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di Gianni Lannes
Sigonella o Saigon...ella? E poi c'è il pericoloso MUOS a Niscemi: uno dei quattro terminali mondiali per la guerra globale. Lucine colorate a intermittenza? No: missili pilotati a distanza sulle teste degli ignari italiani. Di notte basta scrutare il cielo per vedere i droni di guerra del Pentagono sfrecciare sullo Stivale. Il loro rombo è incessante. In base a cosa? Accordi segreti e super segreti mai portati all'attenzione del popolo “sovrano” italiano o ratificati dal Parlamento: dal BIA del 1954, fino ai giorni nostri, senza contare l'armistizio corto di Cassibile del 1943 (un favore infinito alla mafia siculo-statunitense). Ultimi arrivati i droni armati USA, stazionati a Sigonella, che di giorno ma soprattutto di notte sorvolano il Belpaese. Nel 2010, per esempio, il governicchio tricolore (Berlusconi IV) ha siglato l'ennesimo accordo sotto banco con Washington, mai reso di dominio pubblico, attraverso cui le autorità italiane d’allora avevano dato il semaforo verde all’utilizzo di alcuni droni – sulla carta - per ragioni di ricognizione – “intelligence, surveillance and reconnaisance”, così come nel 2016 (esecutivo Renzi).
Infatti, esattamente il 22 febbraio 2016, il Wall Street Journal ha rivelato che, dopo mesi di negoziato con la Casa Bianca e il Pentagono, finalmente il Governo italiano aveva dato il ‘via libera’ alla presenza di droni armati statunitensi nella base militare di Sigonella (tra le province di Siracusa e Catania), da impiegarsi in missioni militari in Libia e, più in generale, nel Nord Africa contro le milizie dello Stato Islamico. E adesso scalda i motori il Collaborative Combat Aircraft: si tratta di un progetto in cui la Marina e l'Aeronautica statunitensi intendono sviluppare un veicolo aereo senza pilota. Il drone sarà utilizzato insieme all''F-35 Lightning, cacciabombardiere a capacità nucleare.
L’utilizzo dei droni nel quadro di conflitti armati internazionali solleva innumerevoli dubbi morali e giuridici, non solo sul piano del diritto costituzionale italiano. Infatti, i predetti accordi segreti sottoscritti da governanti nostrani, sono da considerarsi a tutti gli effetti un’intesa non giuridicamente vincolante.
Gli Stati membri dell’Alleanza atlantica hanno concluso, nel 1951, un’apposita Convenzione, a Londra, disciplinante lo status delle proprie Forze Armate nell’ambito delle operazioni NATO (NATO-SOFA). Parallelamente a questo corpus normativo generale di carattere militare, si fa riferimento addirittura al poco noto Trattato di Washington. È il caso, appunto, del Bilateral Infrastructure Agreement (BIA) tra Italia e Stati Uniti, concluso nel 1954 e anch’esso mai reso pubblico. Il BIA regola, a livello generale, le modalità per l’utilizzo delle basi concesse in uso alle Forze USA sul territorio nazionale ed è conosciuto come ‘accordo ombrello’, poiché si limita a fornire delle indicazioni di massima circa lo stanziamento di contingenti militari statunitensi nelle basi militari su territorio italiano. A tale accordo segue il Memorandum of Understanding tra il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d’America e il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana relativo all’uso delle installazioni e infrastrutture da parte degli USA in Italia, firmato il 2 febbraio 1995 a Roma (Shell Agreement); esso predispone una sorta di ‘schema generale’ per gli accordi specifici di ogni singola base, ed è nell’ambito di tale schema che è stato concluso, il 6 aprile 2006, l’accordo relativo alla base di Sigonella (Technical Arrangement on Sigonella).
Quest’ultimo accordo disciplina la presenza del contingente statunitense nel complesso militare siciliano, denominato ufficialmente Naval Air Station Sigonella, meglio noto come ‘The Hub of The Med’ per la sua posizione strategica nel Mediterraneo e, soprattutto, per l’elevato numero di militari e civili statunitensi in loco impiegati per la guerra nel mondo. Il Technical Arrangement on Sigonella è strutturato in 20 “Sections e 13 Annexes”. L’articolo 1 della Section V («Use and Operation») precisa che «[t]he installations at Sigonella are peace-time military installations … in accordance with the BIA»; la Section VI («Command»), invece, si occupa di delimitare i rispettivi ambiti di competenza delle autorità italiana e statunitense sulle operazioni militari.
