Alla
c.a.
del
Dirigente del Comprensorio Scolastico
ISTITUTO XXXXXXXXXX
Via
Xxxxxxxx CITTA’ (PR)
Sindaco
del COMUNE DI XXXXXX
p.e.c.
Prefettura
di XXXXXXXX
p.e.c.
COMANDO CARABINIERI STAZIONE XXXXXXXXX
p.e.c.
Del
Funzionario
Sig.
COGNOME Nome ASL COMUNE
p.e.c.
………………….
Sig.
COGNOME Nome ASL PROVINCIA
p.e.c.
………………….
Sig.
COGNOME Nome ASL REGIONE
p.e.c.
………………….
Del
Ministro Della Salute LORENZIN Beatrice
Segretariato
generale
seggen@postacert.sanita.it
Direzione
generale della prevenzione sanitaria
dgprev@postacert.sanita.it
Direzione
generale della programmazione sanitaria
dgprog@postacert.sanita.it
Direzione
generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio
Sanitario Nazionale
dgrups@postacert.sanita.it
Direzione
generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
dgfdm@postacert.sanita.it
Direzione
generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
dgrst@postacert.sanita.it
Direzione
generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza della cure
dgvesc@postacert.sanita.it
Direzione
generale degli organi collegiali per la tutela della salute
dgocts@postacert.sanita.it
Direzione
generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
dgcori@postacert.sanita.it
Notifica con diffida
Io sottoscritto Nome Cognome, nato a...........
il..., e residente in via
………….. n. …., CITTA’(PR) in qualità di Padre/Madre,
del bambino Nome Cognome, nato a ... il ...... e residente in via …………. Città (PROVINCIA)
consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così
come espressamente stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
PREMESSO CHE
In tale diffida si manifesta
espressamente la carenza di completezza di nozioni all'interno del consenso
informato in ambito vaccinale ed il grave abuso di potere del governo pro tempore italiano.
Nel modulo del consenso
informato non vi è traccia
alcuna dei rapporti rischi/benefici di ogni singolo protocollo vaccinale.
In questa diffida si manifesta
la presa di coscienza di trattati internazionali ratificati dal Governo
Italiano e la carta costituzionale della Repubblica Italiana in vigore dal 1948 con cui le seguenti norme di rango minore, ovvero il decreto
legge 73/2017 coordinato con la legge di conversione 119/2017, approvata il 31 luglio 2017 entrano in palese
conflitto.
Non è stata dichiarata alcuna emergenza
sanitaria dall'OMS sul territorio dell'Italia.
In questa diffida si manifesta inoltre la presa di
coscienza della sentenza della Consulta (1/2014) in cui, pronunciandosi sulla
incostituzionalità della legge elettorale 270 del 2005 “porcellum”, sospende
costituzionalmente lo Stato dalle sue funzioni, delegittimando il Governo e il
Parlamento, se non per la sola funzione di “rientro nei
ranghi costituzionali” per giungere a prossime elezioni. Questo
prefigura una situazione di “simulazione di Stato”, che
lascia l’interrogativo
se, e chi è legittimato e responsabile della
messa in atto di tale legge sui vaccini.
Tutti le informazioni contenute
in questa diffida sono fatti oggettivi da chiunque verificabili e non mere opinioni.
Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo recepita e ratificata dal Governo Italiano con
la legge 881/1977
Articolo 12: Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie
nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua
corrispondenza, né a
lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad
essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 26: Ogni individuo ha diritto
all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le
classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere
obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla
portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a
tutti sulla base del merito.
L'istruzione deve essere indirizzata al pieno
sviluppo della personalità umana
ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la
comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali
e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento
della pace.
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da
impartire ai loro figli.
Articolo 29: Ogni individuo ha dei doveri verso la
comunità,
nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua
personalità.
Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a
quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il
riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste
esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una
società democratica.
Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati
in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.
Convenzione
Europea dei diritti dell'Uomo, recepita e ratificata dal Governo Italiano con
la legge 848/1955
Articolo 8: Diritto al rispetto della vita privata
e familiare
Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita
privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in
quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una
misura che, in una società democratica,
è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere
economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o
della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Articolo 17: Divieto dell’abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Convenzione può
essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, gruppo o
individuo di esercitare una attività o
compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o
porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni maggiori di quelle previste in detta
Convenzione.
Protocollo
addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, recepito e
ratificato dal Governo Italiano con la legge 848/1955
Articolo 2: Diritto all’istruzione
Il diritto all’istruzione non può essere rifiutato
a nessuno. Lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo
dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di
provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni
religiose e filosofiche.
