10.1.20

REGISTRO ELETTRONICO A SCUOLA: UN FALLIMENTO TOTALITARIO



di Gianni Lannes

Schedature elettronica di massa dalla più tenera età: addio libertà. Ecco come le istituzioni alterano i processi pedagogici, invece di mettere in sicurezza le numerose scuole pubbliche a rischio crollo o incidente. Senza internet a scuola ma con l'imposizione fuorilegge agli insegnanti del fantomatico registro elettronico. Ormai il grande fratello di orwelliana memoria vede e provvede, violando l'intimità anche di bambini e adolescenti mediante il pretesto della trasparenza amministrativa appiccicata alla razionalizzazione.


Progresso o piuttosto regresso assoluto? Il registro scolastico è un documento previsto dal sistema ministerale italiano. L'obbligo del modello cartaceo venne sancito dall'articolo 41 del regio decreto datato aprile 1924, numero 965. Poi, ai giorni nostri, subentrò in tutta fretta il decreto legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 numero 135, che ha introdotto il registro elettronico, imposto dall'ambiguo e controverso governo Monti (oggettivamente non espressione della volontà popolare: il 61° esecutivo nazionale dimissionario il 21 dicembre 2012), relativo alle disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica e sostegno alle banche private. Paradossalmente la burocrazia invece di snellire, addirittura ingrassa ancor più mettendo sul web (vulnerabile all'accesso) i dati sensibili degli alunni. Insomma, è una classica finestra di Overton: un meccanismo perverso che abitua le masse al peggio.

In punta di diritto, ai sensi del comma 27 dell’articolo 7 della suddetta legge il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avrebbe dovuto predisporre, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore  della legge di conversione del decreto 95/2012, un Piano per la dematerializzazione delle procedure  amministrative  in  materia  di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie”. Ad oggi il Piano per la dematerializzazione non è mai stato predisposto, inficiando formalmente il processo normativo e dunque rendendo non obbligatorio l’utilizzo del registro e pagelle elettroniche, come ha sancito la Cassazione.

L’introduzione dell’uso del registro elettronico non ha di fatto abolito l’uso di quello cartaceo, almeno fino a quando non verrà approvato, dal Garante per la privacy, il piano di dematerializzazione. Sappiamo che il registro personale è un atto pubblico (V Sezione Penale della Corte di Cassazione: 12726/2000; 6138/2001; 714/2010), per cui il docente è soggetto, nella compilazione di tale registro, alle sanzioni penali previste dall’articolo 476 (falso ideologico in atto pubblico) e dall’articolo 479 (falso materiale in atto pubblico) del codice di procedura penale. Questa è la ragione per la quale sia la compilazione del registro elettronico personale del docente che quello cartaceo di classe debbano avvenire contemporaneamente e non successivamente, ad esempio al di fuori della classe o a casa, se non si vuole incorrere in sanzioni penali in quanto, il registro di classe è un atto amministrativo ufficiale da tenere aggiornato in tempo reale.

La recente sentenza della Cassazione penale (Sez. V, udienza del 2 luglio 2019) sentenza 21 novembre 2019, numero 47241 analizzando il caso di reato di falsità in atti, pone l’attenzione anche sulla funzione del registro di classe e del professore ,affermando “la non obbligatorietà del registro elettronico in quanto il decret legge 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, aveva introdotto, per le istituzioni scolastiche e i docenti, l’obbligo di dotarsi di registro elettronico a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, prevedendo che il Ministero di Istruzione, Università e Ricerca predisponesse entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto un piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie; di fatto questo piano non è stato attuato vanificando così il processo normativo e rendendo  non obbligatorio l’utilizzo del registro e pagelle elettroniche, da qui  la relativa conseguenza che in molte scuole si usano sia il registro elettronico che quello cartaceo”.

La norma sul registro elettronico è ancora incompiuta, in numerose scuole i docenti sono obbligati, anche senza avere le aule digitalizzate e in mancanza di linea Adsl e tablet di servizio, ad utilizzare il registro elettronico. Docenti costretti ad utilizzare i propri tablet o cellulari, con abbonamenti privati, per collegarsi al registro elettronico per firmare e fare l’appello. In buona sostanza la legge c’è, ma manca il piano di dematerializzazione e le strutture idonee per garantire il servizio, senza che a rimetterci siano sempre e solo gli insegnanti.

