di Gianni Lannes
I vampiri della finanza speculativa che succhiano il
sangue a mezzo mondo ed i loro maggiordomi governativi bisogna chiamarli con il
loro vero nome, ovvero ladri ed usurai! Ecco le prove. Il signoraggio esiste:
lo attestano, tra l’altro, due risposte distinte: una del Governo italiano e l’altra
dell’Unione europea, a tre specifiche interrogazioni parlamentari.
Nell’atto parlamentare (4/00932) il deputato Matteo Mecacci (radicale inserito nel gruppo parlamentare del Pd) aveva argomentato il 5 agosto 2008:
«nell'autunno del 2002 il ministro interrogato
propose di sostituire le monete da uno e due euro con banconote dello stesso
taglio, per combattere l'inflazione o, più precisamente, per attribuire il
corretto valore di scambio alle monete in questione; la risposta dell'ex
governatore della BCE (Banca Centrale Europea) Duisenberg arrivò,
pubblicamente, in ottobre, riportata da numerose testate giornalistiche, del
seguente tenore: «Ne abbiamo parlato e in linea di principio non abbiamo nulla
in contrario. Mi auguro che il Ministro Tremonti sia consapevole che così
perderebbe i proventi del diritto di signoraggio sulle monete»; sono trascorsi
quasi sei anni dalla proposta del ministro interrogato ma, nel frattempo,
numerosi quesiti sulle procedure relative alla emissione della moneta hanno
fortemente interessato numerosissimi utenti della rete internet, ed anche
quest'Aula parlamentare, senza che la questione abbia trovato analoga
attenzione sui media di massa; l'ex Governatore della BCE, Duisenberg, si
riferì esplicitamente alla perdita dei diritti di signoraggio; storicamente,
questi diritti, sono stati iscritti nei bilanci della Banca d'Italia prima
della volontaria devoluzione della prerogativa sovrana alla BCE; in seguito
alla sottoscrizione del trattato di Maastricht, attualmente essi sono riportati
sotto la voce «proventi da signoraggio» del bilancio della BCE; dalla lettura
dei suddetti bilanci si deduce che i diritti di signoraggio rappresentano gli
interessi sui titoli del debito pubblico che ogni anno la BCE riscuote, poiché
gli stessi sono detenuti nel suo patrimonio; buona parte di questi interessi
tornano alle Banche centrali dei Paesi dell'Unione Europea che detengono quote
proprietarie della BCE stessa -: se al ministro risulti - poiché il diritto di
signoraggio relativo all'emissione di monete metalliche è distinto da quello
relativo all'emissione di cartamoneta a causa della inesistenza di un nesso tra
l'emissione di moneta e l'interesse proveniente dal possesso di titoli del
debito pubblico, essendo le monete in proprietà del Ministero dell'economia e
delle finanze e non utilizzate per acquistare alcun titolo del debito pubblico
- a quale particolare genere di signoraggio l'ex Governatore della BCE,
Duisenberg, si riferisse; se al ministro risulti se il Governatore si
riferisse, specificatamente, al signoraggio sull'intero valore nominale delle
monete, dedotti i costi di produzione; a chi si trasferirebbero i diritti di
signoraggio, in seguito alla eventuale ed ipotizzata trasformazione delle
monete da uno e due euro in banconote dello stesso valore nominale; se, poiché
il signoraggio sulle monete metalliche prodotte dallo Stato è attribuito allo
Stato emittente, il signoraggio sulle banconote prodotte dalla BCE sia
attribuito alla stessa BCE; se esistano atti o fatti giuridici che
trasferiscano il diritto di signoraggio, astrattamente inseribile nel bilancio
dello Stato come utile, concorrendo alla diminuzione del debito pubblico, ad
altri soggetti giuridici».
La prima
ammissione a denti stretti, passata inosservata all’attenzione dell’opinione
pubblica, è del Governo italiano, e
fa riferimento a questo atto della Camera dei Deputati, sollecitato ben nove volte, fino alla
spiegazione ufficiale datata 5 luglio 2010, a firma del Sottosegretario di
Stato per l’economia e per le finanze, Nicola
Cosentino, attualmente sotto processo (prossima udienza il 27 marzo 2013) con l'accusa di "concorso esterno in associazione camoristica".