Convenzione
sui Diritti dell'Uomo e la Biomedicina, recepita e ratificata dal Governo
Italiano con la legge 145/2001
Articolo 2: Primato
dell’essere umano
L'interesse e il bene
dell'essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza
Articolo 5: Regola
generale
Un intervento nel campo della salute non può essere
effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e
informato.
Questa persona riceve innanzitutto una informazione
adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i
suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente
ritirare il proprioconsenso.
Articolo 21: Divieto di
profitto
Il corpo umano e le sue
parti non debbono essere, in quanto tali, fonte di profitto.
Carta
dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
Articolo 3 : Ogni
individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell’ambito della medicina
e della biologia devono essere in particolare rispettati:
- il consenso libero e
informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge
- il divieto delle
pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione
delle persone
- il divieto di fare
del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro
- il divieto della
clonazione riproduttiva degli essere umani
Convenzione sui Diritti del Bambino ratificata dal Governo
Italiano con la legge 65/1992
Articolo 2
1. Gli Stati Parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati
nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla
loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni
considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di
opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti
legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione
finanziaria, dalla loro incapacità, dalla
loro nascita o da ogni altra circostanza.
2. Gli Stati Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati
affinché il fanciullo sia effettivamente
tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla
condizione sociale, dalle attività,
opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti
legali o dei suoi familiari.
Articolo 16
1. Nessun fanciullo sarà oggetto
di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua
famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti
illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro
tali interferenze o tali affronti.
Articolo 28.
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto del fanciullo
all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale
diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità:
a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per
tutti;
b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento
secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad
ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in
caso di necessità;
c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con
ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico
e professionale siano aperti ed accessibili ad ogni fanciullo;
e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di
abbandono della scuola.
2. Gli Stati Parti adottano ogni adeguato provvedimento per
vigilare affinché la disciplina scolastica sia
applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione.
Convenzione
sul Diritto dei Trattati, adottata a Vienna il 23/5/1969 e ratificata dal
Governo Italiano con la legge 112/1974
Articolo 27 : Diritto interno e rispetto dei trattati
Una parte non può invocare le disposizioni della propria
legislazione interna per giustificare la mancata esecuzione di un trattato.
Articolo 29 :.
Applicazione territoriale dei trattati
Salvo che un diverso intendimento non risulti dal trattato o non
sia stato altrimenti accertato, un trattato vincola ciascuna delle parti per
tutto l'insieme del suo territorio.
Articolo 34 : Norma
generale riguardante gli Stati terzi
Un trattato non crea ne' obblighi ne' diritti per uno Stato
terzo senza il consenso di quest’ultimo.
COSTITUZIONE
ITALIANA
Articolo 2: La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità,
e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Articolo 13: La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di
ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato
dell'autorità giudiziaria
e nei soli casi e modi previsti dalla legge .
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla
legge l'autorità di
pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere
comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida
nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni
effetto.
E` punita ogni violenza fisica e morale sulle
persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della
carcerazione preventiva.
Articolo 32: La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Codice
Deontologico Medico (art. 16)
Corte
di Cassazione, Sentenza n°23676/2008
Una sanzione pecuniaria
prevede una discriminazione di estrazione sociale, poiché genera un conflitto
tra chi ha i mezzi economici per poter far fronte alla sanzione e chi non ne
ha, violando:
ARTICOLO 2
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
ARTICOLO 14 Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo
Per i suddetti motivi e
normative suindicate, pertanto
DIFFIDO
QUALSIASI ORGANO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E QUALUNQUE SUO RAPPRESENTANTE, DI QUALSIASI
GRADO; QUALUNQUE RAPPRESENTANTE DI QUALSIASI APPARTENENZA A QUALSIASI ENTE, A
NOTIFICARE DOCUMENTI E/O CONVOCAZIONI E/O RICHIESTE RIGUARDANTI OBBLIGO
VACCINALE RELATIVO AL MINORE Nome Cognome
DIFFIDO L’ISTITUTO SCOLASTICO O NIDO O ASILO A
SOTTOPORRE IL MINORE Nome Cognome, DURANTE LA SUA PERMANENZA NELLA STRUTTURA, A QUALSIASI VISITA
DI TIPO MEDICO-SANITARIO DA PARTE DI PERSONALE DELLE ASL, PEDIATRI, MEDICI,
PARAMEDICI DI QUALSIASI APPARTENENZA AD ENTI DEPUTATI ALLA SALUTE PUBBLICA,
SENZA LA PRESENZA DEI GENITORI
DIFFIDO INOLTRE L’ISTITUTO
SCOLASTICO O NIDO O ASILO A SOTTOPORRE IL MINORE Nome
Cognome, DURANTE LA SUA PERMANENZA NELLA
STRUTTURA, A QUALSIASI TIPO DI TRATTAMENTO MEDICO, IN PARTICOLAR MODO A
QUALSIASI TIPO DI VACCINAZIONE, SENZA LA PRESENZA DEI GENITORI.
