di Gianni Lannes
Crimini contro l'umanità: eugenetica, tornaconto e dominio. L'autorità sospende a tempo indeterminato - mediante un pretesto non comprovato - i diritti fondamentali degli esseri umani e poi entra nel corpo e nel genoma delle persone, con sostanze dannose, non testate adeguatamente.
Percorrendo a ritroso le tappe del nuovo coronavirus, appare in tutta chiarezza l'operazione pianificata dai padroncini multinazionali del vapore. Fin dalla fase di Wuhan, l’obiettivo era arrivare a imporre la vaccinazione coatta a tutti gli esseri umani.
Peraltro, la campagna vaccinale porterà nelle casse dei produttori montagne di profitti economici, incluse le varianti o mutazioni e i richiami, causando l'indebolimento psico-fisico e la schiavitù del genere umano. Il fine evidente è il produrre un affare perpetuo, che si autoalimenta, in quanto l’esecuzione della campagna vaccinale durante l’epidemia stimola il formarsi di varianti (mutazioni adattative), le quali producono la domanda di ulteriori vaccinazioni, che a loro volta provocano altre varianti. Ecco la rendita perfetta, senza fine, senza saturazione di mercato, e che, essendo sostenuta dalla paura della morte, legittima ogni compressione dei diritti dell’essere umano: libertà, dignità, privacy, lavoro, risparmio, informazione; esso diventa un solido strumento di dominazione politica a livello globale.
Alla voce medicinali o farmaci non sufficientemente testati. I cosiddetti “vaccini” anti-Covid-19, attualmente autorizzati in modo condizionato al commercio dalla Commissione UE (Comirnaty di Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZenca ora Vaxzevria e Janssen) in realtà sono prodotti commerciali non assoggettati a fondamentali studi non soltanto clinici, per la verifica dell’efficacia e sicurezza, in barba ai principi giuridici nazionali ed internazionali, compreso il diritto dell'Unione europea. Non è stato realizzato alcuno studio sulle interazioni con altri medicinali (allegato I alla rispettiva Decisione di autorizzazione dell’immissione sul mercato). Inoltre, ancor più grave, queste sostanze corrispondono nel loro funzionamento esattamente a prodotti di “terapia” genica e sono idonee ad alterare il genoma, vale a dire l’identità biologica della persona.
La loro autorizzazione condizionata è avvenuta soltanto in base a una fraudolenta violazione della normativa dell’Unione Europea, grazie alle decisioni di esecuzione illegittime di autorizzazione della Commissione UE, attualmente sotto giudizio del Tribunale dell’UE a seguito di azioni per l'annullamento.
A tutt'oggi 15 aprile 2021 non è stata accertata in modo regolare una situazione di emergenza epidemiologica causata effettivamente dal SARS-CoV-2, non ancora identificato con esattezza scientifica; invece, da più di un anno si utilizzano in maniera del tutto abusiva e scientificamente non corretta i tamponi (test rT-PCR), nonché i cosiddetti tamponi rapidi (test antigenici). L’Organizzazione Mondiale della Sanità a partire da dicembre 2020 ha avvertito che i risultati di questi test da soli non sono una prova di un’infezione da virus. Dalla fine di gennaio 2020 le persone sottoposte al solo test rT-PCR (oppure persino a solo tampone rapido) con risultato positivo, erano e sono automaticamente dichiarate come infette da SARS-CoV-2. Nonostante le ormai ripetute indicazioni dell’OMS nel dicembre 2020 e nel gennaio 2021, la maggior parte dei paesi (tra cui anche l’Italia) continua nella pratica, mendace e incostituzionale, consistente nel dichiarare i cittadini “infetti da SARS-CoV-2” sulla base del mero risultato di un test PCR, oppure di un tampone rapido. Al momento dell’autorizzazione di immissione sul mercato dei cosiddetti “vaccini” Covid-19 le autorità si basavano su dati completamente fasulli.
La falsità dei dati “epidemiologici” derivanti dall’uso abusivo dei test PCR, è stata di recente accertata e confermata dal Tribunale Amministrativo di Vienna mediante la sentenza VGW-103/048/3227/2021-2 del 24 marzo 2021, e già prima dalla Corte di Appello di Lisbona (Portogallo) con la sentenza n. 1783/20 datata 11 novembre 2020. I giudici del Portogallo (Lisbona) e dell’Austria (Vienna) confermano che «per come sono impostati erroneamente i test PCR per SARS-CoV-2 (con un numero di cicli di amplificazione molto superiore al livello scientificamente valido) questi portano inevitabilmente ad un enorme numero di “falsi positivi”, fino al 95%». Inoltre, i giudici, confermano, che questi test di laboratorio non accertano l’infezione virale, ma che, invece, in caso di un risultato positivo al test, c’è rigorosamente bisogno dell’esame clinico del cittadino per la valutazione dei sintomi di malattia. Il che significa, che non possono essere prese misure che privano il cittadino dei suoi diritti fondamentali, soltanto a causa di un risultato di un mero test di laboratorio.
