12.2.13

SIGNORAGGIO: TRUFFA IN EUROPA


di Gianni Lannes


I vampiri della finanza speculativa che succhiano il sangue a mezzo mondo ed i loro maggiordomi governativi bisogna chiamarli con il loro vero nome, ovvero ladri ed usurai! Ecco le prove. Il signoraggio esiste: lo attestano, tra l’altro, due risposte distinte: una del Governo italiano e l’altra dell’Unione europea, a tre specifiche interrogazioni parlamentari.


Nell’atto parlamentare (4/00932) il deputato Matteo Mecacci (radicale inserito nel gruppo parlamentare del Pd) aveva argomentato il 5 agosto 2008:

«nell'autunno del 2002 il ministro interrogato propose di sostituire le monete da uno e due euro con banconote dello stesso taglio, per combattere l'inflazione o, più precisamente, per attribuire il corretto valore di scambio alle monete in questione; la risposta dell'ex governatore della BCE (Banca Centrale Europea) Duisenberg arrivò, pubblicamente, in ottobre, riportata da numerose testate giornalistiche, del seguente tenore: «Ne abbiamo parlato e in linea di principio non abbiamo nulla in contrario. Mi auguro che il Ministro Tremonti sia consapevole che così perderebbe i proventi del diritto di signoraggio sulle monete»; sono trascorsi quasi sei anni dalla proposta del ministro interrogato ma, nel frattempo, numerosi quesiti sulle procedure relative alla emissione della moneta hanno fortemente interessato numerosissimi utenti della rete internet, ed anche quest'Aula parlamentare, senza che la questione abbia trovato analoga attenzione sui media di massa; l'ex Governatore della BCE, Duisenberg, si riferì esplicitamente alla perdita dei diritti di signoraggio; storicamente, questi diritti, sono stati iscritti nei bilanci della Banca d'Italia prima della volontaria devoluzione della prerogativa sovrana alla BCE; in seguito alla sottoscrizione del trattato di Maastricht, attualmente essi sono riportati sotto la voce «proventi da signoraggio» del bilancio della BCE; dalla lettura dei suddetti bilanci si deduce che i diritti di signoraggio rappresentano gli interessi sui titoli del debito pubblico che ogni anno la BCE riscuote, poiché gli stessi sono detenuti nel suo patrimonio; buona parte di questi interessi tornano alle Banche centrali dei Paesi dell'Unione Europea che detengono quote proprietarie della BCE stessa -: se al ministro risulti - poiché il diritto di signoraggio relativo all'emissione di monete metalliche è distinto da quello relativo all'emissione di cartamoneta a causa della inesistenza di un nesso tra l'emissione di moneta e l'interesse proveniente dal possesso di titoli del debito pubblico, essendo le monete in proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze e non utilizzate per acquistare alcun titolo del debito pubblico - a quale particolare genere di signoraggio l'ex Governatore della BCE, Duisenberg, si riferisse; se al ministro risulti se il Governatore si riferisse, specificatamente, al signoraggio sull'intero valore nominale delle monete, dedotti i costi di produzione; a chi si trasferirebbero i diritti di signoraggio, in seguito alla eventuale ed ipotizzata trasformazione delle monete da uno e due euro in banconote dello stesso valore nominale; se, poiché il signoraggio sulle monete metalliche prodotte dallo Stato è attribuito allo Stato emittente, il signoraggio sulle banconote prodotte dalla BCE sia attribuito alla stessa BCE; se esistano atti o fatti giuridici che trasferiscano il diritto di signoraggio, astrattamente inseribile nel bilancio dello Stato come utile, concorrendo alla diminuzione del debito pubblico, ad altri soggetti giuridici».

La prima ammissione a denti stretti, passata inosservata all’attenzione dell’opinione pubblica, è del Governo italiano, e fa riferimento a questo atto della Camera dei Deputati,  sollecitato ben nove volte, fino alla spiegazione ufficiale datata 5 luglio 2010, a firma del Sottosegretario di Stato per l’economia e per le finanze, Nicola Cosentino, attualmente sotto processo (prossima udienza il 27 marzo 2013) con l'accusa di "concorso esterno in associazione camoristica".

