di Renate Holzeisen*
Il medico innanzitutto deve informare in modo chiarissimo, per iscritto, che queste sostanze sono autorizzate soltanto in via condizionata. Questa informazione è prevista obbligatoriamente dall’articolo 8, regolamento 507 del 2006.
Ricordo che l’articolo 4 del decreto
legislativo 44 di quest’anno prevede l’obbligo a sottoporsi a
vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da
Sars-Cov-2. Allora il medico, che nelle prescrizione deve attenersi
alla scheda tecnica del farmaco e la scheda tecnica del farmaco non
parla della prevenzione dell’infezione con il virus Sars-Cov-2, ma
esclusivamente della prevenzione dello sviluppo della malattia
Covid-19. Infatti queste sostanze non inibiscono la trasmissione del
virus. Pertanto il medico deve innanzitutto spiegare molto bene i
limiti dell’efficacia di questa sostanza. Dunque se il medico
prescrive queste sostanze, sottacendo alla persona interessata che
queste sostanze non sono state autorizzate per la prevenzione
dell’infezione, commette un reato molto grave che è il falso
ideologico.
Inoltre il medico, dato che è pubblicato in
maniera chiarissima dall’Ema, deve andarsi a vedere il piano della
gestione dei rischi, il cosiddetto risk management plan dei
produttori. Nel capitolo “Missing information” – informazioni
mancanti – gli stessi produttori dichiarano che mancano i dati
sugli effetti che queste sostanze hanno a medio e lungo termine,
dichiarano di non aver fatto alcuni studi sull’interazione con
altri farmaci, dichiarano che non hanno dati sugli effetti che queste
sostanze hanno sulle donne incinte, sui feti e sui bambini allattati,
sulle persone che hanno qualche problema nel loro sistema immunitario
e sulle persone che hanno qualche problema di natura infiammatoria
nel loro corpo. Dunque, in realtà, non sanno niente.
*Avvocato
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