BIOGRAFIA

11.5.20

CORONAVIRUS: DECRETO LEGGE FUORILEGGE!




di Gianni Lannes

Alzi la mano chi si è accorto nel Parlamento tricolore o nel belpaese che pullula ormai di esperti della domenica, oltre che di giuristi e costituzionalsiti in letargo avanzato a giudicare dall'assordante silenzio (a parte Cassese e Baldassarre), che ancora una volta i provvedimenti del governo grulpiddino violano le norme costituzionali e legislative in vigore in Italia? E che sia andato in onda un colpo di Stato, addirittura legittimato in Gazzetta Ufficiale?


Repetita iuvant. Prendiamo il caso, già evidenziato quasi due mesi fa, dell'incongruente, carente e contraddittorio decreto legge 25 marzo 2020, numero 19, adottato dal Consiglio dei Ministri il 24 marzo 2020, emanato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 marzo 2020, con la firma di Mattarella, Conte, Bonafede, Gualtieri e Speranza, ma privo di un qualsiasi comprovato fondamento scientifico.



L'articolo 77 della Costituzione repubblicana sancisce testualmente e perentoriamente quanto segue:

«Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere». 



Il 24 marzo 2020, giorno dell'adozione del suindicato decreto legge, l'esecutivo bis Conte non ha presentato uno straccio alle Camere. A proposito: la Corte Costituzionale è al corrente di questo fattaccio, in punta di diritto delinquenzial-criminale?

Legge 23 agosto 1988, numero 400
  
Inoltre, la legge 23 agosto 1988, numero 400, all'articolo 15 stabilisce senza equivoci:

«1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell’articolo 77 della Costituzione sono presentati per l’emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto-legge" e con l’indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessita’ e di urgenza che ne giustificano l’adozione, nonché dell’avvenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. Il Governo non può, mediante decreto-legge:
a) conferire deleghe legislative ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione;
b) provvedere nelle materie indicate nell’articolo 72, quarto comma, della Costituzione;
c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;
d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;
e) ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.
3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
4. Il decreto-legge e’ pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge.
5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest’ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.
  1. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purché definitiva, nonché della mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».




Alla luce di quanto spiegato ancora una volta all'opinione pubblica, si ribadisce che il decreto legge 19/2020 - peraltro palesemente incostituzionale ed anticostituzionale, poiché mediante una norma di rango inferiore ha sospeso il diritto universale e costituzionale della libertà, con cui sono stati reiterati gli arresti domiciliari della popolazione italiana, ed al contempo ha paralizzato l'Italia - viola anche gli articoli 76 e 77 della nostra Costituzione, nonché, appunto la legge 400/1988. Il suddetto decreto legge è giunto ufficialmente all'attenzione della Camera dei deputati il 31 marzo 2020 mentre all'Assemblea del Senato è approdato il 7 maggio 2020. Dunque, sia l'inquilino pro tempore del Quirinale che il governo del Conte bis hanno calpestato impunemente la Costituzione italiana e una legge dello Stato. Il capo dello  Stato Mattarella dovrebbe essere posto in stato d'accusa, in virtù dell'articolo 90 della Costituzione. Già, ma c'è un Parlamento indipendente, all'altezza dei tempi e della situazione? Quella in atto non è evidentente una tutela della salute individuale e collettiva, piuttosto una sporca operazione di ingegneria sociale, per instaurare un nuovo ordine mondiale, basato sull'esclusione disumana e il distanziamento sociale. C'è un giudice almeno a Berlino?


Riferimenti: