di Gianni
Lannes
Segreti alleati indicibili. L’Italia è una colonia a stelle e strisce, imbottita di ordigni nucleari? Il Governo Meloni come reputa compatibile lo stoccaggio di armi nucleari in Italia con il trattato di non proliferazione nucleare sottoscritto dal nostro Paese? In base al decreto legislativo 17 marzo 1995, numero 230 e alla Convenzione di Aarhus (ratificata dalla legge italiana 108/2001), l’esecutivo tricolore intende mettere a conoscenza la popolazione italiana sui rischi alla salute, sulla radioattività ambientale e sui piani di evacuazione dei civili in caso di emergenza nucleare, dato che i suddetti programmi di sicurezza non risultano ad oggi conosciuti dalle autorità civili e dai cittadini?
Il trattato internazionale di non proliferazione nucleare sancisce l'obbligo di non ospitare ordigni nucleari e per gli Stati nucleari, di non dispiegare tali armamenti al di fuori del proprio territorio, nello specifico l'articolo 1 recita: «Ciascuno degli Stati militarmente nucleari, che sia Parte del Trattato, si impegna a non trasferire a chicchessia armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, ovvero il controllo su tali armi e congegni esplosivi, direttamente o indirettamente; si impegna inoltre a non assistere, né incoraggiare, né spingere in alcun modo uno Stato militarmente non nucleare a produrre o altrimenti procurarsi armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, ovvero il controllo su tali armi o congegni esplosivi».
Secondo quanto affermato
dall'Istituto affari internazionali nel documento «Il dibattito sulle armi
nucleari tattiche in Italia» nonostante l'esplicito impegno a «creare le
condizioni per un mondo senza armi nucleari», il nuovo Concetto strategico
della Nato adottato a Lisbona il 19 novembre 2010 ribadisce che «fintanto che
ci sono armi nucleari nel mondo, la Nato rimarrà una Alleanza nucleare». Ultimo
caso di dispiegamento avanzato (forward deployment), cinque paesi dell'Alleanza
atlantica – Belgio, Germania, Italia, Olanda e Turchia – continuano ad ospitare
armi nucleari tattiche (Ant) statunitensi all'interno dei propri confini. Il
tipo di arma nucleare a disposizione della Nato attualmente ospitata sul
territorio europeo è la bomba gravitazionale B-61, che è comunemente
classificata come tattica. Attualmente sono in servizio le versioni B61-3,
B61-4 e B61-10, costruite tra il 1979 e il 1989, con varie opzioni di potenza
da 0.3 a 170 chilotoni. Le bombe possono essere trasportate dagli aerei
statunitensi F-15E e F-16C/D e dagli aerei delle forze europee come gli F-16
belgi, olandesi, turchi e i Tornado italiani e tedeschi. Le bombe sono
custodite sotto il controllo americano dagli US Munitions Support Squadrons
(Munss).
Le atomiche di Washington, - come ho documentato
nel 2014 con la pubblicazione del libro di
inchiesta giornalistica ITALIA-USA E GETTA - sono presenti in Italia nelle basi
di Aviano e Ghedi, ma non solo. I portali Internet ufficiali dell'Aeronautica
militare statunitense (USAF) affermano che nella base di Aviano esistono
apparecchiature specifiche per il controllo e la manutenzione di questo genere
di armamenti. Come affermato dalla Corte internazionale di
giustizia mantenere una minaccia nucleare nei confronti di altri Paesi è un
illecito, per di più le armi nucleari in territorio italiano rappresentano un
pericolo per la salute e la vita di chi vive nei pressi di una installazione
nucleare militare.
Tra gli Accordi bilaterali USA-Italia, l’Air Technical Agreement (Accordo tecnico aereo Italia-Usa) del 30 giugno 1954 definisce i limiti delle attività operative, addestrative, logistiche e di supporto che i velivoli americani possono effettuare sul territorio italiano mentre il Bilateral Infrastructure Agreeement Accordo bilaterale italo-americano (BIA) sulle infrastrutture stipulato il 20 ottobre 1954 regola le modalità per l'utilizzo delle basi concesse in uso alle Forze USA sul territorio nazionale, generalmente conosciuto come «Accordo Ombrello», in conformità al BIA, sono stati approvati, nel corso degli anni, vari Memorandum d'intesa, tecnici e locali per regolamentare diversi aspetti connessi all'uso delle singole basi.
Tali accordi segreti confermano che le basi
militari utilizzate dagli Stati Uniti nel nostro Paese sono finora state
soggette a una duplice forma di controllo operata dalle autorità militari
statunitensi e italiane. I comandanti delle basi sono militari italiani ma essi
non hanno poteri di controllo sostanziale sulle attività poste in essere dagli
Stati Uniti, poiché si limitano a decidere in materia di numero dei voli, orari
dei voli, responsabilità di assistenza al traffico aereo. Il controllo di carattere
militare sul personale, l'equipaggiamento, i tipi di attività che vengono posti
in essere dagli Stati Uniti ricadono nella competenza del comandante
statunitense. Quanto al trattamento del personale delle basi, gli schemi di
accordi tecnici rinviano alle disposizioni contenute nel Trattato di Londra; si segnala che tali due ultimi Agreement, come ha
anche sottolineato il ministro Martino nel corso della comunicazione alle
Commissioni Difesa di Camera e Senato del 21 gennaio 2003, hanno una elevata
classifica di segretezza e non possono essere declassificati unilateralmente.