«Si risponde all'interrogazione in esame, con la quale vengono posti quesiti in ordine al diritto di signoraggio sulle monete metalliche. Al riguardo, sentita la segreteria del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del Trattato CE e dell'articolo 16 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali (Sebc), il consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità da parte della Bce e delle Banche centrali nazionali (Bcn). Con decisione ECB/2001/15, il Consiglio direttivo, dando concreta attuazione a tali disposizioni, ha stabilito un preciso schema di ripartizione delle banconote in euro emesse dall'Eurosistema in base al quale alla Bce è attribuita, in via convenzionale, una quota fissa dell'8 per cento della circolazione, mentre il restante 92 per cento viene ripartito fra le Bcn, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale della Bce (capital key). In contropartita della quota di circolazione ad essa assegnata, la Banca centrale europea iscrive nel proprio bilancio un credito di pari importo verso le Banche centrali nazionali, remunerato al tasso marginale delle operazioni di rifinanziamento principale. Tale remunerazione costituisce il reddito da signoraggio della Bce; quest'ultimo (decisione ECB/2005/11) è ridistribuito alle Bcn in proporzione al rispettivo capital key, a meno che il Consiglio direttivo decida di trattenere il relativo ammontare (in tutto o in parte) a causa di: a) una perdita d'esercizio della Banca centrale europea o un utile netto inferiore all'importo del signoraggio; b) una assegnazione al Fondo di accantonamento a fronte dei rischi di cambio, di tasso di interesse e di prezzo sull'oro. Il reddito da signoraggio percepito dalle Banche centrali nazionali sul restante 92 per cento delle banconote in circolazione contribuisce alla formazione del reddito monetario, disciplinato dall'articolo 32 dello statuto del Sebc che prevede, ai fini della relativa ripartizione tra le Bcn, un processo di accentramento e successiva redistribuzione in base al capital key. In coerenza con gli indirizzi contenuti nell'articolo 32, la Bce ha adottato la decisione ECB/2001/16 (successivamente modificata dalle decisioni ECB/2003/22, ECB/2006/7 e ECB/2007/15), con la quale ha definito in dettaglio la metodologia per il calcolo e la redistribuzione del reddito monetario. Con specifico riferimento ai quesiti sulle monete metalliche, si precisa che l'articolo 106, comma 2, del Trattato CE, attribuisce agli Stati membri, previa autorizzazione da parte della Bce, il potere di coniare monete; conseguentemente i benefici economici derivanti da tale funzione restano diretto appannaggio degli Stati stessi. Pertanto, nell'eventuale ipotesi di sostituzione delle monete da uno e due euro, le nuove banconote di pari taglio entrerebbero a far parte della circolazione e sarebbero oggetto del citato meccanismo di redistribuzione tra la Bce e le Bcn. Di conseguenza i relativi benefici economici, in termini di signoraggio, passerebbero dagli Stati membri all'Eurosistema. Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Nicola Cosentino».

Successivamente, il 12 marzo 2012 (atto E-000302/2012), il deputato europeo (PPE) Marco Scurria, aveva posto i medesimi interrogativi sul signoraggio all’Ue: 
«In risposta ad un’interrogazione scritta sul medesimo tema presentata dall’on. Borghezio fornita il 16 giugno 2011, la Commissione informa il collega che “al momento dell’emissione, le banconote in euro appartengono all’Eurosistema e che, una volta emesse, sia le banconote che le monete in euro appartengono al titolare del conto su cui sono addebitate in conseguenza”. Può la Commissione chiarire quale sia la base giuridica su cui si basa questa affermazione?».
Nei tempi stabiliti dal Parlamento Europeo arriva la risposta di Olli Rehn a nome della Commissione:

«L’articolo 128 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea costituisce la base giuridica per la disciplina dell’emissione di banconote e monete in euro da parte dell’Eurosistema (costituito dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali). La proprietà delle banconote e delle monete in euro dopo l’emissione da parte dell’Eurosistema è disciplinata dalla legislazione nazionale vigente al momento del trasferimento delle banconote e monete al nuovo proprietario, ossia al momento dell’addebito del conto corrente bancario o dello scambio delle banconote o monete».
Ergo, in punta di diritto: la proprietà giuridica dell’euro non appartiene alla BCE o alle BCN.

Olli Rehn non fa altro che ribadire che dopo l’emissione, ossia dopo la creazione fisica delle banconote, la proprietà dei valori nominali appartiene al nuovo proprietario, ovvero a chi ha accettato l’addebito. Inoltre, Olli Rehn, per giustificare l’affermazione secondo la quale rispondeva a Borghezio che l’Euro appartiene nella fase dell’emissione all’Eurosistema, cita l’articolo 128 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, dove nel comma 1 si legge: “La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro all’interno dell’Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell’Unione”.

