolate, le quali richiedono pareri tecnici e specifici. Con la legge delega che precede l’emanazione del Decreto Legislativo il Parlamento, nel rispetto della funzione legislativa attribuita dalla Costituzione, disciplina materia, tempi di emanazione e limiti della potestà legislativa del Governo.

La differenza principale tra Decreto Legge e Decreto Legislativo sta nel fatto che il percorso nell’emanazione della legge è inverso: mentre nel primo caso il Governo ha totale autonomia e solo successivamente l’atto è sottoposto al voto del Parlamento, il Decreto Legislativo parte dalla legge delega, emanata dal Parlamento nel rispetto del principio costituzionale della separazione dei poteri.

L'esecutivo di mister Britannia - come il Conte uno e bis - s-governa a colpi di decreti-legge e sulla fiducia, blindata alla cieca, evitando la discussione ed il controllo parlamentare. Insomma, l'esatto opposto dello Stato di diritto, il contrario della democrazia sia pure incompiuta. Qualsiasi regime, inclusa la tecnocrazia eugenetica imperante nel XXI secolo si sconfigge a partire dalla negazione del proprio consenso al peggio, dall'obiezione fiscale e dallo sciopero generale ad oltranza, per paralizzare pacificamente il branco di servi e maggiordomi della dittatura globale.

Infine, non si obbedisce ad una legge o norma ingiusta, immotivata, incostituzionale ed anticostituzionale, alienante e carente, priva di contatti con la realtà e la verità, in violazione palese degli insopprimibili diritti umani universali.

Riferimenti:

https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-i/sezione-ii/articolo-77

https://media.tghn.org/medialibrary/2011/04/BMJ_No_7070_Volume_313_The_Nuremberg_Code.pdf

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00737/sg

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/24/21G00244/sg#:~:text=1%20Dichiarazione%20dello%20stato%20di,fino%20al%2031%20marzo%202022.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/08/22A00020/sg

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/22/18G00011/sg

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=emergenza

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=draghi

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/2022/01/draghi-e-un-vile-affarista-svenderebbe.html

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=mattarella

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=derivati

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=renzi

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=prodi

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=salvini

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=letta

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=euro

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=covid

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=agenas


 

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