Dopo aver stabilito che la base è posta, in via generale, sotto il comando dell’autorità italiana, salvo alcune infrastrutture a uso congiunto e zone esclusivamente riservate all’autorità statunitense (art. 1 Section VI e Section. XV), l’articolo 3 Section VI attribuisce però al Comandante statunitense «full military command over US personnel, equipment and operations»: le operazioni militari (tra cui figura, evidentemente, l'impiego di droni armati) rientrano dunque a pieno titolo nella sfera di competenza del comando statunitense, fatto salvo un preciso obbligo di notifica all’autorità italiana per quel che concerne «all significant US activities, with specific reference to the operational and training activity». A chiarire la portata del termine «significant» provvede l’Annex 5 («Command relationship»), il quale, nella parte dedicata al Comandante statunitense, precisa che detto termine «is intended to exclude all routine activities». In altri termini, qualsiasi operazione militare che trascenda l’attività ‘di routine’ della base (un attacco armato contro obiettivi situati in Stati terzi) dovrà essere portata all’attenzione del Comandante italiano quale garante della sovranità dello Stato ospitante. Al Comandante italiano spetta, di contro, l’onere di avvisare il suo corrispondente laddove ritenga che le attività statunitensi non rispettino l’«applicable Italian law» (Annex 5) nonché, se del caso, quello di intervenire «to have the U.S Commander immediately interrupt U S. activities which clearly endanger life or public health and which do not respect Italian law». In teoria una limitazione è espressamente regolata dall’articolo 4 (Section VI), in virtù del quale «[p]ermanent increases of the operational component and relative support shall be authorized by the Italian National Authorities». L’ipotesi qui prevista concerne una modifica non temporanea delle operazioni belliche da realizzarsi a partire dalla base di Sigonella (come ad esempio il trasferimento, lo stoccaggio e l’impiego di droni armati), modifica che, proprio a motivo del carattere «permanente», richiede un esplicito assenso da parte del Governo italiano.
Un precedente accordo è stato siglato nel settembre 2010, anch’esso mai pubblicato, con il quale il Governo italiano dell’epoca ha acconsentito all’impiego, sempre a partire dalla base di Sigonella, di alcuni droni ai soli fini di ricognizione (intelligence, surveillance and reconnaisance – ISR). Oggetto di tale accordo, confluito nell’Attachment 5 all’Annex 12, sono tre unità di UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) di tipo RQ-4B Global Hawk dell’Aeronautica Militare Americana, ovvero dispositivi estremamente performanti nelle missioni di osservazione.
Un accordo relativo a una materia coperta dalla riserva di legge (articolo 80 Costituzione), non potendosi configurare come accordo meramente tecnico, non potrebbe perciò concludersi validamente in forma semplificata; dunque, in mancanza di un assenso (anche implicito) dell’organo legislativo pretermesso, esso non costituirebbe che un’intesa non giuridicamente vincolante, la quale, in altre parole, ‘vale finché vale’, potendo le parti sempre e liberamente sottrarvisi. Anche una lettura dell’articolo 46 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 è orientata nel senso di ritenere preponderante il requisito (consuetudinario) della violazione di una norma interna di importanza fondamentale su quello (convenzionale) della sua riconoscibilità «in buona fede e secondo la prassi abituale» (tale cioè da rendere tale violazione «manifesta»).
Poiché il Technical Arrangement, nella sua versione originale, non contiene di per sé alcuna indicazione circa le operazioni militari concretamente effettuate, limitandosi a regolare l’uso delle strutture e il riparto delle competenze, l’accordo sui droni armati, nella misura in cui preveda lo stoccaggio e i termini generali di impiego degli stessi, non si limita a ‘dare esecuzione’ all’accordo di concessione, ma, al contrario, lo ‘integra’. Infatti, esso ha l’effetto di autorizzare operazioni militari basate su una tecnologia di indubbia peculiarità e dal potenziale assolutamente innovativo (droni impiegati a fini di sorveglianza e, di attacco armato), con evidenti ricadute su norme di primaria importanza dell’ordinamento costituzionale interno (tra cui quelle in tema di ‘guerra’: articoli 11, 78, 87 comma 9). Un tale quadro rende la violazione di norme fondamentali (la competenza a stipulare) manifesta, e soprattutto non giustificata, in modo convincente, dall’argomento secondo cui vi sarebbe una prassi, in tema di basi militari, di senso opposto (non potendo una prassi contra legem assurgere a fonte normativa).