E’ lapalissiano. Non c’è scritto da nessuna parte che la proprietà giuridica dell’euro emesso appartiene alla BCE o alle BCN. C’è soltanto scritto che la BCE può autorizzare l’emissione di euro a se stessa e alle BCN, dovendo controllare l’inflazione nella zona euro, così come stabilito dal Trattato di Maastricht. Ribadisce che solo l’Eurosistema può stampare le banconote o creare elettronicamente i valori nominali. Ma nessun riferimento giuridico, nessun trattato, nessuna legge, nessuna deliberazione, niente di niente ci dice che l’Eurosistema ha la facoltà di addebitare la moneta. E’ evidente che si appropria di questo grande ed esclusivo privilegio. E questo furto legalizzato (si fa per dire!) ai danni dei popoli europei va sotto il nome di signoraggio.
Non è tutto. Insoddisfatto della risposta evasiva, Scurria tornava a chiedere chiarimenti al Commissario Rehn, con un’altra interrogazione il 22 marzo 2012 (P-003128/2012):

«Oggetto: Proprietà dell’euro. Alla precedente interrogazione E-000302/2012 con richiesta di risposta scritta intitolata “Natura giuridica della proprietà dell’euro” con la quale è stato chiesto alla Commissione di chiarire il concetto della proprietà dell’euro, quest’ultima ha risposto citando l’articolo 128 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che, riporta testualmente: “La Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali possono emettere banconote”. Considerato che la Commissione si è riferita alla sola facoltà di emettere banconote senza specificarne il concetto di proprietà al momento dell’emissione, ma soltanto in seguito con il trasferimento delle banconote stesse e stante che non sempre chi emette è proprietario, può la Commissione precisare se la facoltà di emettere banconote corrisponda alla proprietà delle stesse?».
 
Quindi, l’europarlamentare chiede di specificare se l'espressione “facoltà di emettere banconote” corrisponda all’essere proprietario, visto che l’interrogazione è sulla proprietà dell’euro, non sulla facoltà di emettere.
A questo punto il 24 aprile 2012 arriva la nuova risposta di Olli Rehn, a nome della Commissione:

«L’articolo 128 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea rappresenta la base giuridica per la disciplina dell’emissione di banconote in euro da parte dell’Eurosistema (costituito dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali) e di monete in euro da parte dei singoli Stati membri. In assenza di una normativa armonizzata al livello dell’Unione, la proprietà delle banconote e monete in seguito all’emissione è soggetta alla legge nazionale applicabile nel momento in cui avviene il trasferimento al nuovo detentore. Alcuni paesi ritengono che il legittimo detentore delle banconote e delle monete in euro ne sia anche proprietario, altri considerano il contante in euro come un bene pubblico e limitano di conseguenza i diritti di proprietà del detentore (ad es. il diritto di danneggiare o distruggere deliberatamente il bene)».

E chiaro, no? Nel linguaggio eurocratese, Rehn prova ad arrampicarsi sugli specchi citando sempre l’articolo 128 che, inequivocabilmente, non attribuisce alla BCE la proprietà della moneta. Glissa sulla proprietà all’atto dell’emissione dicendo che la proprietà dopo l’emissione è soggetta alla legislazione nazionale “nel momento in cui avviene il trasferimento al nuovo detentore”.

Sostenere che c’è un nuovo detentore equivale ad ammettere implicitamente che ne sia esistito almeno un altro. Ma chi è il detentore precedente al nuovo? La logica ci suggerisce che è la BCE: all’atto dell’emissione la Banca Centrale Europea presta, e prestare è inequivocabilmente una prerogativa di chi detiene la proprietà. Un minuscolo esempio: l’anno scorso il Governatore della Banca Centrale Europea ha emesso e prestato 1000 miliardi di euro alle banche commerciali con un tasso di favore dell’1 per cento; Mario Draghi (affiliato al Bilderberg) ha denominato questa operazione LTRO (Long Term Refinanancing Operation).  