«Si risponde all'interrogazione in esame, con la
quale vengono posti quesiti in ordine al diritto di signoraggio sulle monete
metalliche. Al riguardo, sentita la segreteria del Comitato interministeriale
per il credito ed il risparmio, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 106,
comma 1, del Trattato CE e dell'articolo 16 dello statuto del Sistema europeo
di banche centrali (Sebc), il consiglio direttivo della Banca centrale europea
(Bce) ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote
all'interno della Comunità da parte della Bce e delle Banche centrali nazionali
(Bcn). Con decisione ECB/2001/15, il Consiglio direttivo, dando concreta
attuazione a tali disposizioni, ha stabilito un preciso schema di ripartizione
delle banconote in euro emesse dall'Eurosistema in base al quale alla Bce è
attribuita, in via convenzionale, una quota fissa dell'8 per cento della
circolazione, mentre il restante 92 per cento viene ripartito fra le Bcn, in
proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale della Bce
(capital key). In contropartita della quota di circolazione ad essa assegnata,
la Banca centrale europea iscrive nel proprio bilancio un credito di pari
importo verso le Banche centrali nazionali, remunerato al tasso marginale delle
operazioni di rifinanziamento principale. Tale remunerazione costituisce il
reddito da signoraggio della Bce; quest'ultimo (decisione ECB/2005/11) è
ridistribuito alle Bcn in proporzione al rispettivo capital key, a meno che il
Consiglio direttivo decida di trattenere il relativo ammontare (in tutto o in
parte) a causa di: a) una perdita d'esercizio della Banca centrale europea o un
utile netto inferiore all'importo del signoraggio; b) una assegnazione al Fondo
di accantonamento a fronte dei rischi di cambio, di tasso di interesse e di
prezzo sull'oro. Il reddito da
signoraggio percepito dalle Banche centrali nazionali sul restante 92 per cento
delle banconote in circolazione contribuisce alla formazione del reddito monetario,
disciplinato dall'articolo 32 dello statuto del Sebc che prevede, ai fini
della relativa ripartizione tra le Bcn, un processo di accentramento e successiva redistribuzione in base al capital key.
In coerenza con gli indirizzi contenuti
nell'articolo 32, la Bce ha adottato la decisione ECB/2001/16 (successivamente
modificata dalle decisioni
ECB/2003/22, ECB/2006/7 e ECB/2007/15), con la quale ha definito in dettaglio
la metodologia per il calcolo e la
redistribuzione del reddito monetario. Con
specifico riferimento ai quesiti sulle monete metalliche, si precisa che
l'articolo 106, comma 2, del
Trattato CE, attribuisce agli Stati membri, previa autorizzazione da parte
della Bce, il potere di coniare
monete; conseguentemente i benefici economici derivanti da tale funzione
restano diretto appannaggio degli
Stati stessi. Pertanto,
nell'eventuale ipotesi di sostituzione delle monete da uno e due euro, le nuove
banconote di pari taglio
entrerebbero a far parte della circolazione e sarebbero oggetto del citato
meccanismo di redistribuzione tra la
Bce e le Bcn. Di conseguenza i relativi benefici economici, in termini di signoraggio, passerebbero dagli Stati
membri all'Eurosistema. Il
Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Nicola Cosentino».
Successivamente, il 12 marzo 2012 (atto E-000302/2012), il deputato europeo
(PPE) Marco Scurria, aveva posto i
medesimi interrogativi sul signoraggio all’Ue:
«In risposta ad un’interrogazione scritta sul
medesimo tema presentata dall’on. Borghezio fornita il 16 giugno 2011, la
Commissione informa il collega che “al momento dell’emissione, le banconote in
euro appartengono all’Eurosistema e che, una volta emesse, sia le banconote che
le monete in euro appartengono al titolare del conto su cui sono addebitate in
conseguenza”. Può la Commissione chiarire quale sia la base giuridica su cui si
basa questa affermazione?».
Nei tempi stabiliti dal Parlamento Europeo arriva la
risposta di Olli Rehn a nome della
Commissione:
«L’articolo 128 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea costituisce la base giuridica per la disciplina
dell’emissione di banconote e monete in euro da parte dell’Eurosistema
(costituito dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali). La
proprietà delle banconote e delle monete in euro dopo l’emissione da parte
dell’Eurosistema è disciplinata dalla legislazione nazionale vigente al momento
del trasferimento delle banconote e monete al nuovo proprietario, ossia al
momento dell’addebito del conto corrente bancario o dello scambio delle
banconote o monete».
Ergo, in punta di diritto: la proprietà giuridica dell’euro non appartiene alla BCE o alle BCN.
Olli Rehn non fa altro che ribadire che dopo
l’emissione, ossia dopo la creazione fisica delle banconote, la proprietà dei
valori nominali appartiene al nuovo proprietario, ovvero a chi ha accettato
l’addebito. Inoltre, Olli Rehn, per giustificare l’affermazione secondo la
quale rispondeva a Borghezio che l’Euro appartiene nella fase dell’emissione
all’Eurosistema, cita l’articolo 128 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea, dove nel comma 1 si legge: “La Banca centrale europea ha il diritto
esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro all’interno
dell’Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono
emettere banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle
banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale
nell’Unione”.
