di Gianni Lannes
E' in atto una guerra ambientale non convenzionale contro la vita di Gaia e delle sue ignare creature. A fronte dell’omertà degli Stati occidentali, Europa
in prima linea, a copertura dei bombardamenti elettromagnetici nonché
attraverso il rilascio nell’aria di scie chimiche, operati sistematicamente
dalla NATO sui centri abitati, ovvero su ordine del governo degli Stati Uniti d’America,
con il beneplacito dei governi aderenti al patto atlantico Italia in primis, torno ad
evidenziare, come già in passato, le prove ufficiali delle Nazioni Unite e il
riscontro diretto nella realtà italiana.
La Convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di
modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, nota anche
come Convenzione ENMOD, è il trattato internazionale che proibisce l’uso
militare ed ogni altro utilizzo ostile delle tecniche di modifiche ambientali.
La Convenzione è stata aperta alla firma il 18 maggio 1977 a Ginevra ed è entrata
in vigore il 5 ottobre 1978. La Convenzione, approvata dalla Risoluzione 31/72
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1976, è entrata in
vigore il 5 ottobre 1978. Gli stati firmatari sono 48, inclusi gli USA, di cui
16 non hanno ancora ratificato il trattato. In totale gli Stati che vi hanno
aderito sono 76.
L'Italia ha firmato la Convenzione a Ginevra il 18 maggio 1977
e l'ha ratificata con la legge numero 962 del 29 novembre 1980, grazie al presidente
della Repubblica Sandro Pertini e all’approvazione quasi all’unanimità del
Parlamento.
Altro che fantasie o leggende metropolitane: la fantascienza ha superato la realtà. Il complotto a danno dei più, è da parte di chi lo copre o sostiene, non di chi analizza e smaschera questo fenomeno criminale. La Convenzione proibisce l’uso militare e ogni altro utilizzo ostile delle tecniche di modifiche ambientali aventi effetti estesi, duraturi o severi. Il termine “tecniche di modifiche ambientali” si riferisce ad ogni tecnica finalizzata a cambiare - attraverso la manipolazione deliberata dei processi naturali - la dinamica, la composizione e la struttura del pianeta Terra, incluse la sua biosfera, litosfera, idrosfera e atmosfera, così come lo spazio esterno. I criteri per la definizione di tali tecniche non sono definiti nel corpo della Convenzione ma nell’Intesa sull’Articolo I che, riportando quanto emerso in fase negoziale, esplicita i termini: “esteso” come riferibile ad un’area di diverse centinaia di kilometri quadrati; “duraturo” come riconducibile ad un periodo di mesi o di almeno una stagione; “severo” come correlato ad un’azione che provoca danni seri o significativi alla vita umana, naturale alle risorse economiche o altre attività.
Il divieto di guerra climatica, ovvero di utilizzo
delle tecniche di modifica del clima o di geoingegneria con lo scopo di
provocare danni o distruzioni, viene ripreso anche nella Convenzione sulla
diversità biologica del 2010. La Convenzione non tutela l’ambiente da qualunque
danno provocato dalle azioni belliche o ostili ma vieta quelle tecniche
offensive che trasformano l’ambiente stesso in un’arma, ascrivibili alle
tecniche di manipolazione ambientale. Inoltre, la Convenzione si applica solo
in caso di conflitti tra stati, quindi sono esclusi dall’ambito di applicazione
sia l’utilizzo di tali tecniche in caso di guerre interne agli stati sia le
sperimentazioni. In caso di violazioni, la Convenzione non prevede una
responsabilità diretta ma richiede alle Parti di consultarsi e cooperare tra
loro. Inoltre, se uno o più stati sospettano che altre Parti stiano violando la
Convenzione, sono invitate a sporgere reclamo presso il Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite, che svolgerà le indagini. Infine, le Parti sono invitate a
sostenere gli stati colpiti dai danni provocati da tecniche di manipolazione
ambientale. Il funzionamento della Convenzione è quindi di tipo preventivo,
teso soprattutto a evitare e minimizzare i danni tramite la cooperazione, la
consultazione, il supporto e lo svolgimento di indagini in ogni caso di effettiva
o sospetta violazione.
La legge 29 novembre 1980, numero 962 (“Ratifica ed
esecuzione della convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica
dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, con allegato,
adottata a New York il 10 dicembre 1976 e aperta alla firma a Ginevra il 18
maggio 1977” - in Gazzetta Ufficiale numero17 del 19-1-1981 - Supplemento.
Ordinario) all’articolo 1 stabilisce che:
«Il
Presidente della Repubblica
e' autorizzato a ratificare la convenzione sul
divieto dell'uso di
tecniche di modifica dell'ambiente a
fini militari o ad ogni altro scopo ostile, con allegato,
adottata a New York il 10 dicembre 1976 e aperta alla firma a Ginevra il 18
maggio 1977».
Mentre all’articolo 2 recita:
«Piena
ed intera esecuzione
e' data alla
convenzione di cui all'articolo precedente
a decorrere dalla sua entrata in
vigore in conformita' all'articolo IX della convenzione stessa. La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato».
Invito pertanto l’attuale
presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, in qualità di capo
delle forze armate, ad imporre l’immediato arresto delle predette attività belliche segrete su
tutto il territorio italiano, nonché a destituire il primo ministro pro tempore
Matteo Renzi, complice di questo crimine contro il popolo italiano, e a chiedere un intervento risolutivo a carattere d'urgenza delle Nazioni Unite. Chiedo, infine, alla magistratura italiana, di far rispettare la legge come prescrive la Costituzione e la Dichiarazione universale dei diritti degli esseri umani.
riferimenti:
United Nations, Report of the Conference of
the Committee on Disarmament, Volume I, General Assembly Official records:
Thirty-first session, Supplement No. 27 (A/31/27), New York, 1976, pp. 91, 92.
Nessun commento:
Non sono consentiti nuovi commenti.