di Gianni Lannes
Belpaese: culla del diritto e tomba della giustizia? Il 4
dicembre 2013 la Corte costituzionale pronuncia la cosiddetta
incostituzionalità della legge 270/2005. In altri termini, una norma elettorale
con cui si forma la rappresentatività democratica, è dunque fuorilegge.
E' come se in una partita di calcio una squadra segna una rete fischiata palesemente in fuorigioco dall'arbitro. A partita finita, però interviene la giustizia sportiva e annulla tutto come se niente fosse accaduto assegnando la vittoria a chi ha barato spudoratamente. Eppure, vedete un pò (in basso) che salto acrobatico. La casta eterodiretta e parassitaria si salva in calcio d'angolo. Una propizia interpretazione, un colpo di spugna e tutto torna come prima.
E' come se in una partita di calcio una squadra segna una rete fischiata palesemente in fuorigioco dall'arbitro. A partita finita, però interviene la giustizia sportiva e annulla tutto come se niente fosse accaduto assegnando la vittoria a chi ha barato spudoratamente. Eppure, vedete un pò (in basso) che salto acrobatico. La casta eterodiretta e parassitaria si salva in calcio d'angolo. Una propizia interpretazione, un colpo di spugna e tutto torna come prima.
Piero Alberto Capostosti, presidente emerito della
Consulta, in una intervista a Qn, ha dichiarato:
«dal giorno dopo la pubblicazione della sentenza,
questo Parlamento è esautorato perché eletto in base a una legge dichiarata
incostituzionale. Quindi non potrà più fare niente, e questo è drammatico».
La legge dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Così attesta l’articolo 136 della Costituzione, disponendo un effetto di tipo generale.
Quanto alle conseguenze in proposito, ecco cosa argomenta
il professor Gustavo Zagrebelsky, costituzionalista indiscusso, in una sua
pubblicazione (La giurisdizione costituzionale, pagine 763-802, in: AA., VV.,
Manuale di diritto pubblico, Il Mulino, Bologna, 1984) argomentando l’effetto
di retroattività di una legge incostituzionale, a maggior ragione se alla base
della rappresentanza politica in uno Stato di diritto:
«L'adozione del sistema di instaurazione incidentale ha
reso insomma insostenibile la previsione degli effetti dell'incostituzionalità
fatta nell'articolo 136, ponendo le premesse per il riconoscimento di una
efficacia retroattiva delle decisioni di incostituzionalità. La formula
costituzionale è stata allora modificata nell'articolo 30 della legge numero
87/1953, là dove si dice che dal giorno successivo alla pubblicazione, la legge
dichiarata incostituzionale non può più avere applicazione da parte di nessuno.
Sulla base di questo meccanismo, la dichiarazione di incostituzionalità,
concepita originariamente come una sorta di abrogazione pro futuro, opera
invece come annullamento con effetti retroattivi...».
Se la legge elettorale è incostituzionale, il parlamento
è esautorato, le decisioni parlamentari non sono valide, le sue nomine nulle,
il presidente della Repubblica è così esautorato, le sue nomine sono da
annullare, sono legittimi e ammissibili tutti i ricorsi che ogni cittadino o
associazioni può avanzare anche contro gli atti dei precedenti Parlamenti
eletti sempre con il porcellum, ovvero sarebbe da ritenersi completamente
illegittimo tutto l'operato delle ultime tre legislature e di 5 governi.
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici,
nominati per un terzo ciascuno dal presidente della Repubblica, dal parlamento
e dai giudici delle supreme magistrature. L'ultimo arrivato è Giuliano Amato,
già presidente del consiglio dei ministri e pensionato d'oro.
Corte Costituzionale
Ufficio Stampa
Incostituzionalità della Legge
elettorale n. 270/2005
La Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme della legge n. 270/2005
che prevedono l’assegnazione di un premio di maggioranza – sia per la Camera
dei Deputati che per il Senato della Repubblica – alla lista o alla coalizione
di liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e che non abbiano
conseguito, almeno, alla Camera, 340 seggi e, al Senato, il 55% dei seggi
assegnati a ciascuna Regione.
La Corte ha altresì
dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che stabiliscono la
presentazione di liste elettorali “bloccate”, nella parte in cui non consentono
all’elettore di esprimere una preferenza.
Le motivazioni saranno
rese note con la pubblicazione della sentenza, che avrà luogo nelle prossime
settimane e dalla quale dipende la decorrenza dei relativi effetti giuridici.
Resta fermo che il
Parlamento può sempre approvare nuove leggi elettorali, secondo le proprie
scelte politiche, nel rispetto dei principi costituzionali.
dal Palazzo della
Consulta, 4 dicembre 2013
IL 13 GENNAIO 2014 LA CORTE COSTITUZIONALE DEPOSITA LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:
""... Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle
norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime
costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso,
posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la
proclamazione degli eletti.
Del pari, non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali...".
Quindi stando a quanto scritto nella motivazione della sentenza, deduco che le Camere rimangono in carica fino alla formazione di nuove Camere legittimamente elette, ma non possono legiferare, giusto?
RispondiEliminaQuindi l'unica possibilità è lo scioglimento immediato delle Camere e nuove elezioni con il sistema di proporzionale puro? È corretto?
Stefano