E’ lapalissiano. Non c’è scritto da nessuna parte
che la proprietà giuridica dell’euro emesso appartiene alla BCE o alle BCN. C’è soltanto scritto che la BCE può autorizzare l’emissione di
euro a se stessa e alle BCN, dovendo controllare l’inflazione nella zona euro,
così come stabilito dal Trattato di Maastricht. Ribadisce che solo
l’Eurosistema può stampare le banconote o creare elettronicamente i valori
nominali. Ma nessun riferimento giuridico, nessun trattato, nessuna legge,
nessuna deliberazione, niente di niente ci dice che l’Eurosistema ha la facoltà
di addebitare la moneta. E’ evidente che si appropria di questo grande ed
esclusivo privilegio. E questo furto legalizzato (si fa per dire!) ai danni dei
popoli europei va sotto il nome di signoraggio.
Non è tutto. Insoddisfatto della risposta evasiva,
Scurria tornava a chiedere chiarimenti al Commissario Rehn, con un’altra
interrogazione il 22 marzo 2012 (P-003128/2012):
«Oggetto: Proprietà
dell’euro. Alla precedente interrogazione E-000302/2012 con richiesta di
risposta scritta intitolata “Natura giuridica della proprietà dell’euro” con la
quale è stato chiesto alla Commissione di chiarire il concetto della proprietà
dell’euro, quest’ultima ha risposto citando l’articolo 128 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea che, riporta testualmente: “La Banca Centrale
Europea e le banche centrali nazionali possono emettere banconote”. Considerato che la Commissione si è riferita alla
sola facoltà di emettere banconote senza specificarne il concetto di proprietà
al momento dell’emissione, ma soltanto in seguito con il trasferimento delle
banconote stesse e stante che non sempre chi emette è proprietario, può la
Commissione precisare se la facoltà di emettere banconote corrisponda alla
proprietà delle stesse?».
Quindi, l’europarlamentare chiede di specificare se l'espressione “facoltà di emettere banconote” corrisponda all’essere
proprietario, visto che l’interrogazione è sulla proprietà dell’euro, non sulla
facoltà di emettere.
A questo punto il 24 aprile 2012 arriva la nuova risposta di Olli Rehn, a nome della
Commissione:
«L’articolo 128 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea rappresenta la base giuridica per la disciplina
dell’emissione di banconote in euro da parte dell’Eurosistema (costituito dalla
Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali) e di monete in euro
da parte dei singoli Stati membri. In assenza di una normativa armonizzata al
livello dell’Unione, la proprietà delle banconote e monete in seguito
all’emissione è soggetta alla legge nazionale applicabile nel momento in cui
avviene il trasferimento al nuovo detentore. Alcuni paesi ritengono che il
legittimo detentore delle banconote e delle monete in euro ne sia anche
proprietario, altri considerano il contante in euro come un bene pubblico e
limitano di conseguenza i diritti di proprietà del detentore (ad es. il diritto
di danneggiare o distruggere deliberatamente il bene)».
E chiaro, no? Nel linguaggio eurocratese, Rehn prova
ad arrampicarsi sugli specchi citando sempre l’articolo 128 che,
inequivocabilmente, non attribuisce alla BCE la proprietà della moneta. Glissa
sulla proprietà all’atto dell’emissione dicendo che la proprietà dopo
l’emissione è soggetta alla legislazione nazionale “nel momento in cui avviene
il trasferimento al nuovo detentore”.
Sostenere che c’è un nuovo detentore equivale ad
ammettere implicitamente che ne sia esistito almeno un altro. Ma chi è il detentore
precedente al nuovo? La logica ci suggerisce che è la BCE: all’atto
dell’emissione la Banca Centrale Europea presta, e prestare è
inequivocabilmente una prerogativa di chi detiene la proprietà. Un minuscolo
esempio: l’anno scorso il Governatore della Banca Centrale Europea ha emesso e
prestato 1000 miliardi di euro alle banche commerciali con un tasso di favore
dell’1 per cento; Mario Draghi
(affiliato al Bilderberg) ha denominato questa operazione LTRO (Long Term
Refinanancing Operation).
Rehn, nelle sue contraddittorie confutazioni, non fa
altro che confermare che la BCE si appropria del mezzo monetario trasformandolo
in merce da prestare, e se ne appropria indebitamente perchè nessuna costtituzione,
trattato, nessuna legge, nessuna norma, nessun regolamento, niente di niente
gli conferisce la proprietà della moneta.