DIFFIDO INOLTRE L’ISTITUTO
SCOLASTICO O NIDO O ASILO A SOTTOPORRE IL MINORE Nome
Cognome, A QUALSIASI INTERROGATORIO,
RICHIESTA VERBALE, RICHIESTA SCRITTA, E QUALSIVOGLIA COMUNICAZIONE IN OGNI
FORMA QUESTA POSSA ESSERE ESPRESSA.
OGNI EVENTUALE RICHIESTA,
COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE DEVE AVVENIRE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN VIA
UFFICALE DIRETTAMENTE AI GENITORI E NON TRAMITE IL MINORE.
DIFFIDO INOLTRE
L’ISTITUTO SCOLASTICO O NIDO O ASILO A DISCRIMINARE IL MINORE Nome Cognome,
ISOLANDOLO DA ATTIVITA’ SCOLASTICHE E RICREATIVE DI GRUPPO, A SPOSTARLO DI
CLASSI DIFFERENTI DA QUELLA GIA DI APPARTENENZA. AD IMPUTARE A LUI EVENTUALI
CASI DI SOPPRAVVENUTO CONTAGIO.
Faccio presente a
tale proposito, che sarebbe obbligo dell’istituto scolare far rispettare la
quarantena delle 6 settimane prevista per alcuni vaccini, a garanzia dei
soggetti “deboli”. Faccio presente che l’immunità vaccinale non previene il
contagio, ma solo gli effetti del contagio stesso. Quindi i portatori di
contagio, possono essere sia i vaccinati che i non vaccinati. E che tra i
soggetti presenti nell’istituto scolastico, sono presenti, adulti di cui non si
conosce la reale immunizzazione, e che la vaccinazione non è garanzia di
immunizzazione.
DIFFIDO INOLTRE L’ISTITUTO
SCOLASTICO O NIDO O ASILO AD ACCOMPAGNARE E/O CONSEGNARE IL MINORE Nome Cognome, A TERZI (fatta eccezione
di quelli espressamente indicati al ritiro del minore all’uscita scolastica, in
forma scritta sul diario scolastico o su modulo). IN PARTICOLAR MODO A
QUALSIASI PERSONALE DI ENTI DEPUTATI ALLA SALUTE PUBBLICA E A ORGANI GIUDIZIALI.
L’ISTITUTO DEVE AVVERTIRE I GENITORI ED ATTENDERE IL LORO ARRIVO.
L’OPPOSIZIONE A TALE DIFFIDA IN QUALSIASI FORMA,
SCRITTA O VERBALE, UFFICIALE O UFFICIOSA, COSTITUIRA’ FONDAMENTO PER
IMMEDIATA DENUNCIA ALLA PROCURA DELLA
REPUBBLICA, AL TRIBUNALE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL'UOMO DI GINEVRA E ALLA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO DI STRASBURGO.
NOTIFICO
INOLTRE
ALL’ISTITUTO SCOLASTICO O NIDO O ASILO che la mancata accettazione di iscrizione
e di possibilità di frequenza scolare, anche per i non vaccinati, vista la non
chiara legittimità della possibilità di operare del governo e del capo dello
stato, apre uno scenario di “non legalità” della legge stessa emanata e quindi,
FINO A QUANDO QUESTA LEGITTIMITA’ NON SARA’ CHIARITA, SI RITIENE L’ISTITUTO
SCOLASTICO RESPONSABILE IN PRIMIS DELLA MANCATA APPLICAZIONE DEI TRATTATI
INTERNAZIONALI DEL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE.
Diffido e nego il consenso al trattamento dei miei
dati personali e di quelli dei miei figli (di mio figlio)
minori/e. In particolar modo diffido
e nego la diffusione di qualsiasi dato di carattere sanitario (quali ad esempio
certificati e/o libretti vaccinali), stato di salute, credenza religiosa e
politica a terzi. Questa diffida e negazione annulla qualsiasi precedente consenso
dato.Direttiva 95/46/CE (D.Lgs 196/03) - D.U.D.U. - C.E.D.U.
Città, lì 00/00/2017
________________________________
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