2.9.20

MASCHERINE FUORILEGGE!

di Gianni Lannes

La legge vieta di andare in giro con il volto coperto. Il sedicente avvocato del popolo (autodefinitosi appunto "incompetente"), inquilino pro tempore di Palazzo Chigi, non lo sa? L'ordinamento penale italiano interpreta la circostanza del volto travisato come un’aggravante del reato che sussiste ogni qualvolta in cui vi sia una lieve alterazione dell’aspetto esteriore dell'individuo, ottenuta con qualsiasi mezzo, anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento del soggetto. Insomma, non è possibile uscire con il volto mascherato in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Infatti, il Testo Unico sulle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) all’articolo. 85, stabilisce perentoriamente:

“È vietato comparire mascherato in luogo pubblico”.

In seguito, mediante legge 22 maggio 1975 n. 152, sono state introdotte nuove disposizioni a tutela dell’ordine pubblico, aggiornate con la legge 533 datata 8 agosto 1977 e infine dall’art. 10, comma 4-bis, decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Le nuove disposizioni  attualmente in vigore in tema di sicurezza, prevedono, all’art. 5:

“E’ vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. 
E’ in ogni caso vietato l’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
Il contravventore è punito con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro.
Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l’arresto in flagranza”.
La norma fa riferimento ai caschi protettivi ma la locuzione “qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona” ha carattere generico e può senza dubbio ricomprendere anche l’utilizzo di una maschera, di un bavaglio, di una museruola o di uno straccetto qualsiasi posizionato sul viso.

Peraltro, le mascherine - spacciate addirittura per "dispositivi di sicurezza" - provocano stati di ansia, agitazione e paura soprattutto nei bambini, ovvero nei più piccini.

Ergo, in punta di diritto costituzionale, qualsiasi normativa di rango minore, e a maggior ragione i dpcm del Conte bis, i decreti legge o le ordinanze dei governatori regionali e di qualsivoglia sindaco che impongono l'uso di mascherine, non solo risultano oggettivamente incostituzionali ed anticostituzionali, ma violano le normative già vigenti, oltre che il buon senso. Le forze dell'ordine che si permettono di intimidire il cittadino (sovrano) ed elevare sanzioni a carico dei malcapitati cittadini senza bavaglio, commettono un evidente abuso d'ufficio, vale a dire un irricevibile abuso di potere da respingere al mittente, denunciando i bulli in divisa.

L'invalicabile articolo 13 della Costituzione repubblicana italiana parla chiaro:

“La libertà personale è inviolabile”.
 
Post scriptum

In Italia sono in vigore due norme di rilevanza penale che impongono di non comparire in luogo pubblico o aperto al pubblico mascherati, o con altri mezzi che rendano difficile il riconoscimento dei connotati, se non per giustificato motivo. 
Il nuovo coronavirus si trasmette tramite un contatto stretto con una persona infetta. È lo stesso Ministero della Salute che, nella pagina Web appositamente dedicata a fornire chiarimenti sulla natura del Sars CoV-2, pontifica: “Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette”.

Non si tratta, quindi, di un virus che aleggia libero nell’aria e, d’altronde, a tutt'oggi non esistono protocolli sanitari che chiariscono come l’uso delle mascherine in luoghi aperti e non affollati sia funzionale a prevenire la diffusione del contagio. Dunque, a rigor di logica, indossare la mascherina in luoghi aperti non può essere in alcun modo un “giustificato motivo”.
Acclarato che indossare le mascherine per prevenire o limitare la diffusione del virus non costituisce un giustificato motivo ai sensi di legge, va da sé che tale comportamento sia penalmente rilevante ai sensi degli artt. 5, L. 152/75, e 85 R.D. 773/1931. Attualmente, quanti cittadini circolano indossando una mascherina? Per quale motivo tutti i pubblici ufficiali in servizio, che constatano la presenza di persone dotate di mascherine in luogo pubblico, non hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria tali notizie di reato, rendendosi a loro volta passibili del reato di cui all’art. 361 del codice penale?
Le norme regolamentari, che impongono di andare in giro indossando la mascherina, di fatto invitano la popolazione a tenere un comportamento contra legem. Ora l’art. 414, comma primo, Codice penale, recita: “Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione”.

Il principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale è forse stato abolito nottetempo? Uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento è quello della gerarchia tra le fonti del diritto; esse, notoriamente, non sono tutte di pari grado. La legge costituzionale è all’apice della gerarchia, seguita dalle leggi statali ordinarie e, solo in seguito, da quelle regolamentari (sia di origine governativa, sia regionale). La fonte superiore prevale su quella inferiore e quest’ultima non può in alcun modo contraddire le fonti di grado superiore.

Un'ordinanza ministeriale o un regolamento regionale non possono imporre un precetto che sia in contrasto con quello di una legge ordinaria; in tal caso, è il provvedimento amministrativo a dover essere disapplicato.
In definitiva, o è avvenuta un’abrogazione segreta degli articoli 5, L. 152/75, e 85 R.D. 773/1931, poiché il loro contenuto è completamente contrastante con i nuovi regolamenti e decreti che impongono di andare in giro mascherati, oppure questi ultimi andrebbero disapplicati in favore delle leggi penali di rango superiore, in ossequio ai dettami inderogabili della Costituzione repubblicana italiana.

La tutela della salute nel rispetto della sicurezza ed incolumità altrui, non può essere utilizzata a pretesto per sospendere o annullare la libertà.

 
Riferimenti:

https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/search?q=mascherine

http://sulatestagiannilannes.blogspot.com/2020/09/pandemia-fasulla.html


https://sulatestagiannilannes.blogspot.com/2020/03/coronavirus-farsa-o-tragedia.html

2 commenti:

  1. In questo caso il provvedimento amministrativo, non la legge, è fuorilegge!

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