BIOGRAFIA

5.6.23

NEONATI SURROGATI!

 

foto Gilan

di Gianni Lannes

Quando l'uomo si sostituisce egoisticamente alla natura fa soltanto danni presenti e futuri. Piccoli esseri umani comprati al mercato globale, ordinati e preconfezionati su misura. Basta pagare, in denaro. Chi non può s'arrangia. Insomma, neonati e bambini come merci, cose ordinate e acquistate all'estero: il caso più eclatante è quello di Nichi Vendola.

Desta preoccupazione la notizia della registrazione da parte di due comuni del Trentino di bambini nati da procreazione surrogata praticata da coppie omosessuali, in spregio alla normativa vigente.

Di fatto, i sindaci hanno registrato ciò che in Italia si configurerebbe come un reato, poiché la legge 19 febbraio 2004, n. 40 dispone che possono accedere alla Pma le sole coppie sterili o infertili con componenti maggiorenni, di sesso diverso e coniugati o conviventi in età potenzialmente fertile.

In Italia le tecniche di Pma sono, quindi, tassativamente vietate ai single e alle coppie omosessuali, ma, nonostante ciò, capita ormai sempre più spesso che la norma venga aggirata praticando la Pma all'estero.

Nel caso di Trento la registrazione è avvenuta per espressa volontà del sindaco, forte della personale convinzione che «C'è un vuoto normativo che incide negativamente e in modo ingiustificato sui diritti dei minori. Si tratta di una situazione discriminatoria. In altri Paesi la questione è già stata risolta. La nostra giurisprudenza è contrastante, ma diversi sindaci hanno deciso di procedere a registrare atti di nascita con la doppia maternità, proprio interpretando il proprio doveri costituzionale. Ci sono stati anche tribunali che hanno ordinato agli uffici di stato civile di procedere».

La stessa Corte di cassazione, con la sentenza numero 8029/2020, ha statuito che «il riconoscimento di un minore concepito con il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo da parte di una donna legata in unione civile con quella che lo ha partorito, ma che non ha nessun legame biologico con il minore, si pone in contrasto con l'articolo 4, comma 3, della legge numero 40 del 2004 e con l'esclusione del ricorso alle predette tecniche da parte delle coppie omosessuali, non essendo consentita, al di fuori dei casi previsti dalla legge, la realizzazione di forme di genitorialità svincolate da un rapporto biologico, con i medesimi strumenti giuridici previsti per il minore nato nel matrimonio o riconosciuto».

Anche la Corte costituzionale ha affermato che spetta prioritariamente al legislatore, e non certamente alle iniziative del singolo, individuare il «ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana», per fornire, in maniera organica, adeguata tutela ai diritti del minore «alla cura, all'educazione, all'istruzione, al mantenimento, alla successione e, più in generale, alla continuità e al conforto di abitudini condivise» (sentenza n. 32 del 2021).

Sempre nel caso di Trento, peraltro, la registrazione è stata effettuata oltre il termine previsto dalla legge per la dichiarazione di nascita, che è di 10 giorni da quando un neonato viene alla luce: nel caso specifico la bimba è nata a Trento a dicembre, ma l'atto di nascita è stato firmato dal sindaco il 19 gennaio e gli uffici sono stati obbligati, come prevede la legge, a segnalare il ritardo al commissariato del Governo e alla Procura della Repubblica.

non è la prima volta che in Italia sindaci particolarmente solerti si sostituiscono al legislatore per cercare di normalizzare delle pratiche, a parere dell'interrogante, abominevoli.

Già nella scorsa legislatura il Parlamento aveva iniziato l'esame dell'A.C. 306 recante «Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40; in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano».

Con sentenze numero 32 e numero 33 del 2021, la Corte costituzionale aveva riscontrato la sussistenza di un grave vuoto di tutela dell'interesse del minore, poiché, seppur non vietato, non è garantito il riconoscimento dei legami affettivi del minore nato da procreazione medicalmente assistita praticata all'estero da una coppia dello stesso sesso. Alcuni bambini, quindi, rischierebbero di essere «non riconoscibili», subendo una compressione dei diritti da far valere nei confronti delle due persone che si sono assunte la responsabilità di comprarli, tra cui i diritti al mantenimento, all'educazione, all'istruzione, nonché quelli successori, soprattutto in caso di inadempimento e di crisi di coppia.

nelle stesse sentenze, la Corte costituzionale aveva rivolto un netto monito al legislatore, affinché colmasse il vuoto di tutela, concludendo che «non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell'inerzia legislativa, tanto è grave il vuoto di tutela del preminente interesse del minore»;

Recentemente il Ministero dell'interno ha diffuso la circolare 3/2023, ritenendo che la pratica perseguita da alcuni sindaci della trascrizione degli atti di nascita formati all'estero, e a maggior ragione la registrazione, debba essere interrotta.

Nella medesima circolare – richiamando la sentenza della Corte di cassazione n. 38162 del 30 dicembre 2022 – si afferma che l'adozione rappresenterebbe l'alternativa che consentirebbe di dare riconoscimento giuridico al legame di fatto con il partner del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e concorso nel prendersi cura del bambino dal momento della nascita.

La Corte costituzionale, nelle sentenze richiamate, aveva evidenziato l'inadeguatezza, in taluni casi, della «adozione in casi particolari» quale soluzione alternativa, considerato che potrebbe essere impraticabile nelle situazioni più delicate per il benessere del minore, quali la crisi della coppia e la negazione dell'assenso del genitore biologico o legale, visto che opera in ipotesi circoscritte, producendo effetti limitati, e che non assicura la creazione di un rapporto di parentela tra l'adottato e la famiglia dell'adottante e non interrompe i rapporti con la famiglia d'origine.

Riferimenti:

Gianni Lannes, Bambini a perdere, LPe, Cosenza, 2016.

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=neonati

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=bambini

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=vendola

Nessun commento:

Posta un commento

Gradita firma degli utenti.