La dottrina nettamente maggioritaria (Mortati, Cassese, Barbera, Barile) non ritiene compatibile con il sistema l'esistenza di Trattati segreti ritenendoli illegittimi. Alcuni autori (Fois) giungono addirittura a chiedersi se un Trattato segreto, in quanto tale, abbia effetti giuridicamente vincolanti. La tesi dominante, ossia quella dell'illegittimità dei Trattati segreti poggia sulla ricostruzione dei principi costituzionali in materia, su quella dei rapporti tra organi costituzionali (in particolare tra Governo, Presidenza della Repubblica e Camere) e normativamente fa fulcro sull'articolo 80 della Costituzione. Secondo quanto affermato dal sottosegretario di Stato per gli affari esteri, pro tempore Scotti, la determinazione dell'Italia a sostenere il processo di disarmo nucleare è stata confermata anche nel Vertice di Lisbona, dove è stato approvato un nuovo concetto strategico della NATO, indirizzato verso un'ulteriore riduzione in Europa degli arsenali nucleari dell'Alleanza atlantica, la cui capacità di deterrenza dovrà dipendere sempre meno dal fattore nucleare.
Le bombe atomiche tattiche USA stoccate in
Italia sono state recentemente potenziate su disposizioni del Governo degli
Stati Uniti per consentirne l'utilizzo anche a bordo dei cacciabombardieri a
portata nucleare F35, in dotazione all’Aeronautica militare italiana.
Riferimenti:
Gianni Lannes, ITALIA USA E GETTA, Ariana editrice, Bologna, 2014.
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-12-21;839
https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=b61
https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=f35
https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=clima
https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=tnp
Allo scopo di procedere alla revisione degli Accordi Tecnici è stato approvato il Memorandum di intesa (MOU) noto come «Shell agreement» del 2 febbraio1995, in attuazione del BIA del '54, relativo alle installazioni ed infrastrutture concesse in uso alle Forza statunitensi in Italia. Esso prevede la stesura e la revisione del Technical Agreement (Accordo tecnico - TA) per ciascuna base utilizzata. Nel Memorandum si riconosce «l'opportunità di uniformare la stesura degli accordi tecnici che stabiliscono le procedure di applicazione del BIA per ogni installazione e/o infrastruttura e la necessità di definire le modalità per la restituzione delle infrastrutture...». A tal fine le Parti s'impegnano a negoziare nel quadro dei principali accordi esistenti, accordi tecnici per ciascuna installazione o infrastruttura (i modelli di tali accordi sono allegati al Memorandum e ne formano parte integrante). I modelli degli accordi tecnici in parola confermano che le basi militari utilizzate dagli Stati Uniti nel nostro Paese sono finora state soggette a una duplice forma di controllo operata dalle autorità militari statunitensi e italiane. I comandanti delle basi sono militari italiani ma essi non hanno poteri di controllo sostanziale sulle attività poste in essere dagli Stati Uniti, poiché si limitano a decidere in materia di numero dei voli, orari dei voli, responsabilità di assistenza al traffico aereo. Il controllo di carattere militare sul personale, l'equipaggiamento, i tipi di attività che vengono posti in essere dagli Stati Uniti ricadono nella competenza del comandante statunitense. Quanto al trattamento del personale delle basi, gli schemi di accordi tecnici rinviano alle disposizioni contenute nel Trattato di Londra. Il memorandum non incide sull’accordo del 1954 e successivi, ma vale per il futuro. Non si ha notizia di accordi successivi al 1995. Per quanto concerne i trattati internazionali, tale normativa ha disposto l'inserimento nella Raccolta Ufficiale e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli accordi ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni internazionali, ivi compresi quelli in forma semplificata e che non comportano pubblicazione ad altro titolo - in quanto leggi o decreti - (art. 1, comma 1, lett. f).
La legge 839 del 1984 prevede la pubblicazione trimestrale in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, nonchè la trasmissione ai Presidenti delle due Camere, di "tutti gli atti internazionali ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni estere, trattati, convenzioni, scambi di note, accordi ed altri atti comunque denominati"(art. 4).
La dottrina che si è occupata dei rapporti tra segreto di Stato e segretezza di pattuizioni internazionali (Motzo) esclude che queste ultime possano essere coperte dal segreto di Stato principalmente alla luce dei principi costituzionali rilevanti in materia. Altra dottrina (Labriola) non ha mancato di rilevare come la citata normativa in tema di pubblicazione degli atti internazionali costituisca prova ulteriore dell’illegittimità di atti e attività coperta da segreto in tema di pattuizioni internazionali.
·
Accordo bilaterale Italia – USA del 27 gennaio 1950 a
Washington sull’assistenza difensiva reciproca;
·
Accordo Italia-USA del 7 gennaio 1952 a Roma sulla
sicurezza reciproca;
·
Air Technical Agreement (Accordo tecnico
aereo Italia-Usa) del 30 giugno1954. Definisce i limiti delle
attività operative, addestrative, logistiche e di supporto che i velivoli
americani possono effettuare sul territorio italiano;
·
Bilateral Infrastructure Agreeement Accordo bilaterale
italo-americano (BIA) sulle infrastrutture, stipulato il 20
ottobre1954. Regola le modalità per l'utilizzo delle basi concesse in
uso alle Forze USA sul territorio nazionale ed è generalmente conosciuto come
«Accordo Ombrello». In conformità al BIA sono stati approvati, nel corso degli
anni, vari Memorandum d'intesa, tecnici e locali per
regolamentare diversi aspetti connessi all'uso delle singole basi.
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