Noi italiani non ci facciamo mancare mai niente, specie se
si tratta di normativa ambientale. E così adesso abbiamo inventato il disastro
ambientale "abusivo", e cioè un disastro che può essere punito solo
se commesso "abusivamente". Altrimenti, il fatto non sussiste e
l'imputato viene assolto.
Ma andiamo con ordine. Sappiamo tutti che sono ormai più di
15 anni che si parla di introdurre nel nostro codice penale i delitti contro
l'ambiente, come hanno già fatto tutti i paesi della UE e come richiesto da
apposita direttiva comunitaria. Ma, inspiegabilmente, pur se tutte le forze
politiche si sono sempre dette a favore, i vari DDL che si sono susseguiti nel
tempo si sono sempre arenati. E più passa il tempo, più si addolciscono.
L'ultimo DDL sarà esaminato questa settimana dalla
Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nel testo modificato dal Senato
il 4 marzo 2015; e, se la Camera non apporterà ulteriori variazioni, diventerà
legge dello Stato.
Molto si è già scritto, anche su questo sito, a proposito
del contenuto di questo DDL. Io stesso, in una relazione richiestami dal gruppo
misto del Senato (e pubblicata da Lexambiente) avevo svolto alcune osservazioni
critiche, ma mai avrei pensato che si arrivasse al disastro ambientale abusivo.
Rinviamo, allora, ad un prossimo futuro una analisi più
dettagliata del testo licenziato dal Senato e occupiamoci subito di questo ultimo
colpo di genio del nostro legislatore.
Limitandoci, quindi, strettamente, al tema
dell'"abusivamente", sembra sufficiente leggere le fattispecie
criminose-base di cui ai nuovi art. 452-bis ("inquinamento
ambientale") e 452-quater ("disastro ambientale"), come risulta
dal sintetico prospetto che segue dove sono messi a raffronto i testi di Camera
e Senato.
*magistrato
fonte:
riferimenti:
Cit. : "inspiegabilmente i vari DDL si sono sempre arenati"
RispondiEliminaPer forza! Altrimenti dovrebbero incarcerare mezza Italia!