BIOGRAFIA

6.1.21

INCUBO INFINITO?

 



di Gianni Lannes

Quando finisce lo stato di emergenza? Quando sarà stabilito dall'Unione europea il fallimento ufficiale dell'Italia?  Il Consiglio dei Ministri si accinge a prorogare in Italia - senza alcuna valida giustificazione scientifica e costituzionale - fino al 31 luglio 2021 il cosiddetto “stato di emergenza”. In base al decreto legislativo numero 1 del 2018 (art. 24, comma 3), «La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non puo' superare i 12 mesi, ed e' prorogabile per non piu' di ulteriori 12 mesi».

Prigionieri, reclusi, segregati, imprigionati, arrestati, lobotomizzati, soffocati, annichiliti, sottomessi, subordinati, passivi, inerti, remissivi, infettivi, malati, immuni o immortali?

Il comunicato stampa (in mostra sul portale di Palazzo Chigi) dell'esecutivo grulpiddino recita testualmente:

«Il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 2019) di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2) nella città di Wuhan, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus in Cina. Il giorno successivo il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale».

Sulla Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 26) dell'1 febbraio 2020 si legge:

«Vista la nota del 31 gennaio 2020, con cui il Ministro della salute

ha rappresentato la necessita' di procedere alla dichiarazione dello

stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 24 del decreto

legislativo n. 1 del 2018;Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera: 1) In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per

gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24,

comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' dichiarato,

per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».

A causa del nuovo coronavirus l’Italia sprofonda in “stato di emergenza”, appunto dal 31 gennaio 2020, con poteri di intervento in deroga alle normative vigenti nelle mani del Governo tricolore. Per questo da febbraio 2020 fino ad oggi ci sono succeduti una sgangherata serie di DPCM (provvedimenti amministrativi di rango giuridico minore) e decreti legge con misure coercitive e restrittive della libertà.

Erroneamente molti esperti di gran moda e tuttologi italidioti ritengono che lo “stato di emergenza” sia previsto dalla Costituzione repubblicana italiana, ma non è così, tale circostanza è disciplinata dalla legge ordinaria - la numero225/1992 - che ne stabilisce la durata e i requisiti necessari, ma non può in ogni caso limitare i diritti costituzionali della popolazione.

Insomma, lo “stato di emergenza” non è previsto dalla Costituzione italiana. Contrariamente a come molti televirologi della domenica e politicanti strampalati dichiarano in televisione sui giornaloni, lo “stato di emergenza” non trova spazio nel dettato costituzionale. Infatti, la Costituzione repubblicana italiana prevede soltanto la deliberazione dello “stato di guerra” (situazione ben diversa) da parte delle Camere (all’articolo 78) con il quale il Parlamento conferisce al Governo i poteri necessari ad affrontare possibili conflitti bellici. Nessun riferimento, quindi, a crisi di qualsivoglia modalità: economiche, sanitarie o catastrofi naturali (oppure artificiali).

All’articolo 77 i padri costituenti hanno previsto la possibilità in capo al Governo di adottare provvedimenti provvisori con forza di legge (il decreto legge che il Parlamento può convertire in legge entro 60 giorni) in “casi straordinari di necessità e urgenza”, ma non tramite i DPCM.

La deliberazione dello “stato di emergenza” spetta esclusivamente al Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio, oppure di un Ministro con portafoglio o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Con questa si conferisce al capo del dipartimento per la protezione civile il potere di ordinanza nelle zone interessate dall’emergenza che possono essere singoli comuni, città, regioni, aree delimitate o l’intero Paese.

Secondo il dettato della legge 225/1992 e successive modifiche, lo stato di emergenza è proclamato al verificarsi o nell’imminenza di calamità naturali o eventi connessi all’attività dell’uomo in Italia. Esempi tipici sono le calamità naturali e i disastri ambientali.

Inizialmente la durata dello stato di emergenza era di 180 giorni al massimo, prorogabili per ulteriori 180 giorni; poi il decreto legislativo numero 1 del 2 gennaio 2018 (governo Gentiloni con Mattarella al Quirinale) ne ha raddoppiato i limiti: si è passati da 12 mesi al massimo prorogabili per altri 12 mesi, per un totale di 2 anni. Una singolare coincidenza preventiva?

Dopo la proclamazione dello “stato di emergenza”, il capo del dipartimento della protezione civile può emanare delle ordinanze in deroga alle disposizioni ordinarie, ma garantendo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento.

La legge 24 febbraio 1992 numero 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) come modificata dal Decreto Legge numero 59/2012 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile), all'articolo 5 reca norme concernenti lo stato di emergenza e il potere di ordinanza ad esso connesso.

In particolare l'articolo 5, comma 1, della legge 225/1992, così come integrato dal D.L. 59/2012, prevede che la delibera con cui viene dichiarato lo stato di emergenza: può essere emanata non solo al verificarsi degli eventi calamitosi, ma anche nella loro imminenza; dispone in ordine all'esercizio del potere di ordinanza, conferendo al Consiglio dei Ministri una competenza attributiva di tale potere; la norma non effettua una previa individuazione del novero dei potenziali destinatari, fatta salva l'indicazione contenuta nel successivo comma 2, che conferisce potere di ordinanza al Capo del Dipartimento per la protezione civile salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza; l'ordinanza deve essere oggetto di intesa con le regioni territorialmente interessate; deve indicare l'amministrazione pubblica competente in via ordinaria per il coordinamento degli interventi successivi alla scadenza dello stato di emergenza.

Alla luce della situazione corrente e dell'imprescindibile dettato costituzionale, gli arresti domiciliari (lockdown) della popolazione italiana non sono di fatto giustificati in alcun modo dallo Stato di diritto, ormai trasformato in uno Stato di Polizia, o peggio, in un regime eterodiretto dall'estero - col beneplacito quirinalizio di Sergio Mattarella - che impedisce a cittadine e cittadini di vivere liberamente e ha già traumatizzato infanzia e adolescenza mediante la criminale chiusura di scuole e università, impedendo la spontanea socializzazione. Nel Belpaese (ormai privo di sovranità e indipendenza) si è passati in un lampo dalla democrazia incompiuta alla tecnocrazia imperante, telecomandata per giunta da lontano. Stato di emergenza trasformato in Stato dittatoriale (sia pure per conto terzi), grazie alla paura inoculata massicce dosi ogni giorno nel corpo sociale.

Riferimenti:

http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo

https://temi.camera.it/leg17/post/app_emergenza_e_ordinanza.html?tema=temi/sistema_protezione_civile

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-24;225

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;59

https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/protezioneCivile

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00737/sg

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=coronavirus

Gianni Lannes, IL GRANDE FRATELLO, Draco edizioni, Modena, 2012.








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