In Italia il decreto legge numero 44 del 1 aprile 2021, come tutte le precedenti misure di sospensione dei diritti fondamentali dei cittadini italiani, è radicalmente infondato perché basato su dati “epidemiologici” totalmente fasulli, inoltre viola gli articoli 11, 13 e 117 della Costituzione italiana, oltre che l’articolo 3 della Carta europea dei diritti fondamentali.
Secondo i meta-studi di John P.A. Ioannidis, l’epidemiologo più citato al mondo (Stanford University) il tasso di mortalità di Covid-19 è del 0,15 per cento. Dunque, non siamo al cospetto di una malattia che possa legittimare misure come quella di sottoporre una persona al trattamento con una sostanza sperimentale basata su tecnica genica non previamente testata. Inoltre, eccellenti medici di base italiani hanno dimostrato già un anno fa, che esistono da tempo medicinali, che, se utilizzati con scienza e coscienza, consentano la terapia a domicilio con straordinario successo! Il rappresentato intasamento delle terapie intensive degli ospedali è stato frutto di una errata applicazione di protocolli non corretti e della mancata redazione da parte degli organi dello Stato Italiano competenti del piano pandemico aggiornato. Se si è verificato tale intasamento è dovuto alle inaudite disfunzioni colpose e/o dolose di chi aveva il dovere di evitarle. È uno scandalo inaudito che debbano essere i medici ad adire ripetutamente la giustizia amministrativa (peraltro con successo!) per aver rispettato il loro dovere/diritto di utilizzare, secondo scienza e coscienza, i farmaci utili per la terapia a domicilio dei pazienti Covid-19 e per far sospendere istruzioni del Ministero della Salute e dell’AIFA che mettevano a grave rischio la salute e la vita dei pazienti covid-19 (Consiglio di Stato, sentenza numero 09070/2020 del 11.12.2020 e TAR del Lazio, Ordinanza numero 01412/2021 pubblicata il 04.03.2021). Nonostante ciò in molti ospedali italiani alcuni sanitari continuano ad applicare i protocolli sconfessati dallo stesso WHO perché prescritti dal ministero della salute.
Per tutte le sostanze sperimentali attualmente in uso e impropriamente definite “vaccini Covid-19”, allo stato delle conoscenze scientifiche, non è dimostrato che le persone “vaccinate” non si possano infettare e trasmettere il virus ad altri. Anzi, ci sono sempre più casi in cui persone già completamente “vaccinate” risultano essere portatori e trasmittenti del virus. Tali eventi sono tutti certificati anche nel rapporto ISS numero 4/2021 datato 13 marzo 2021. Lo scopo della “vaccinazione” è, anche secondo la previsione governativa, la “prevenzione” del contagio da SARS-CoV-2. Visto che le sostanze inoculabili sono, allo stato, autorizzate in maniera condizionata (perché difettano di tutta una serie di studi … come quelli sulla loro efficacia) ed esse non prevengono il contagio, la previsione già per questo motivo è, comunque, a prescindere dalla sua radicale incostituzionalità, non attuabile per impossibilità di raggiungimento dello scopo.
Nelle azioni di annullamento delle autorizzazioni di queste sostanze sperimentali pendenti davanti al Tribunale UE, è scientificamente dimostrato che queste sostanze non corrispondono ai presupposti di legge per essere considerati un “vaccino”.
Queste sostanze sperimentali comportano degli enormi rischi alla salute e vita dei pazienti. Innanzitutto, mancano gli studi a medio e lungo termine degli effetti di queste sostanze sviluppate in pochissimi mesi. Ad oggi, non sono accertabili e dimostrabili gli effetti a medio e lungo termine, che, però, tanti rinomati esperti internazionali predicono essere devastanti. Inoltre, come comprovano le perizie scientifiche depositate in Tribunale UE nei procedimenti attualmente pendenti, mancano non soltanto intere fasi degli studi clinici, ma latitano persino importanti fasi degli studi pre-clinici. Così i cittadini italiani e dell’UE sono degradati a cavie per la sperimentazione di queste sostanze definite “impropriamente” vaccini-Covid-19.
Tutto ciò costituisce una evidente violazione del Codice di Norimberga, della dichiarazione di Helsinki, della Convenzione del Consiglio d’Europa di Oviedo per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina, ripresa in Italia con la legge numero 154 del 28 marzo 2001. L’articolo 1 della Convenzione di Oviedo impegna gli Stati (tra cui l’Italia) alla protezione delle Libertà Fondamentali dell’essere umano riguardo l’applicazione della medicina. L’articolo 2 sancisce il primato assoluto dell’essere umano: “L’interesse e il bene dell’essere umano devono prevalere sul solo interesse della società o della scienza”. Ai sensi dell’articolo 5 “Nessun intervento in campo sanitario può essere effettuato se non dopo che la persona a cui esso è diretto vi abbia dato un consenso libero ed informato. La persona a cui è diretto l’intervento può in ogni momento ritirare liberamente il proprio consenso. Ai sensi dell’articolo 16 nessuna ricerca può essere intrapresa su una persona a meno che il consenso di cui all’articolo 5 non sia stato dato espressamente, specificamente e per iscritto, e dunque corrisponda ad un consenso informato.
