BIOGRAFIA

17.9.21

GREEN PASS: FUORILEGGE!

 

Pescara : avviso anti green pass in piscina (15 settembre 2021)!

di Gianni Lannes

Il green pass o lasciapassare sanitario - ad un'attenta disamina giuridica - è a dir poco incostituzionale, anticostituzionale, illegittimo, illegale, antidemocratico, vale a dire fuorilegge. La Corte costituzionale cosa attende per intervenire?

L'articolo 32 della Costituzione repubblicana italiana parla chiaro: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.».

È evidente che l’interesse della collettività è qui invocato a giustificare la garanzia di «cure gratuite agli indigenti», e viene comunque dopo il «fondamentale diritto dell’individuo», che è di preservare la propria salute – e anche questo, sebbene fondamentale, non è scritto che vada garantito a ogni costo. Anzi, è precisato che una legge che imponga l’obbligo di un trattamento sanitario, anche supposto efficace, non dovrà «in nessun caso», violare «i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

Come si definiscono «i limiti imposti dal rispetto della persona umana»? A farlo sono i trattati internazionali sottoscritti dall'Italia in virtù dell'articolo 10: «L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.» In questo caso ciò si applica, in particolare, alla Convenzione di Oviedo del 1997 e alla Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, risalente all'anno 2000. La prima dichiara: «Un intervento nel campo della salute può essere eseguito solo dopo che la persona interessata ha dato ad esso un consenso libero e informato. Questa persona dovrà ricevere anticipatamente informazione appropriata sullo scopo e la natura dell'intervento come sulle sue conseguenze e rischi. La persona interessata può liberamente ritirare il consenso in qualsiasi momento.». La seconda, all’articolo 3, (“Diritto dell'integrità della persona”) recita: «1. Ognuno ha diritto alla sua integrità fisica e mentale. 2. Nei campi della medicina e della biologia deve essere in particolare rispettato quanto segue: – il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le procedure fissate dalla legge;». Dato che in caso di contrasto tra legge internazionale e legge nazionale è la prima a prevalere, è evidente che un decreto legge che contraddice il principio del consenso libero e informato è automaticamente nullo, per quella parte in cui lo contraddice e per tutto ciò che ne dipende. Ma c’è di più. Non solo i trattati internazionali suddetti, ma anche un più specifico regolamento europeo: il "Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021", è in palese contraddizione con la suddetta decretazione.

Il Regolamento numero 953/2021 dell’Unione europea stabilisce che gli Stati devono tassativamente «evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate». In particolare, il regolamento «non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati».

Riferimenti:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0954

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/30/21A04748/sg

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=green+pass

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=vaccini

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=coronavirus

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=draghi

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