BIOGRAFIA

1.12.21

STATO DI EMERGENZA NON PIU' PROROGABILE!

 


 

di Gianni Lannes

Non c'è variante virale benche' truffaldina - propinata dal sistema di dominio globale - che regga all'evidenza dei fatti. Per legge, in Italia lo "stato di emergenza" non è piu' prorogabile. Allora, quando termina definitivamente lo "stato di emergenza", dichiarato senza uno straccio di riscontro epidemiologico dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, che ha consentito prima a Conte e poi a Draghi con l'avallo del Mattarella, di uccidere la libertà in Italia e stramazzare l'economia, con poteri di deroga alle normative vigenti? In base al decreto legislativo numero 1 del 2018 (articolo 24, comma 3),«La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non puo' superare i 12 mesi, ed e' prorogabile per non piu' di ulteriori 12 mesi».

Dunque, in punta di diritto e a rigor di logica, alla data del 31 gennaio 2022, lo “stato di emergenza”, non potrà piu' essere procrastinato in alcun modo o per qualsivoglia giustificazione. Di conseguenza, decadranno istantaneamente tutte gli assurdi divieti terroristici in stile apartheid, imposti agli italiani, ma soprattutto l'obbligo ricattatorio di farsi iniettare a forza nel proprio organismo un siero sperimentale spacciato da Pig Pharma per toccasana vaccinale.

Lo “stato di emergenza” non è previsto dalla Costituzione repubblicana italiana, ma è disciplinato dalla legge ordinaria - la numero 225/1992 - che ne stabilisce la durata e i requisiti necessari. Esso, in ogni caso, non può limitare in alcun modo e per nessuna giustificazione i diritti costituzionali della popolazione.

La Costituzione repubblicana italiana prevede soltanto la deliberazione dello “stato di guerra” da parte delle Camere (all’articolo 78) con il quale il Parlamento conferisce al Governo i poteri necessari ad affrontare possibili conflitti bellici. Nessun riferimento, quindi, a crisi di qualsivoglia modalità: economiche, sanitarie o catastrofi naturali oppure artificiali.

All’articolo 77 i padri costituenti hanno previsto la possibilità in capo al Governo di adottare provvedimenti provvisori con forza di legge (il decreto legge che il Parlamento può convertire in legge entro 60 giorni) soltanto ed esclusivamente in “casi straordinari di necessità e urgenza” che però non si sono verificati negli ultimi due anni.

La deliberazione dello “stato di emergenza” spetta esclusivamente al Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio, oppure ad un Ministro con portafoglio o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Con questa si conferisce al capo del dipartimento per la protezione civile il potere di ordinanza nelle zone interessate dall’emergenza che possono essere singoli comuni, città, regioni, aree delimitate o l’intero Paese.

Secondo il dettato della legge 225/1992 e successive modifiche, lo stato di emergenza è proclamato al verificarsi o nell’imminenza di calamità naturali o eventi connessi, all’attività dell’uomo in Italia. Esempi tipici sono le calamità naturali e i disastri ambientali, sovente provocati dall'uomo.

Inizialmente la durata dello stato di emergenza era di 180 giorni al massimo, prorogabili per ulteriori 180 giorni; poi il decreto legislativo numero 1 del 2 gennaio 2018 (governo Gentiloni con Mattarella al Quirinale) ne ha raddoppiato i limiti: si è passati da 12 mesi al massimo prorogabili per altri 12 mesi, per un totale di 2 anni. Una singolare coincidenza preventiva?

Dopo la proclamazione dello “stato di emergenza”, il capo del dipartimento della protezione civile può emanare delle ordinanze in deroga alle disposizioni ordinarie, ma garantendo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento.

La legge 24 febbraio 1992 numero 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) come modificata dal Decreto Legge numero 59/2012 (Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile), all'articolo 5 reca norme concernenti lo stato di emergenza e il potere di ordinanza ad esso connesso.

In particolare l'articolo 5, comma 1, della legge 225/1992, così come integrato dal Decreto legge 59/2012, prevede che la delibera con cui viene dichiarato lo stato di emergenza: può essere emanata non solo al verificarsi degli eventi calamitosi, ma anche nella loro imminenza; dispone in ordine all'esercizio del potere di ordinanza, conferendo al Consiglio dei Ministri una competenza attributiva di tale potere; la norma non effettua una previa individuazione del novero dei potenziali destinatari, fatta salva l'indicazione contenuta nel successivo comma 2, che conferisce potere di ordinanza al Capo del Dipartimento per la protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza; l'ordinanza deve essere oggetto di intesa con le regioni territorialmente interessate; deve indicare l'amministrazione pubblica competente in via ordinaria per il coordinamento degli interventi successivi alla scadenza dello stato di emergenza.

Alla luce della situazione corrente e dell'imprescindibile dettato costituzionale, gli arresti domiciliari (lockdown) della popolazione italiana non sono di fatto giustificati in alcun modo dallo Stato di diritto, ormai trasformato in uno Stato di Polizia, o peggio, in un regime eterodiretto dall'estero - col beneplacito quirinalizio di Sergio Mattarella - che impedisce a cittadine e cittadini di vivere liberamente e ha già traumatizzato infanzia e adolescenza mediante la criminale chiusura di scuole e università, impedendo la spontanea socializzazione. Nel Belpaese (ormai privo di sovranità e indipendenza) si è passati in un lampo dalla democrazia incompiuta alla tecnocrazia imperante, telecomandata per giunta da lontano. Stato di emergenza trasformato in Stato totalitario (con il consenso delle vittime), grazie alla paura inoculata in massicce dosi ogni giorno nel corpo sociale. In uno Stato di diritto, qualsiasi governo, anche l'esecutivo piu' sgangherato, deve necessariamente aver adottato tutte le misure necessarie affinche' la democrazia possa tornare alla luce della libertà.

Riferimenti:

http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo

https://temi.camera.it/leg17/post/app_emergenza_e_ordinanza.html?tema=temi/sistema_protezione_civile

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-24;225

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;59

https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/protezioneCivile

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00737/sg

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=mattarella

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=conte

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=draghi

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=speranza

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/2021/10/covid-19-la-truffa-del-secolo.html

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=von+der+leyen

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=coronavirus

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=vaccini

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=menzogna

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=libert%C3%A0

 

Gianni Lannes, IL GRANDE FRATELLO. STRATEGIE DEL DOMINIO, Draco Edizioni, Modena, 2012.

Gianni Lannes, VACCINI DOMINIO ASSOLUTO, Nexus Edizioni, Battaglia Terme, 2017.

Gianni Lannes, VACCINI CAVIE CIVILI E MILITARI, Nexus Edizioni, Battaglia Terme, 2018.

Gianni Lannes, IL GRANDE FRATELLO, Draco edizioni, Modena, 2012.

1 commento:

  1. Vaccinazione obbligatoria solo x i politici,i preti,e gli exstracomunitari

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