Il personal computer avrebbe dovuto essere collocato in ogni classe di medie e superiori con i 24 milioni di euro stanziati, per il 2012 “per strumenti da utilizzare nelle lezioni quotidiane, innovando la didattica e i processi di apprendimento”

In teoria, nella scuola più si dematerializza più dovrebbe esserci spazio per guardare ai ragazzi, ai colleghi, potenziando la relazione educativa all’interno della comunità educante. Per arrivare ad un graduale superamento della situazione che vede solo raramente un computer per ognuna delle 365.000 classi della penisola, ora più frequentemente attestati su uno per ciascuna sala professori, o peggio, un pc itinerante, dove i docenti caricano voti e assenze a fine lezione, dopo aver «preso appunti» in classe occorre partire da elementi di concretezza.

Da ciò deriva che in realtà non c’è un formale obbligo all’adozione dei registri ma che questo adempimento è condizionato dalle effettive disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie di ciascun istituto. Con l’invito ad adottare registri elettronici e strumenti telematici di comunicazione scuola/famiglia, ogni scuola dovrà seguire la propria strada a seconda delle risorse umane, strutturali e finanziarie a sua disposizione. Ciò significa che le scuole più preparate e con maggiori risorse, con reti estese all’intero edificio scolastico e PC in ogni classe, potranno da subito dotarsi dei nuovi strumenti richiesti dalla normativa. Le scuole con minori risorse, riteniamo debbano almeno avviare delle sperimentazioni per valutare l’impatto di queste nuove tecnologie e per individuare il modo di sopperire alle carenze che impediscono il loro uso generalizzato.

Il registro personale attraverso il quale il docente raccoglie le annotazioni sul processo di apprendimento degli alunni, è un documento utile nelle operazioni del consiglio di classe in sede di espressione di scrutinio. Sempre la Corte di Cassazione a tal proposito afferma: “La mancanza di tale registro (quello del docente ndr) renderà forse più complicato lo scrutinio finale, ma non può in alcun modo impedirlo o invalidarlo, essendo il docente tenuto a formulare i suoi giudizi, indipendentemente dalle eventuali annotazioni sul registro”.

La Corte di Cassazione con la sentenza 208196 del 1997 ha chiarito in modo definitivo che il registro di classe è un atto pubblico “in quanto posto in essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti e obblighi attraverso la quotidiana annotazione della presenza”, ma molto più problematica è la sostituzione del registro di classe in cui la firma del docente ha l’esplicita funzione di dimostrare la presenza dello stesso in classe, cosa che un registro elettronico, a parte certe condizioni, non può garantire. Proprio in base alla considerazione che il registro (di classe e personale), è un atto pubblico (come stabilito dalle sentenze della V Sezione Penale della Corte di Cassazione: 12726/2000; 6138/2001; 714/2010) deve essere compilato nel medesimo momento in cui il docente è in classe. L’insegnante, infatti, in qualità di pubblico ufficiale deve registrare all’istante quanto avviene in sua presenza.

In mancanza di specifici decreti attuativi o circolari che specifichino a quali condizioni il registro cartaceo di classe può essere sostituito da uno elettronico, riteniamo che anche per il corrente anno le scuole non possano rinunciare ad un registro di classe cartaceo che potrà tuttavia essere più snello e sintetico in presenza di un registro elettronico, fino forse a ridursi ad un semplice foglio di presenze.

Isabella S., una maestra con profonda esperienza, si esprime senza peli sulla lingua: 
 
«Il registro elettronico è stato fornito anche alla scuola dell'infanzia senza nessun accesso alle famiglie e con la pretese di scrivere pure le attività che ogni giorno si svolgono. Me si può pensare che un'esperienza educativa debba iniziare e terminare in una giornata? È un'assurdità. L'infanzia non ha per fortuna programmi anche se ci provano sempre ad incasellarci in qualche progetto assurdo. L'esperienza educativa dura un intero percorso scolastico e continua fuori dalla scuola. Cosa scrive sul registro una maestra tutti i giorni: la stesa cosa così poi si dice che non ha fatto nulla? La scuola non è un'azienda produttiva, dove chi produce di più è il più bravo. La scuola è un luogo dove gli adulti coltivano e tirano fuori i talenti dei bambini; e dovrebbe fare in modo di non omologare ma distinguere ogni allievo».

Quale modernità se la scuola pubblica diviene sempre più un'azienda da mero calcolo che invece dell'etica inculca i profitti economici? E l'etica? Dalla democrazia alla tecnocrazia il passo sembra compiuto.
 

Riferimenti: