BIOGRAFIA

15.4.20

ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTI FUORILEGGE DI CONTE!


ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA


Al Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana

Il sottoscritto ………………… (GENERALITA’: nome, cognome…)
oppure La scrivente impresa (GENERALITA’: denominazione sociale oppure sede, c.f. ), attesa la limitazione delle proprie libertà costituzionali disposte dal DPCM 10/04/2020, pubblicato nella G.U. n. 97 dell’11/04/2020, fa
ISTANZA D’ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA
Del DPCM 10/04/2020 in quanto illegittimo per i seguenti
MOTIVI
  1. Violazione degli artt. 1, 4, 16, 32, 35 e 41 della Costituzione della Repubblica Italiana
L'art. 16 della Repubblica Italiana- che è,  a norma dell'art. 1 della Costituzione stessa una "Repubblica fondata sul lavoro" tanto da promuovere, all'art. 4, il diritto al lavoro tutelato, ex art. 35 Costituzione in ogni sua forma, - sancisce il diritto di ogni cittadino di "circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza".  L'art. 32 della Costituzione prevede la tutela del diritto alla salute specificando che nessuno può esser obbligato ad un trattamento sanitario se non in forza di legge. Il DPCM 10 aprile 2020 altro non è che un atto amministrativo del Presidente del Consiglio dei Ministri che, nel momento in cui limita la libertà di circolazione delle persone prevedendo un "contenimento universale" per asserite esigenze sanitarie  già si pone in evidente contrasto con gli artt. 16 e 32 Costituzione, oltre che ad impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa e di iniziativa economica di cui agli artt. 1, 4, 35 e 41 della Costituzione.


Si potrebbe osservare che i precedenti DPCM resi per la situazione emergenziale della "pandemia" Sars CoV-2 sono stati emanati dal Presidente del Consiglio in quanto a ciò autorizzato dal D.L. del 6 febbraio 2020 n. 6, poi abrogato e sostituito dal D.L. 19 del 25 marzo 2020, ancora in fase di conversione, che attribuisce al Presidente del Consiglio il potere di assumere provvedimenti limitativi le libertà personali.
La funzione legislativa a norma dell'art. 70 Costituzione è esercitata dal Parlamento anche se, a norma dell'art. 77, il governo può adottare in casi di straordinaria necessità ed urgenza decreti aventi forza di legge  da sottoporre al parlamento per la conversione in legge. Il problema che quindi si pone è verificare se il dettato costituzionale viene ad esser rispettato nell'ipotesi in cui  il governo  attribuisca,  con un decreto legge,  ad un proprio componente il potere di limitare con atti amministrativi le libertà costituzionali che per la Costituzione possono trovare limiti solo in atti legislativi parlamentari.


La risposta non può che esser negativa in quanto il tenore letterale dell'art. 16 Costituzione non ammette la possibilità di permettere la limitazione della libertà di circolazione ad un atto amministrativo essendo riservata tale possibilità solo alla legge non essendo altresì prevista la possibilità di una delega all'esecutivo in ordine a provvedimenti di carattere non individuale ma generale per l'ovvio motivo che è in gioco una libertà costituzionale dell’intero popolo italiano che non può essere limitata da un atto amministrativo.
Si può osservare  che il T.U. delle leggi sanitarie R.D. 1265/1934,Titolo V artt. 253 e ss., prevede la possibilità del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio Superiore di Sanità di adottare misure opportune in caso di epidemie, così come l'art 32 L. 833/1978 riconosce tale potere, anche sull'intero territorio nazionale, al Ministro della sanità. Tali norme legislative che rinviano ad atti di normazione secondaria, quindi ad atti amministrativi, l'adozione di provvedimenti di cui non viene specificata la portata, contrariamente a quanto previsto dal D.L. 19/2020, che conferisce espressamente al Capo del Governo un potere illimitato e generalizzato di compressione delle libertà, non vanno però ad incidere sulle libertà costituzionali.