Infine, una precisazione è d'obbligo. Il BIA del 1954 e lo Shell Agreement del 1995, sono stati tutti conclusi in assenza di ratifica da parte dell’organo legislativo (il Parlamento italiano). Tanto gli accordi sulle basi militari quanto quelli relativi all’impiego di determinate tecnologie belliche in dette basi (inclusi i droni) non possono che rientrare, a pieno titolo, in quell’ultima categoria e necessitano dell’autorizzazione parlamentare alla ratifica.
Laddove si volesse ritenere, come il Governo di Washington fa, che la ‘war on terror’ sia inquadrabile come conflitto armato di carattere non-internazionale, una tale soluzione dovrebbe portare, di fatto, a un serio ripensamento dei termini dell’accordo con gli Stati Uniti, poiché l’Italia entrerebbe, o meglio è già entrata, a tutti gli effetti in uno stato di co-belligeranza. Laddove invece le operazioni militari con impiego di droni armati fossero da ascrivere alla categoria delle attività di semplice “law enforcement”, il quadro non risulterebbe semplificato, poiché: stante il dettato degli articoli 10 e 117 della Costituzione, della legge di autorizzazione alla ratifica della CEDU (Legge 4 agosto 1955, numero 848) e quindi degli obblighi convenzionali così come interpretati dalla Corte di Strasburgo (secondo il dettato delle sentenze gemelle della Corte Costituzionale, 348 e 349 del 2007), è sicuramente parte dell’ l’articolo 2 CEDU in materia di protezione del diritto alla vita: tale norma di protezione dei diritti umani fondamentali assume rilievo in quanto vieta qualsiasi forma di uccisione arbitraria o extra-giudiziale, come potrebbe essere qualificata l’uccisione di “target” sensibili (esseri umani) tramite droni armati, in assenza di legittima difesa. E laddove, gli USA scegliessero di ingaggiare un obiettivo non legittimo, non sarebbe l’Italia tenuta ad attivarsi per interrompere le operazioni e, così, prevenire una extrajudicial, summary or arbitrary execution? Potrebbe la stessa ‘disinteressarsi’ delle conseguenze, in termini di diritti umani, di un attacco armato partito dall'Italia che la stessa ha il potere e il dovere di arrestare? Insomma, in Italia, si è passati dall'invasione alleata (nel 1943) alla dominazione spacciata per liberazione. Oggi: dalla democrazia incompiuta alla tecnocrazia imperante.
Riferimenti:
https://2009-2017.state.gov/documents/organization/175025.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/02/06-406-Italy-Defense-Infrastructure.pdf
https://it.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/67/2016/04/USSSO-shell.pdf
https://www.airforce-technology.com/projects/collaborative-combat-aircraft-cca-usa/
https://www.airforce-technology.com/projects/next-generation-air-dominance-programme-us/
https://www.airforce-technology.com/projects/next-generation-air-dominance-programme-us/
https://www.airandspaceforces.com/collaborative-combat-aircraft-ngad-timeline/
https://mitchellaerospacepower.org/wp-content/uploads/2022/10/CCA_Policy_Paper_38-PRINT-2.pdf
https://milavreachout.org/naval-air-station-sigonella/
https://it.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/67/2016/04/USSSO-JMC-I-6.pdf
https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=muos
https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/2013/09/sicilia-1943-foto-robert-capa-foto.html
Gianni Lannes, Il grande fratello. Strategie del dominio, Draco edizioni, Modena, 2012.
Gianni Lannes, Italia USA e getta, Arianna editrice, Bologna, 2014.
Gianni Lannes, Bombe a...mare!, Nexus edizioni, Battaglia terme, 2018.
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