Questo è un autentico furto, perché la proprietà
della moneta appartiene esclusivamente ai cittadini che creano il valore per
convenzione. Allora, la gigantesca truffa è definitivamente smascherata. Tuttavia, non dimentichiamo che la moneta è solo una convenzione sociale (se ne potrebbe fare a meno), a diferenza dell'acqua che invece è un bene primario, vitale.
Rammentate l'aforisma di Henry Ford? «Meno male che la popolazione non capisce il nostro sistema bancario e monetario, perché se lo capisse, credo che prima di domani scoppierebbe una rivoluzione».
Rammentate l'aforisma di Henry Ford? «Meno male che la popolazione non capisce il nostro sistema bancario e monetario, perché se lo capisse, credo che prima di domani scoppierebbe una rivoluzione».
Tace
Monti - Infine, il 4 giugno 2012, gli onorevoli Rampelli e
Marsilio depositano l’interrogazione a risposta scritta numero 4/16393:
«Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per
sapere - premesso che: in data 10 luglio 2011 l'europarlamentare onorevole Mario
Borghezio, ha presentato alla Commissione europea l'interrogazione con
richiesta di risposta scritta E-006243/2011, nella quale si chiedevano lumi
sulla natura giuridica della proprietà dell'euro, con richiesta esplicita di
conoscere la proprietà dell'euro al momento della sua emissione; a tale
interrogazione, in data 16 agosto 2011, il commissario europeo Olli Rehn ha
risposto affermando che, nella fase di emissione, le banconote appartengono all'Eurosistema,
ovvero la banca centrale europea e le Banche centrali dei Paesi aderenti alla moneta
unica, mentre nella fase della circolazione appartengono al titolare del conto
sul quale vengono addebitate; a seguito di tale vicenda un altro
europarlamentare italiano, l'onorevole Marco Scurria, in data 12 gennaio 2012
ha presentato un'altra interrogazione, la E-000302/2012, nella quale ha chiesto
esplicitamente alla Commissione quali fossero le basi giuridiche su cui si fondassero
le affermazioni del commissario Olli Rehn in risposta all'interrogazione sopra
richiamata; ancora una volta è arrivata la risposta del commissario Olli Rehn
che, il 12 marzo 2012, ha confermato che, dopo l'emissione, la proprietà delle
banconote e delle monete appartiene al nuovo proprietario, ovvero a chi ha
accettato l'addebito delle stesse, indicando nell'articolo 128 del «Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea» la base giuridica su cui si fonda la
risposta fornita in prima istanza all'interrogazione dell'onorevole Borghezio; insoddisfatto
di tale risposta, anche in virtù del fatto che l'articolo 128 succitato nulla
dice in fatto di proprietà dell'euro all'emissione in capo all'Eurosistema,
disciplinando unicamente la facoltà di emissione dell'euro, l'onorevole Marco
Scurria ha presentato un'ulteriore interrogazione, la P-003128/2012, con la
quale ha chiesto esplicitamente se la Commissione fosse in grado di «precisare
se la facoltà di emettere banconote corrisponda alla proprietà delle stesse»; l'ulteriore
risposta, ancora del commissario Olli Rehn, cita ancora l'articolo 128 che,
come visto, tratta di altro, ma aggiunge che «la proprietà delle banconote e
monete in seguito all'emissione è soggetta alla legge nazionale applicabile nel
momento in cui avviene il trasferimento al nuovo detentore», nulla dicendo sul
precedente detentore che, secondo logica, dovrebbe a questo punto essere
individuato nella Banca centrale europea; al termine di questa complessa
vicenda sorge inevitabilmente il sospetto che la Banca centrale europea si sia
appropriata indebitamente della proprietà dell'euro, mancando, in assenza di
prova contraria, la norma che disciplina tale procedimento; l'altro elemento
che lascia estremamente perplessi è dato dal fatto che, all'atto
dell'emissione, la Banca centrale europea presta gli euro emessi, e l'atto del
prestare è inequivocabilmente una prerogativa del titolare della proprietà -: se
il Ministro interrogato sia in grado di fare chiarezza sull'effettiva proprietà
dell'euro».
Il
Governo del tecnico Mario Monti (affiliato al Bilderberg e consulente di
Goldman Sachs), non ha fornito alcuna spiegazione. E mai risponderà, perché la legislatura numero XVI è terminata. Vi dicono
niente il conflitto di interessi, gli abusi istituzionali, ma soprattutto una macroscopica truffa a danno dei popoli europei?
Toc toc: esiste almeno un giudice a Berlino?
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