Il DCPM 10 aprile 2020 è quindi illegittimo al pari della norma presupposta consistente nel D.L. 19/2020 violando gli art. 1, 4, 16, 32, 35 e 41 della Costituzione.
  1. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed irragionevolezza
Un provvedimento di simile portata quale il DPCM 10/04/2020 per le conseguenze ad esso collegate avrebbe dovuto esser adottato sulla base di adeguati atti istruttori contenenti anche un confronto ed una valutazione tra gli aspetti sanitari e le conseguenze sociali ed economiche.
Il DPCM non è stato adottato con i criteri sopra espressi, infatti indica un solo atto istruttorio rappresentato dal "verbale n. 49 del 9 aprile 2020 del comitato tecnico scientifico"; atto istruttorio il cui contenuto non è minimamente riportato nel DPCM restando così incognito.
Il comitato di cui sopra è stato nominato con ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 da un capo della Protezione Civile. Tale ordinanza, che è un atto amministrativo, oltre che a prevedere all'art. 3 che il capo della protezione civile possa prendere provvedimenti anche in deroga a disposizioni legislative, all'art. 2 nomina, con criteri incogniti, un comitato tecnico scientifico.
Non sembra, visto il c.d. codice della protezione dlvo 1/18, che la nomina di tale comitato rientri nei poteri della protezione civile, né che tale comitato possa dare pareri tecnici all'esecutivo posto che il DPR 257/1961 prevede gli organi consultivi dell'esecutivo tra cui il Consiglio Superiore della Sanità che non sembra mai esser stato consultato non essendo riportato nel DPCM un suo parere.
Il difetto di istruttoria determina conseguentemente l’irragionevolezza del DPCM per l’assenza di ogni valutazione comparativa tra l’esigenze sanitarie a fronte anche dei dati statistici, le libertà che sono state limitate e la loro incidenza sulla realtà sociale ed economica.
Atteso che non vi è alcun riscontro scientifico che provvedimenti di contenimento generalizzato e non limitato ai singoli focolai ed agli infetti abbiano avuto una qualche efficacia, ed atteso altresì che per dato d’osservazione empirica, tutte le precedenti pandemie si sono risolte naturalmente in un arco temporale limitato, merita osservare che il dato statistico mostra una realtà che pare discostarsi da quella percepita in via emotiva.
Infatti, dai dati ISTAT emerge che mediamente ogni anno vi sia l’1% circa di mortalità in relazione alla popolazione italiana. Nell’anno 2019, a fronte di una popolazione di 60.359.546 abitanti, vi sono stati 647.000 morti, con la conseguenza che ogni mese vi sarebbe stato il decesso di circa 53.916 persone.
Negli anni 1956 e 1957, anni in cui fu l’epidemia di influenza “asiatica”, a fronte di una popolazione di 48.788.971 per l’anno 1956, vi furono decessi per 497.550 pari all’1,2% e nell’anno 1957, a fronte di una popolazione di 49.051.924 vi furono morti per 484.190 pari allo 0,98%.
Secondo i dati ISTAT, nel primo trimestre dell’anno 2020, il numero totale dei morti è in linea con gli anni precedenti, anzi vi sarebbe una qualche diminuzione.
Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile, all’attualità vi sarebbero 20.465 morti con un’età media di 78 anni, di cui il 61% con tre o più patologie pregresse, il 20,7% con due patologie pregresse, il 14,8% con una patologia pregressa mentre solo il 3,5% non avrebbe avuto nessuna patologia. Quindi, il numero dei soggetti morti per Covid-19 senza patologie pregresse sarebbero 716, che rappresenta in confronto della popolazione italiana lo 0,0011%, mentre alla data odierna il totale di chi ha contratto il Covid-19 (comprensivi i positivi 103.616, i guariti 35.345 ed i morti 20.465) pari a 159.516 persone sarebbe lo 0,264% della popolazione.
Tali numeri non sembrano essere stati adeguatamente valutati ai fini di effettuare il contemperamento degli interessi della nazione.
Da quanto sopra emerge
L’ILLEGITTIMITA’
Del DPCM 10 aprile 2020 e da qui la richiesta di annullamento in sede di autotutela dello stesso.
Data, ………………
Firma