Inoltre, secondo il diritto supra-nazionale ratificato in Italia, e che, dunque, è parte integrante e necessaria della nostra Costituzione, non si deve eseguire la sperimentazione se a priori si è a conoscenza che tale sperimentazione possa causare danni o morte. Dalla banca dati di EudraVigilance, che riporta i casi sospetti e ufficialmente segnalati (il numero reale è un multiplo di quello ufficiale perché la farmacovigilanza non funziona) di danni provocati dai cosiddetti “vaccini” anti-covid, risultano migliaia di morti e un enorme numero di gravissimi effetti dannosi post vaccinazione. Il numero totale dei casi di danni segnalati nell’UE per “vaccino Covid-19” ammontano alla data del 10 marzo 2021 a ben 238.986, di cui 3.423 morti, di cui 114 casi di trombosi cerebrali.
Un gruppo di illustri scienziati e medici provenienti da 25 paesi (Doctors for Covid Ethics) hanno inviato il 1° aprile 2021 una diffida alla direttrice generale dell’EMA chiedendo l’immediato arresto dell’applicazione delle sostanze sperimentali impropriamente definite “vaccino Covid-19”, e annunciando azioni legali per far accertare e dichiarare la responsalilità personale dei funzionari dell’UE che si rendono responsabili della violazione del Codice di Norimberga.
La previsione di cui all’articolo 4 del Decreto legge 1° aprile 2021 numero 44 configura per i rispettivi responsabili (membri del Consiglio dei Ministri) non solo il reato di violenza privata ma una grave estorsione, soprattutto, in considerazione dei dati ufficiali risultanti da EudraVigilance, in merito ai morti e danni gravissimi già segnalati, configura pure il reato di tentata lesione personale e di tentato omicidio plurimo aggravato a carico dei membri del Consiglio dei Ministri. Non è un caso che l’articolo 3 del predetto decreto legge preveda l’esenzione dei vaccinatori dalla responsabilità per omicidio colposo e lesioni. Ai sensi dell’articolo 51 del codice penale risponde del rispettivo reato anche chi ha eseguito l’ordine illegittimo del governo.
L'Italia è stata trasformata fulmineamente in un dispensario di orrori di Stato. E che dire dell'inibire da parte del ministero Speranza (circolare 8 aprile 2020) le autopsie e far cremare subito i corpi in modo che non si scoprissero gli errori diagnostici e terapeutici di cui sopra, il tutto al prezzo di circa centomila decessi evitabili, e senza di cui non si avremmo avuto il terrore, la accettazione di massa di assurde misure restrittive e il consenso alla vaccinazione forzata né il numero di morti richiesto per l’approvazione emergenziale dei vaccini;
E ancora: il prescrivere di registrare come morti di Covid-19 tutti i trapassati con Sars-cov-2 anche se deceduti per altre cause, comprese quelle traumatiche; come risulta dal costatare le statistiche Istat che descrivono gli stessi morti in numero degli anni precedenti. Quindi, il presentare al pubblico il virus come altamente letale, mentre la sua letalità si aggira globalmente tra lo 0,2 e lo 0,3 per cento, pari a quella di una comune influenza, e verosimilmente pronta a scendere ulteriormente, se ben curata, secondo i nuovi protocolli, maturati nell’ambito della esperienza territoriale. E così via: il secretare le relazioni del CTS e insieme il disattenderle da parte del governo italiano; l’equivocare e distorcere in senso allarmistico i dati statistici e i concetti clinici nella comunicazione per il pubblico; l’imporre misure di lockdown incoerenti e illogiche, nonché probabilmente controproducenti, in quanto impedirebbero l’endemizzazione del virus col suo conseguente depotenziamento; l’eseguire una campagna vaccinale in corso di epidemia, sapendo che può indurre la nascita di ceppi mutanti resistenti, e la loro diffusione, cose che in effetti si stanno avverando, esattamente in proporzione lineare con la pratica della asserita immunizzazione. C'è un giudice almeno a Berlino?
Riferimenti:
https://eudravigilance.ema.europa.eu/Decommissioned/Decommissioned.html
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210319151417/dec_151417_it.pdf
https://www.frei-netz.org/human-experiment-free
https://www.rete-libera.org/human-experiment-free
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210319151417/anx_151417_it.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00006/sg
https://www.youtube.com/watch?v=f2K0AmVg2W8
https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=draghi
https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/2021/04/2021-campi-di-concentramento-in-italia.html
https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=vaccini
https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=coronavirus
https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=oviedo
https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=norimber
https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=autodeterminazione
https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/2021/04/dallo-stato-di-diritto-al-regime.html
Gianni Lannes, IL GRANDE FRATELLO, Draco edizioni, Modena, 2012.
Gianni Lannes, VACCINI CAVIE CIVILI E MILITARI, Nexus Edizioni, Battaglia Terme, 2018.
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