Rehn, nelle sue contraddittorie confutazioni, non fa altro che confermare che la BCE si appropria del mezzo monetario trasformandolo in merce da prestare, e se ne appropria indebitamente perchè nessuna costtituzione, trattato, nessuna legge, nessuna norma, nessun regolamento, niente di niente gli conferisce la proprietà della moneta.
Questo è un autentico furto, perché la proprietà della moneta appartiene esclusivamente ai cittadini che creano il valore per convenzione. Allora, la gigantesca truffa è definitivamente smascherata. Tuttavia, non dimentichiamo che la moneta è solo una convenzione sociale (se ne potrebbe fare a meno), a diferenza dell'acqua che invece è un bene primario, vitale.

Rammentate l'aforisma di Henry Ford? «Meno male che la popolazione non capisce il nostro sistema bancario e monetario, perché se lo capisse, credo che prima di domani scoppierebbe una rivoluzione».


Tace Monti - Infine, il 4 giugno 2012, gli onorevoli Rampelli e Marsilio depositano l’interrogazione a risposta scritta numero 4/16393:

«Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: in data 10 luglio 2011 l'europarlamentare onorevole Mario Borghezio, ha presentato alla Commissione europea l'interrogazione con richiesta di risposta scritta E-006243/2011, nella quale si chiedevano lumi sulla natura giuridica della proprietà dell'euro, con richiesta esplicita di conoscere la proprietà dell'euro al momento della sua emissione; a tale interrogazione, in data 16 agosto 2011, il commissario europeo Olli Rehn ha risposto affermando che, nella fase di emissione, le banconote appartengono all'Eurosistema, ovvero la banca centrale europea e le Banche centrali dei Paesi aderenti alla moneta unica, mentre nella fase della circolazione appartengono al titolare del conto sul quale vengono addebitate; a seguito di tale vicenda un altro europarlamentare italiano, l'onorevole Marco Scurria, in data 12 gennaio 2012 ha presentato un'altra interrogazione, la E-000302/2012, nella quale ha chiesto esplicitamente alla Commissione quali fossero le basi giuridiche su cui si fondassero le affermazioni del commissario Olli Rehn in risposta all'interrogazione sopra richiamata; ancora una volta è arrivata la risposta del commissario Olli Rehn che, il 12 marzo 2012, ha confermato che, dopo l'emissione, la proprietà delle banconote e delle monete appartiene al nuovo proprietario, ovvero a chi ha accettato l'addebito delle stesse, indicando nell'articolo 128 del «Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea» la base giuridica su cui si fonda la risposta fornita in prima istanza all'interrogazione dell'onorevole Borghezio; insoddisfatto di tale risposta, anche in virtù del fatto che l'articolo 128 succitato nulla dice in fatto di proprietà dell'euro all'emissione in capo all'Eurosistema, disciplinando unicamente la facoltà di emissione dell'euro, l'onorevole Marco Scurria ha presentato un'ulteriore interrogazione, la P-003128/2012, con la quale ha chiesto esplicitamente se la Commissione fosse in grado di «precisare se la facoltà di emettere banconote corrisponda alla proprietà delle stesse»; l'ulteriore risposta, ancora del commissario Olli Rehn, cita ancora l'articolo 128 che, come visto, tratta di altro, ma aggiunge che «la proprietà delle banconote e monete in seguito all'emissione è soggetta alla legge nazionale applicabile nel momento in cui avviene il trasferimento al nuovo detentore», nulla dicendo sul precedente detentore che, secondo logica, dovrebbe a questo punto essere individuato nella Banca centrale europea; al termine di questa complessa vicenda sorge inevitabilmente il sospetto che la Banca centrale europea si sia appropriata indebitamente della proprietà dell'euro, mancando, in assenza di prova contraria, la norma che disciplina tale procedimento; l'altro elemento che lascia estremamente perplessi è dato dal fatto che, all'atto dell'emissione, la Banca centrale europea presta gli euro emessi, e l'atto del prestare è inequivocabilmente una prerogativa del titolare della proprietà -: se il Ministro interrogato sia in grado di fare chiarezza sull'effettiva proprietà dell'euro».

Il Governo del tecnico Mario Monti (affiliato al Bilderberg e consulente di Goldman Sachs), non ha fornito alcuna spiegazione. E mai risponderà, perché la legislatura numero XVI è terminata. Vi dicono niente il conflitto di interessi, gli abusi istituzionali, ma soprattutto una macroscopica truffa a danno dei popoli europei? 

Toc toc: esiste almeno un giudice a Berlino?
 


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